Sentenza del 30/09/2016 n. 19502 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi relativa al 1991, inizialmente annullata dalla Commissione tributaria provinciale e poi parzialmente confermata dalla Commissione regionale, che aveva ridotto l'importo dovuto. Dopo una precedente cassazione con rinvio, la società aveva riassunto il giudizio. La Commissione regionale aveva dichiarato improcedibile la riassunzione, ritenendo che la società non avesse interesse a proseguire, e aveva fatto salvi gli effetti della sentenza di primo grado. Entrambe le parti hanno contestato tale decisione: l'Agenzia ha sostenuto che il giudizio avrebbe dovuto essere dichiarato estinto, mentre la società ha sostenuto di avere interesse alla riassunzione e ha chiesto che il giudice del rinvio decidesse il merito secondo i principi stabiliti dalla Cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto sia il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate sia il ricorso incidentale della società. Ha stabilito che la riassunzione davanti al giudice di rinvio è un'attività di impulso processuale, non un'impugnazione, e può essere effettuata da ciascuna parte, anche disgiuntamente. La società aveva quindi interesse a riassumere il giudizio, per evitare l'estinzione del processo e la conseguente definitività della cartella. La Corte ha inoltre chiarito che la riassunzione ripristina le parti nella stessa posizione processuale precedente alla sentenza cassata e impone al giudice di rinvio di pronunciarsi sulle domande originarie. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Cassazione non ha deciso definitivamente il merito della cartella.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
liquidazione delle imposte dovute mediante controllo automatizzato della dichiarazione
La norma costituisce il fondamento della liquidazione automatizzata delle imposte dichiarate e della conseguente emissione della cartella di pagamento.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 63
La riassunzione della causa tributaria avanti al giudice di rinvio può essere effettuata disgiuntamente da ciascuna delle parti
La riassunzione è un'attività di impulso processuale e non un atto di impugnazione. Ciascuna parte può riattivare autonomamente il giudizio; se nessuna lo fa, il processo si estingue e l'atto impositivo diventa definitivo.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 63, comma 4
la riassunzione della causa ricolloca le parti nella medesima posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata
Nel giudizio di rinvio le parti conservano i ruoli processuali precedenti e il giudice deve esaminare le domande originarie applicando i principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione.
Artt. 392, 393 e 394 c.p.c.
richiamati in materia di riassunzione e giudizio di rinvio
Le regole civilistiche sul giudizio di rinvio integrano la disciplina tributaria: la mancata riassunzione comporta l'estinzione del processo, mentre la riassunzione tempestiva consente la prosecuzione davanti al giudice indicato dalla Cassazione.
D.L. n. 106 del 2005, convertito nella L. n. 156 del 2005
disciplina dei termini di notificazione delle cartelle di pagamento
La normativa sopravvenuta sui termini di notificazione delle cartelle era stata invocata dalla società nel precedente giudizio di cassazione; la sentenza in esame, tuttavia, decide principalmente sulle regole processuali della riassunzione e del rinvio.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di rinvio, la riassunzione non è un'impugnazione e può essere effettuata autonomamente da ciascuna parte, anche dalla parte che aveva ottenuto una decisione favorevole in una fase precedente.
- La parte che riassume il giudizio ha interesse a evitare l'estinzione del processo, perché l'estinzione può rendere definitivo l'atto impositivo originariamente impugnato.
- Il giudice del rinvio deve rispettare i principi di diritto stabiliti dalla Cassazione e decidere sulle domande originarie, senza alterare le posizioni processuali delle parti.
- Se nessuna parte riassume il giudizio entro i termini previsti, il processo si estingue e, in linea generale, l'atto tributario impugnato può diventare definitivo.
- Una sentenza favorevole di primo grado non rende automaticamente inutile la riassunzione: occorre valutare l'effetto concreto dell'estinzione e l'eventuale definitività dell'atto impositivo.
- Quando la sentenza di rinvio contiene una qualificazione processuale errata, come l'improcedibilità per difetto di interesse alla riassunzione, la decisione può essere cassata e rinviata per un nuovo esame.
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