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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3240/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza del Tribunale di Termini Imerese che li aveva condannati (ammenda e spese) per violazioni edilizie previste dal d.P.R. n. 380/2001. Con primo motivo si denunciava errore di applicazione delle norme edilizie (artt. 83, 93, 94, 95 d.P.R. n. 380/2001) e carenza di motivazione, sostenendo che il Tribunale avesse travisato le deposizioni e non valutato correttamente le prove rispetto alle difformità dichiarate nella CILA del 12/10/2017, in particolare circa la realizzazione di interventi che avrebbero riguardato "anche aspetti strutturali". Con secondo motivo si lamentava l'omessa pronuncia del Tribunale circa la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., con conseguente mancata motivazione su quel profilo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi parzialmente fondati. Ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione del Tribunale adeguata: le conclusioni sui rilievi strutturali erano supportate dalle testimonianze (anche riferite a constatazioni del teste Cascio) e dalla documentazione che mostrava parziale demolizione di pareti portanti. Ha invece accolto il secondo motivo: il Tribunale non aveva pronunciato né motivato sull'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. per i richiedenti, per cui la sentenza è stata annullata limitatamente a tale questione e rinviata al Tribunale di Termini Imerese per un nuovo giudizio sul punto (con libertà di esito). Per il resto i ricorsi sono stati rigettati e la parte di sentenza relativa all'affermazione di responsabilità è dichiarata irrevocabile ai sensi dell'art. 624, comma 2, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sul concorso di persone nel reato: citata come parte delle imputazioni connesse; la Corte non ha rilevato profili di illegittimità relativi a questa disposizione.

  • artt. 83, 93, 94 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001

    Disposizioni del testo unico dell'edilizia che disciplinano gli interventi in assenza o in difformità delle autorizzazioni (CILA ecc.). La Corte ha ritenuto fondata la valutazione del Tribunale circa la sussistenza di difformità, anche di natura strutturale, sulla base di deposizioni e documentazione fotografica.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiesta della difesa che richiamava l'obbligo di motivazione della sentenza a pena di nullità; la Corte ha verificato che, salvo la specifica omissione relativa all'art. 131-bis, la pronuncia del Tribunale forniva motivazione adeguata.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa in relazione alla valutazione della prova testimoniale; la Corte ha ritenuto che la valutazione del Tribunale rientrasse nella sua discrezionalità e risultasse adeguatamente motivata.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Si tratta della causa di non punibilità evocata dagli imputati. La Corte ha constatato l'assoluta omissione della pronuncia su tale causa nel provvedimento impugnato e ha annullato la sentenza limitatamente a questo punto, rinviando per nuovo giudizio.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020

    art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020

    Norma richiamata per motivare la requisitoria del Pubblico Ministero davanti alla Corte; indicata nella fase di discussione ma non incidente sul merito delle censure dei ricorrenti.

  • art. 624, comma 2, cod. proc. pen.

    ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte di dichiarare irrevocabile la parte di sentenza non annullata: la Corte ha dichiarato irrevocabile la conferma della responsabilità penale nella parte non interessata dall'annullamento.

Massime di principio

  • Se il giudice di merito omette di pronunciarsi su una causa di non punibilità espressamente richiesta (es. art. 131-bis cod. pen.), la Cassazione annullerà la sentenza limitatamente a quella omissione e rinvierà per un nuovo giudizio su quel punto.
  • Le valutazioni tecniche relative a difformità edilizie, specie se supportate da documentazione fotografica e da rilievi tecnici che segnalano modifiche a strutture portanti, ricevono ampia deferenza e non sono facilmente riformabili in Cassazione se adeguatamente motivate.
  • La difesa deve sollevare con chiarezza e documentare le ragioni per l'applicazione di cause di non punibilità e verificare che il giudice abbia dato esplicita e motivata risposta; l'assenza di risposta è un vizio rilevabile in Cassazione.
  • Quando le testimonianze sono di tipo riferito (cioè descrivono constatazioni fatte da terzi), è utile allegare elementi probatori diretti (fotografie, perizie, verbali di sopralluogo) per evitare che il giudice ritenga le affermazioni confermate e fondanti la decisione.
  • Un annullamento parziale non comporta automaticamente l'annullamento della responsabilità complessiva: la parte di condanna non toccata dall'annullamento può divenire irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p., per cui è importante concentrare i motivi di impugnazione sulle omissioni decisive.

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