Cassazione Civile, Sentenza n. 7088/2020 del 12/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (commerciante)
La controversia
La resistente, che percepiva dal febbraio 2005 l’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, il 17 gennaio 2008 presentò domanda di pensione di vecchiaia al compimento dei 60 anni. L’erogazione dell’indennizzo fu sospesa al raggiungimento dell’età pensionabile, benché la pensione, per effetto del regime delle «finestre», decorresse soltanto dal 1° ottobre 2008. La beneficiaria chiese quindi il pagamento dell’indennizzo per il periodo dal 17 gennaio al 1° ottobre 2008. Il Tribunale di Lecce respinse la domanda; la Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 3602/2013 depositata il 28 ottobre 2013, riformò la decisione e condannò l’INPS al pagamento, ritenendo che l’indennizzo dovesse proseguire fino all’effettiva decorrenza della pensione. L’INPS ricorse per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 207/1996 e dell’art. 1, comma 272, della L. n. 311/2004. Sosteneva che il testo normativo fissasse il termine finale dell’indennizzo al mese in cui la beneficiaria compiva 60 anni, senza prevedere che il beneficio dovesse durare fino al pagamento della pensione; aggiungeva che la proroga disposta dalla L. n. 311/2004 manteneva fermi requisiti, durata e modalità, che si trattava di un beneficio pubblico eccezionale non suscettibile di interpretazione estensiva, e che non sussisteva un affidamento tutelabile. Invocava inoltre l’art. 19-ter del D.L. n. 185/2008, che avrebbe collegato il termine finale dell’indennizzo alla decorrenza del trattamento pensionistico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato l’unico motivo e, quindi, il ricorso dell’INPS. Ha ritenuto che la funzione dell’indennizzo sia accompagnare l’esercente che abbia cessato definitivamente l’attività, e possieda gli altri requisiti, fino al pensionamento. Il richiamo legislativo all’età pensionabile non individua soltanto un limite anagrafico assoluto, ma rinvia alla disciplina della gestione pensionistica, da considerare anche nelle sue modifiche sopravvenute. Pertanto, con l’introduzione del regime delle «finestre» ad opera della L. n. 247/2007, l’indennizzo resta dovuto fino al conseguimento della prestazione pensionistica, e non cessa al mero raggiungimento dell’età richiesta quando la pensione decorra successivamente. L’art. 19-ter del D.L. n. 185/2008 è stato considerato disposizione esplicativa di tale coordinamento e non ha condotto a una diversa soluzione per la fattispecie. L’INPS è stato condannato alle spese, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, con distrazione. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento da parte dell’INPS dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 1 del D.Lgs. n. 207/1996
La ratio della normativa, quale desumibile dalla sua disciplina, è quella di consentire, a chi versa nelle condizioni previste dalla norma i di cessare definitivamente la propria attività commerciale potendo godere di una fonte di reddito alternativa fino alla pensione di vecchiaia.
L’indennizzo è diretto a fornire un reddito sostitutivo all’esercente che abbia cessato definitivamente l’attività commerciale, accompagnandolo fino al pensionamento.
art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 207/1996
Il richiamo esplicito all’età pensionabile, di 60 per gli uomini e di 65 per le donne, lungi dal costituire, come preteso dall’Inps, soltanto il limite oltre il quale l’indennizzo non può essere ulteriormente erogato, costituisce, anche, un rinvio generale alla disciplina propria della gestione a carico della quale grava la pensione dell’esercente attività commerciale, da aggiornarsi sulla base delle modifiche normative intervenute nel tempo, tra cui quella relativa ai requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche.
Il riferimento all’età pensionabile non opera soltanto come limite anagrafico autonomo all’indennizzo, ma richiama la disciplina pensionistica applicabile, compresi i successivi mutamenti dei requisiti e delle modalità di accesso alla pensione.
art. 1, comma 5, della L. n. 247/2007
Deve, pertanto, tenersi conto, a decorrere dell’entrata in vigore della L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 5, del regime delle “finestre”, con il quale è stato differito il conseguimento delle prestazioni pensionistiche rispetto alla data di maturazione dei requisiti da parte dell’assicurato, che resta immutata permanendo il diritto all’erogazione del beneficio in esame fino al conseguimento della prestazione pensionistica.
Quando il regime delle finestre differisce la decorrenza della pensione rispetto alla maturazione dei requisiti, il diritto all’indennizzo prosegue fino al conseguimento della prestazione pensionistica.
art. 19-ter del D.L. n. 185/2008
Tale disposizione ha l’evidente carattere esplicativo resosi necessario dopo l’entrata in vigore del regime delle “finestre”, con la conseguenza che, rientrando la fattispecie in esame, già sotto il vigore di detto regime, non può che essere applicata la medesima disciplina.
La disposizione è qualificata come esplicativa del collegamento tra termine finale dell’indennizzo e decorrenza della pensione dopo l’introduzione delle finestre; la stessa disciplina si applica anche alla fattispecie già ricadente nel regime delle finestre.
art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
La disposizione è richiamata come parametro per determinare l’importo del contributo unificato aggiuntivo, pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- L’indennizzo previsto per la cessazione definitiva dell’attività commerciale ha la funzione di assicurare una fonte di reddito alternativa fino al pensionamento; il riferimento all’età pensionabile va letto anche come rinvio alla disciplina della prestazione pensionistica applicabile.
- Quando una disciplina sopravvenuta differisce la decorrenza della pensione rispetto alla maturazione dei requisiti mediante il regime delle finestre, l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale continua a spettare fino al conseguimento della pensione, e non cessa per il solo raggiungimento dell’età pensionabile.
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