Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 11857/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 2830/2025, depositata e resa pubblica il 09.03.2025, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. n. 38699/2023, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;

Giustizia amministrativa202603117

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Roma che aveva riconosciuto il diritto all'accredito complessivo di 1.500 euro sulla Carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 2830/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 1.500 euro. Ha dedotto la persistente inerzia del Ministero, nonostante la definitività del titolo giudiziale e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna al pagamento di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., nonché la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza allegare l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni dell'inerzia.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, ritenendo rituale la notificazione e comprovato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire; ha inoltre affermato la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il termine dilatorio di 120 giorni era decorso e che il Ministero non aveva dimostrato l'adempimento dell'obbligazione né giustificato la propria inerzia. Il giudice ha ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione, assicurando l'accredito e il pagamento delle somme riconosciute. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni dalla scadenza del termine concesso all'amministrazione e previa richiesta della ricorrente. Ha invece rigettato allo stato la domanda di astreinte, ritenendo non ancora sussistenti i presupposti e lasciando salva la possibilità di una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza volto a ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Fondamento della competenza territoriale del TAR adito per il giudizio di ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il procedimento di ottemperanza, inclusi i poteri conformativi, la nomina del commissario ad acta e le penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Consente la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la relativa domanda è stata rigettata allo stato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio dell'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso ha consentito di accertare l'inottemperanza ministeriale.

  • art. 34, comma 1, lettera e), c.p.a.

    Richiamato quale fondamento del controllo giudiziale sulla corretta attuazione del giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza l'amministrazione è tenuta a dare piena e puntuale esecuzione al giudicato, attuando il risultato pratico riconosciuto dalla pronuncia, senza poter opporre ragioni di opportunità amministrativa, difficoltà pratiche o difficoltà economico-finanziarie; residua, al più, una limitata discrezionalità sulle modalità concrete di esecuzione.
  • L'inottemperanza può essere accertata quando sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l'amministrazione non dimostri l'avvenuto adempimento né fornisca una giustificazione dell'inerzia.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in sostituzione dell'amministrazione in caso di inutile decorso del termine assegnato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere necessariamente disposta nell'immediato: in assenza di presupposti ritenuti attuali, la relativa domanda può essere rigettata allo stato, salva una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.