Cassazione Civile, Sentenza n. 7087/2020 del 12/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l’indennizzo previsto dall’art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 207 del 1996 per il periodo compreso tra la domanda del 27 aprile 1998 e il riconoscimento intervenuto il 1° novembre 1998, nonché il risarcimento del danno che assumeva derivante dalle informazioni errate fornite dall’INPS circa la rilevanza dei contributi figurativi per il diritto e la misura della pensione. Il Tribunale di Frosinone aveva respinto la domanda e la Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 4 febbraio 2013, aveva confermato la decisione: il beneficio non era stato attribuito per la mancata richiesta di cancellazione dal registro esercenti il commercio, ritenuta elemento costitutivo; le informazioni generali dell’INPS non fondavano responsabilità, anche perché l’interessato poteva verificare la disciplina applicabile, eventualmente con assistenza qualificata. Il ricorrente ha proposto ricorso per Cassazione articolato in sei motivi e illustrato con memoria. L’INPS ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso e il difetto di procura. La Corte ha esaminato la tardività e la questione della procura; il testo non espone il contenuto specifico dei sei motivi, che non sono stati decisi nel merito.
La decisione
La Cassazione ha respinto l’eccezione di difetto di procura dell’INPS, rilevando che la procura era stata rilasciata dal commissario straordinario, legale rappresentante dell’Istituto. Ha dichiarato inammissibile il ricorso perché notificato il 18 marzo 2014, oltre l’anno dalla pubblicazione della sentenza d’appello del 4 febbraio 2013, termine previsto dall’art. 327 c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis. Ha escluso che al termine si dovesse aggiungere la sospensione feriale: la controversia, riguardando una prestazione previdenziale e una connessa domanda risarcitoria, rientrava nella materia del lavoro e della previdenza, per la quale, secondo la giurisprudenza consolidata richiamata dalla Corte, la sospensione feriale non opera. I sei motivi non sono stati esaminati nel merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 3.000 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, ed euro 200 per esborsi; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
Quest’ultima risulta depositata il 4/2/2013 ed il ricorso passato per la notifica il 18/3/2014 e dunque, oltre l’anno fissato dall’art. 327 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis.
Il ricorso per Cassazione è soggetto al termine annuale applicabile ratione temporis dalla pubblicazione della sentenza impugnata; nella controversia tale termine era decorso prima della notificazione del ricorso.
artt. 1 e 3 L. n. 742 del 1969
Non inducono, infatti, un diverso convincimento le osservazioni contenute nella memoria ex art. 378 c.p.c., depositata dal ricorrente, non risultando in essa dedotti argomenti idonei a dissociarsi dalla consolidata giurisprudenza secondo cui in materia del lavoro e della previdenza non trova applicazione la sospensione citata di cui alla L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3 e del R.D. n. 12 del 1941, art. 92, valutate le esigenze di speditezza e concentrazione che giustificano l’applicazione della deroga in tali cause.
La sospensione feriale dei termini non si applica alle controversie di lavoro e previdenza, in considerazione delle esigenze di speditezza e concentrazione proprie di tali giudizi.
art. 92 R.D. n. 12 del 1941
Non inducono, infatti, un diverso convincimento le osservazioni contenute nella memoria ex art. 378 c.p.c., depositata dal ricorrente, non risultando in essa dedotti argomenti idonei a dissociarsi dalla consolidata giurisprudenza secondo cui in materia del lavoro e della previdenza non trova applicazione la sospensione citata di cui alla L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3 e del R.D. n. 12 del 1941, art. 92, valutate le esigenze di speditezza e concentrazione che giustificano l’applicazione della deroga in tali cause.
La disposizione concorre, secondo la giurisprudenza richiamata dalla Corte, a fondare la deroga alla sospensione feriale dei termini per le controversie di lavoro e previdenza.
art. 378 c.p.c.
Non inducono, infatti, un diverso convincimento le osservazioni contenute nella memoria ex art. 378 c.p.c., depositata dal ricorrente, non risultando in essa dedotti argomenti idonei a dissociarsi dalla consolidata giurisprudenza secondo cui in materia del lavoro e della previdenza non trova applicazione la sospensione citata di cui alla L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3 e del R.D. n. 12 del 1941, art. 92, valutate le esigenze di speditezza e concentrazione che giustificano l’applicazione della deroga in tali cause.
La memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. non ha fornito argomenti idonei a superare l’orientamento consolidato applicato dalla Corte sulla non operatività della sospensione feriale nelle controversie previdenziali.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Dichiarata l’inammissibilità del ricorso e in presenza dei presupposti processuali, va dato atto dell’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Il comma 1-bis individua l’importo del contributo unificato di riferimento, al quale è pari l’ulteriore importo dovuto ai sensi del comma 1-quater.
Massime di principio
- Nelle controversie in materia di lavoro e previdenza non opera la sospensione feriale dei termini, in ragione delle esigenze di speditezza e concentrazione proprie di tali giudizi; il termine per l’impugnazione decorre quindi senza la sospensione prevista in via generale.
- Il ricorso per Cassazione notificato oltre il termine annuale previsto dall’art. 327 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis, è tardivo e va dichiarato inammissibile.
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