Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1167/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400813

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia neoplastica e del conseguente equo indennizzo, unitamente al parere vincolante del Comitato di Verifica e al verbale della C.M.O.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, affetto da linfoma di Hodgkin e collocato in congedo per riforma, ha impugnato il decreto ministeriale che aveva escluso la dipendenza della patologia da causa di servizio e negato l'equo indennizzo, nonché il parere del Comitato di Verifica e il verbale della C.M.O. che aveva qualificato l'infermità come non stabilizzata. Ha dedotto che la malattia sarebbe stata causata o concausata dall'esposizione, durante il servizio, a nanoparticelle di metalli pesanti e ad altri contaminanti derivanti dall'impiego presso poligoni di tiro, dall'uso di munizionamento e armi, dalla pulizia delle armi con prodotti a base di benzene e dalla manutenzione di mezzi rientrati da missioni estere, asseritamente senza adeguati dispositivi di protezione. Sono stati denunciati eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, errore nei presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza e apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia e sviamento, nonché violazione dei d.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010 e n. 40/2012 in relazione al rischio tipizzato. L'Amministrazione ha eccepito il difetto di legittimazione passiva del Comitato di Verifica e ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione relativa alla legittimazione passiva del Comitato di Verifica, ritenendo corretta la sua evocazione in giudizio poiché il relativo parere costituisce l'atto concretamente lesivo e ha natura vincolante per l'Amministrazione, salvo la possibilità di richiedere un ulteriore parere qualora l'organo di amministrazione attiva intenda non conformarsi. Nel merito, il ricorso è stato respinto. Il Collegio ha ritenuto non applicabile la presunzione elaborata dalla giurisprudenza, anche dall'Adunanza plenaria n. 15/2025, per i militari impiegati in teatri operativi esteri caratterizzati dalla presenza di uranio impoverito, perché il ricorrente non aveva dimostrato la frequentazione non occasionale di ambienti postbellici fortemente inquinati né l'esistenza di uno specifico rischio professionale. Dallo stato di servizio risultava lo svolgimento di attività addestrative, di sorveglianza e di altre mansioni che non evidenziavano un rischio superiore a quello ordinariamente connesso al servizio militare; le attività potenzialmente espositive erano state qualificate come occasionali. Il ricorrente non aveva inoltre efficacemente smentito la documentazione amministrativa relativa alla bonifica chimica e radiologica dei mezzi e dei materiali provenienti dai teatri operativi, né aveva dimostrato l'impiego di munizionamento all'uranio impoverito nei poligoni frequentati. La possibile presenza di metalli pesanti nel campione biologico non è stata ritenuta sufficiente, anche perché tali contaminanti possono trovarsi in contesti urbani o industrializzati e il campione presentava anche materiali non riconducibili all'attività militare. È stata esclusa altresì la rilevanza causale delle vaccinazioni militari, in mancanza di evidenze scientifiche o probabilistiche di un nesso eziologico con le patologie neoplastiche; i moduli vaccinali risultavano preventivamente validati dal Consiglio Superiore di Sanità. Poiché le deduzioni dell'Amministrazione non erano state specificamente contestate o smentite, il provvedimento è stato ritenuto immune dai vizi dedotti. Le spese sono state compensate per la particolarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 14 d.P.R. 461/2001

    su conforme parere del Comitato

    Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è adottato dall'organo di amministrazione attiva sulla base del parere conforme del Comitato di Verifica; il parere, pertanto, ha natura vincolante, salva la facoltà di richiedere un ulteriore parere ove l'Amministrazione intenda non conformarsi.

  • art. 1078, lettera d), d.P.R. 90/2010

    condizioni comunque implicanti l’esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto

    La nozione di rischio professionale specifico presuppone circostanze straordinarie o fatti di servizio che espongano il personale a rischi o fatiche maggiori rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti.

  • d.P.R. 37/2009

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione con riferimento al rischio tipizzato, ma il TAR ha ritenuto non dimostrata l'esistenza di uno specifico rischio professionale.

  • d.P.R. 40/2012

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione con riferimento al rischio tipizzato, ma il TAR ha ritenuto non dimostrata l'esistenza di uno specifico rischio professionale.

  • art. 603 del codice dell'ordinamento militare

    È richiamato quale disposizione cui si riferisce il regolamento di esecuzione contenente la definizione di rischio professionale specifico.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • La presunzione del nesso causale elaborata per i militari impiegati in teatri operativi esteri contaminati da uranio impoverito presuppone la dimostrazione di un rischio professionale specifico e di una frequentazione non occasionale di ambienti postbellici fortemente inquinati; non opera per il solo fatto dello svolgimento di mansioni militari astrattamente compatibili con un possibile contatto con contaminanti.
  • Ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, l'esposizione a contaminanti deve risultare collegata a circostanze straordinarie o a fatti di servizio che comportino rischi maggiori rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti istituzionali.
  • Il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, previsto dall'art. 14 d.P.R. 461/2001, ha natura vincolante per l'organo di amministrazione attiva; il Comitato è pertanto legittimato passivamente nel giudizio diretto contro il diniego fondato sul suo parere.
  • La mera presenza di metalli pesanti o di altri materiali in un campione biologico non dimostra il nesso eziologico con il servizio quando tali sostanze possono derivare anche da fonti ambientali comuni e non è provato che siano riconducibili alle specifiche mansioni svolte.
  • In assenza di evidenze scientifiche o probabilistiche idonee a stabilire un nesso eziologico, la sottoposizione a vaccinazioni militari non consente di imputare a causa di servizio una patologia neoplastica.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.