Cassazione Civile, Ordinanza n. 36654/2021 del 25/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
La controversia
Una società operante in Calabria in regime di accreditamento per prestazioni termali ha agito per ottenere dalla azienda sanitaria provinciale il pagamento di prestazioni rese nell'anno 2006 oltre il budget assegnato dalla Regione. In particolare, deduceva che alcune prestazioni rese a pazienti avviati da INPS e INAIL, nonché quelle rese a utenti residenti fuori regione, dovessero essere defalcate dal tetto di spesa o comunque remunerate, chiedendo in via principale il riconoscimento della differenza tra quanto fatturato e il budget, e in subordine la condanna a titolo di indebito arricchimento. Il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, ma la corte d'appello aveva poi rigettato integralmente la pretesa, ritenendo invalicabile il tetto di spesa e non configurabile l'azione ex art. 2041 c.c. per prestazioni extra budget. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: violazione dell'art. 2041 c.c. per avere la corte escluso l'indebito arricchimento nonostante l'utilità delle prestazioni; omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 2041 c.c. con riguardo a una scrittura transattiva che avrebbe riconosciuto un pagamento extra budget; omessa valutazione di comportamenti concludenti e di una delibera della ASL che sarebbero valsi come accettazione delle prestazioni; violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 24 Cost. per avere posto a suo carico la prova dell'esistenza di ulteriori fondi regionali; violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per l'erronea interpretazione di delibere regionali e aziendali dalle quali, secondo la ricorrente, sarebbe emersa la previsione di somme ulteriori e una prassi di pagamento integrale delle prestazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi all'art. 2041 c.c. e inammissibili per difetto di autosufficienza quelli fondati su scrittura transattiva, delibere e comportamenti concludenti, osservando che la ricorrente non aveva adeguatamente riportato e localizzato gli atti rilevanti. Ha inoltre escluso la censura sull'onere della prova perché la sentenza impugnata non aveva posto a carico della ricorrente la prova dell'esistenza di ulteriori fondi, ma aveva considerato tale circostanza pacifica. La Corte ha ribadito che il tetto di spesa sanitario è vincolante e che le prestazioni rese oltre quel limite non danno luogo ad arricchimento azionabile ex art. 2041 c.c., poiché l'arricchimento è imposto dalle determinazioni autoritative e non liberamente accettato dall'amministrazione. È stata inoltre confermata la statuizione sulle spese, con nulla dovuto per le spese del giudizio di legittimità, e dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2041 c.c.
L'azione generale di arricchimento non è esperibile per prestazioni sanitarie rese oltre il tetto di spesa, perché l'eventuale arricchimento dell'amministrazione è imposto dal vincolo autoritativo e non configura un arricchimento senza causa azionabile.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve contenere la specifica indicazione e la localizzazione degli atti e documenti su cui si fonda la censura; la mancata osservanza del requisito comporta inammissibilità del motivo.
art. 2697 c.c.
Per le prestazioni extra budget incombe sul creditore la prova dei presupposti ulteriori che fondano l'esigibilità del diritto; il superamento del tetto, come fatto impeditivo del credito relativo alle prestazioni entro budget, grava invece sul debitore.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'onere della prova, ma la censura è stata respinta perché non attinente alla ratio decidendi.
art. 1362 c.c.
Richiamato per denunciare un'erronea interpretazione delle delibere, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 1363 c.c.
Richiamato per la medesima doglianza interpretativa sulle delibere, senza ingresso nel merito per difetto di autosufficienza.
art. 380-bis, comma 1, c.p.c.
La trattazione è stata fissata in adunanza camerale secondo il rito camerale semplificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sono stati ravvisati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel rapporto tra struttura sanitaria accreditata e amministrazione sanitaria, il tetto di spesa fissato dall'ente pubblico costituisce un vincolo ineludibile che conforma il contenuto del rapporto e limita l'esigibilità delle prestazioni remunerabili.
- Le prestazioni rese oltre il budget non sono automaticamente remunerabili né possono essere recuperate mediante l'azione generale di arricchimento, poiché l'eventuale utilità per la pubblica amministrazione deriva da un assetto autoritativo e non da un arricchimento volontariamente accettato.
- Quando si agisce per il pagamento di prestazioni extra budget, il creditore deve allegare e provare tutti i presupposti ulteriori che rendono esigibile il credito, non essendo sufficiente l'esistenza del solo accreditamento o del solo svolgimento della prestazione.
- In sede di legittimità, i motivi fondati su documenti o atti di merito sono inammissibili se il ricorrente non ne riproduce il contenuto essenziale e non ne indica con precisione la localizzazione nei fascicoli, secondo il principio di autosufficienza.
- La censura relativa all'onere della prova è irrilevante se la sentenza impugnata non abbia effettivamente posto quel fatto a carico della parte che lo contesta, ma lo abbia ritenuto pacifico o comunque estraneo alla ratio decidendi.
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