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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23558/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia riguarda l'opposizione proposta dalla Procura della Repubblica avverso il decreto di liquidazione dei compensi spettanti al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'opposizione per tardività, ritenendo non provata la rituale comunicazione del decreto e, quindi, non dimostrata la decorrenza del termine di trenta giorni ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002. La Procura ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 136 c.p.c., sostenendo di non avere mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che la mera schermata SICID non prova l'avvenuta comunicazione nelle forme di rito; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che il giudice non avesse considerato l'attestazione del direttore amministrativo dell'ufficio affari civili della Procura, dalla quale risultava che nessuna comunicazione telematica o cartacea era stata effettuata, e che quindi fosse stato erroneamente posto a carico del Pubblico Ministero l'onere di provare la data di effettiva conoscenza dell'atto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, trattandoli congiuntamente, entrambi i motivi, osservando che l'opposizione al decreto di liquidazione era comunque tardiva non solo rispetto al termine di trenta giorni dalla comunicazione/notificazione, ma anche rispetto al termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c., applicabile in mancanza di comunicazione. Poiché il decreto era stato emesso il 7 settembre 2018 e l'opposizione era stata proposta il 4 febbraio 2020, il provvedimento era ormai definitivo e non più esaminabile nel merito. La Corte ha quindi affermato che non era necessario accertare se vi fosse stata o meno una rituale comunicazione, perché l'opposizione era tardiva in ogni caso, sia pure per ragioni diverse da quelle indicate dal Tribunale. Nessuna condanna alle spese è stata disposta, sia perché il ricorso proveniva dalla Procura della Repubblica quale organo propulsore dell'attività giurisdizionale, sia per la mancata attività difensiva degli intimati. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    opposizione al decreto di pagamento

    l'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato va proposta nel termine previsto dalla disciplina speciale, coordinata con il rito di cui all'art. 15 d.lgs. n. 150/2011.

  • art. 84 d.P.R. n. 115/2002

    decreto di pagamento del compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato

    il decreto deve essere comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero; contro di esso è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 170.

  • art. 15 d.lgs. n. 150/2011

    disciplina dell'opposizione

    l'opposizione al decreto di liquidazione è regolata dal rito previsto per le controversie in materia di liquidazione dei compensi.

  • art. 327 c.p.c.

    in mancanza di comunicazione del provvedimento, l'opposizione è soggetta al termine lungo semestrale, applicabile anche al decreto di liquidazione dei compensi.

  • art. 136 c.p.c.

    la censura sulla ritualità della comunicazione è stata ritenuta irrilevante perché, comunque, l'opposizione era tardiva oltre il termine lungo.

  • art. 2697 c.c.

    non assume rilievo, nel caso concreto, la dedotta errata distribuzione dell'onere probatorio sulla data di conoscenza, poiché il ricorso era comunque tardivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • L'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è soggetta, in via ordinaria, al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
  • In mancanza di comunicazione del decreto, opera comunque il termine lungo semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.; decorso tale termine, il provvedimento diviene definitivo e l'opposizione è inammissibile per tardività.
  • Quando l'opposizione è comunque proposta oltre il termine lungo, la questione relativa alla ritualità della comunicazione o alla prova della sua effettiva conoscenza diviene irrilevante ai fini della decisione.
  • L'erronea distribuzione dell'onere della prova sulla comunicazione non comporta cassazione se il gravame è comunque tardivo per decorso del termine lungo.
  • Nel giudizio di legittimità promosso dalla Procura della Repubblica quale organo propulsore dell'attività giurisdizionale non si dà luogo, in linea di principio, alla condanna alle spese nei confronti della stessa, specie in assenza di difese degli intimati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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