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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26624/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la decisione della Corte d'appello di Firenze del 6/12/2022 che aveva dichiarato il non luogo a provvedere in sede di rinvio disposta dalla Corte di cassazione. In precedenza la Cassazione (sent. n. 51126/2019) aveva annullato con rinvio parte della sentenza d'appello sui capi B1), B5) e B10); successivamente, con ricorso straordinario per errore di fatto, la stessa Corte di cassazione (sent. n. 37969/2020) revocò parzialmente la precedente decisione e rinviò nuovamente per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, segnalando due errori della Corte d'appello: aumento illegittimo della pena-base per il capo R) e mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato al capo C(B)15. Il giudice d'appello, invece, aveva già emendato motu proprio la propria decisione con sentenza del 16/6/2020 conformemente alle indicazioni successive della Cassazione, riducendo la pena-base e eliminando gli aumenti contestati; quella decisione d'appello era divenuta definitiva (Cass. sent. n. 39482/2021, inammissibilità del ricorso). Il ricorrente deduce tre motivi: (I) difetto grafico della motivazione (interruzione a pag. 2), (II) inosservanza del dovere di decidere sulla questione devoluta nonostante altra decisione intervenuta, con richiamo alla possibilità di rimedio in sede esecutiva (art. 669 c.p.p.), (III) omessa rivalutazione motivata degli aumenti per continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato (la cesura grafica non pregiudica la chiarezza della decisione). Il secondo motivo è stato respinto sulla base del principio per cui il giudice di rinvio deve uniformarsi alle soluzioni di diritto della Cassazione ma non può sovvertire un giudicato già formatosi (art. 627 e art. 649 c.p.p. richiamati): la Corte d'appello aveva già adeguato la propria decisione con sentenza del 16/6/2020 che era divenuta definitiva, quindi il non luogo a provvedere era corretto per evitare un bis in idem. Il terzo motivo è stato ritenuto assorbito e, comunque, generico. Per quanto riguarda le spese, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento, ma non a una somma in favore della cassa delle ammende in ragione della peculiarità della vicenda e in conformità all'art. 616 c.p.p. e alla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Norme richiamate

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Impone al giudice di rinvio di uniformarsi alle soluzioni adottate dalla Corte di cassazione per le questioni di diritto devolute, ed esclude che il giudice di rinvio possa sollevare incompetenza, nullità o inammissibilità riferibili alle fasi precedenti.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Sancisce il divieto di un secondo giudizio sullo stesso fatto; la Corte ha ritenuto che consentire al giudice di rinvio di decidere nuovamente su materia già definitivamente decisa violerebbe questo principio.

  • art. 669 cod. proc. pen.

    Regola l'ipotesi di pluralità di sentenze emesse sullo stesso fatto ma in distinti processi; la Corte ha chiarito che tale norma non è applicabile alla pluralità di sentenze definitive sullo stesso oggetto nel medesimo processo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disciplina le conseguenze per l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto la condanna alle spese processuali ma ha escluso l'applicazione della sanzione in favore della cassa delle ammende, per la peculiarità della vicenda e in linea con la giurisprudenza costituzionale.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Giurisprudenza richiamata a supporto della valutazione circa l'esclusione della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende nonostante l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudice di rinvio deve attenersi alle decisioni e alle indicazioni di diritto della Corte di cassazione ma non può sovvertire un pronunciamento divenuto definitivo: se nel frattempo è sorto un giudicato sulla medesima questione, il nuovo giudice può dichiarare il non luogo a provvedere per evitare un bis in idem.
  • L'art. 669 c.p.p. tutela la regolarità tra sentenze emesse in processi distinti; non è lo strumento per risolvere contrasti di decisioni ulteriori sorte nel medesimo processo a seguito di procedure di rinvio e rescissione.
  • Difetti formali minori nella motivazione (es. cesure grafiche) non inficiano la decisione se il complesso della motivazione risulta chiaro e non emergono salti logici o lacune espositive sostanziali.
  • Le doglianze generiche o non specificamente ancorate ai motivi originari d'appello rischiano di essere assorbite o respinte: il ricorrente deve indicare con precisione quali argomentazioni siano state omesse o travisate.
  • In caso di inammissibilità del ricorso determinata da circostanze non imputabili alla colpa del ricorrente, il giudice può condannare alle spese senza applicare la sanzione in favore della cassa delle ammende, conformemente all'art. 616 c.p.p. e alla giurisprudenza costituzionale.

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