Cassazione Penale, Sentenza n. 34769/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di Appello di Lecce denunciando vizi di motivazione per: (1) mancata pronuncia sulla domanda di applicazione dell'art. 131‑bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto); (2) mancata concessione della sospensione condizionale della pena, nonostante la lieve gravità del fatto e l'assenza di pericolosità sociale. In cassazione si è rilevato che la questione relativa all'art. 131‑bis non poteva essere dedotta per la prima volta in Cassazione se non era stata proposta in appello (limite ex art. 606, comma 3, c.p.p.), mentre l'omessa pronuncia sulla sospensione condizionale della pena, sollevata nell'ultimo motivo di appello, costituisce una lacuna motivazionale rilevante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo (riforma impropria introdotta in Cassazione sull'art. 131‑bis) e ha invece accolto il secondo motivo sulla carenza motivazionale relativa alla sospensione condizionale della pena. Poiché, calcolando i termini e tenendo conto del periodo di sospensione (182 giorni dal 18/09/2013 al 19/03/2014), il reato di ricettazione è risultato estinto per prescrizione (scaduta il 14/01/2023), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 convertito in l. n. 176 del 2020
Riferimento alle forme procedurali seguite nel processo; indica che il procedimento in Cassazione si è svolto secondo la disciplina emergenziale prevista dal decreto-legge convertito.
art. 131‑bis cod. pen.
Norma sull'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto che la relativa istanza, non specificamente proposta in appello, non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione quando la norma era già vigente al momento della sentenza impugnata.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Limite alla possibilità di introdurre nuovi motivi in Cassazione: se un motivo poteva e doveva essere dedotto in sede di merito, non può essere sollevato per la prima volta in sede di legittimità.
art. 474 cod. pen.
Nel testo è richiamato in relazione alla declaratoria di estinzione per prescrizione del reato; la Corte ha fondato la decisione sull'intervenuta estinzione per prescrizione del reato contestato.
Massime di principio
- Una istanza di applicazione dell'art. 131‑bis c.p. (tenuità del fatto) deve essere proposta e discussa nelle sedi di merito; non è normalmente ammissibile sollevarla per la prima volta in Cassazione se la norma era già vigente alla data della sentenza impugnata.
- Il giudice di merito non è obbligato a pronunciare d'ufficio su una causa di esclusione della punibilità (art. 131‑bis) in assenza di specifica richiesta della difesa; pertanto la difesa deve formulare chiaramente e tempestivamente la domanda.
- La mancata motivazione su una richiesta di sospensione condizionale della pena sollevata in sede di impugnazione costituisce un vizio della decisione che la Corte di Cassazione può rilevare e sanzionare.
- Se la prescrizione del reato si perfeziona successivamente alla pronuncia impugnata, la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato, quando la domanda o la lacuna motivazionale renda possibile tale accertamento in sede di legittimità.
- Il calcolo della prescrizione tiene conto di eventuali periodi di sospensione (ad es. per sospensione del processo), che possono ridurre i termini residui e far maturare la prescrizione: è fondamentale per la difesa monitorare e documentare tali periodi.
- In fase difensiva conviene sempre chiedere espressamente e motivatamente sia l'applicazione dell'art. 131‑bis sia la sospensione condizionale della pena, e riportare tali richieste in ogni grado di giudizio per non perderne la possibilità di dedurle in Cassazione.
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