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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02834/2024 del 30/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Un debitore aveva impugnato davanti al Giudice di pace una cartella di pagamento emessa per crediti della Prefettura, deducendo che la cartella non gli era stata validamente notificata e che, quindi, il ruolo non fosse esecutivo. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda e, a seguito di correzione di errore materiale, aveva espressamente qualificato l’azione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. L’agente della riscossione aveva proposto appello; il Tribunale aveva riformato la decisione ritenendo, invece, che si trattasse di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e quindi di appello ammissibile. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione denunciando: violazione delle norme sull’impugnabilità della sentenza di opposizione esecutiva; violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver il Tribunale modificato d’ufficio la qualificazione giuridica già attribuita dal primo giudice; e, nei motivi successivi, censure sulla utilizzabilità della documentazione prodotta dall’agente della riscossione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per difetto di valida procura, poiché non risultavano allegati o documentati i presupposti che consentissero il patrocinio da parte di un difensore diverso dall’Avvocatura dello Stato. Nel merito, ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso, ritenendo che il giudice di pace avesse effettivamente qualificato la domanda come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; per il principio dell’apparenza, ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione rileva tale qualificazione, a prescindere dalla sua correttezza. Ne consegue che la sentenza di primo grado non era appellabile ma solo ricorribile per cassazione; l’appello era quindi inammissibile e la sentenza del Tribunale è stata cassata senza rinvio ex art. 382, comma 3, c.p.c., con conseguente passaggio in giudicato della decisione di primo grado. I motivi quarto e quinto sono stati dichiarati assorbiti. Le spese dei gradi di merito sono state compensate integralmente e quelle del giudizio di legittimità dichiarate irripetibili.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    Se il giudice di primo grado qualifica espressamente l’azione come opposizione agli atti esecutivi, tale qualificazione rileva ai fini del mezzo di impugnazione esperibile; la sentenza è ricorribile per cassazione e non appellabile.

  • art. 615 c.p.c.

    L’opposizione all’esecuzione è distinta dall’opposizione agli atti esecutivi e comporta un diverso regime di impugnazione.

  • art. 618 c.p.c.

    Richiamato in tema di inoppugnabilità delle sentenze rese nelle opposizioni esecutive; la Corte chiarisce che la corretta individuazione del tipo di opposizione dipende dalla qualificazione data dal giudice a quo secondo il principio dell’apparenza.

  • art. 339 c.p.c.

    La sentenza di primo grado, se qualificata come resa in opposizione agli atti esecutivi, non è appellabile.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice di appello non può mutare d’ufficio la qualificazione giuridica dell’azione se già espressamente effettuata dal primo giudice e rilevante ai fini dell’impugnazione.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    La declaratoria di inammissibilità dell’appello comporta la cassazione senza rinvio della sentenza d’appello, quando il gravame non poteva essere né iniziato né proseguito.

  • art. 385, comma 2, c.p.c.

    Usato per regolare le spese di lite, con compensazione integrale dei gradi di merito e irripetibilità delle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    Lo ius superveniens non può incidere sulle statuizioni coperte da giudicato, ma può essere considerato ai fini della regolazione delle spese.

Massime di principio

  • Ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione contro una decisione resa in materia di opposizioni esecutive, rileva la qualificazione espressamente attribuita dal giudice a quo all’azione proposta, secondo il principio dell’apparenza, e non la sua eventuale correttezza sostanziale.
  • Se il primo giudice ha qualificato espressamente la domanda come opposizione agli atti esecutivi, la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione e non con appello; l’appello proposto contro tale decisione è inammissibile.
  • Quando l’appello è inammissibile perché il gravame non era esperibile, la Corte può cassare senza rinvio la sentenza d’appello, con conseguente consolidamento della decisione di primo grado.
  • Il giudice di appello non può sostituire d’ufficio una diversa qualificazione dell’azione già espressamente operata dal primo giudice al solo fine di rendere ammissibile un mezzo di impugnazione altrimenti escluso.
  • In tema di procura del controricorso, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione deve rispettare le regole sul patrocinio in giudizio e, in difetto di allegazione e prova dei presupposti che consentano il ricorso ad avvocati del libero foro, la procura può essere dichiarata invalida.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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