Cassazione Penale, Ordinanza n. 12995/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, applicando la preclusione derivante dal concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non esclusi profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Genova, a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena inflitta a due imputati in relazione a un reato in materia di stupefacenti. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto violazione di legge con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto per cui era intervenuta condanna. La Corte di cassazione ha però rilevato che, nel giudizio definito con rinuncia a tutti i motivi di appello salvo quello sulla misura della pena, le questioni relative ai motivi rinunciati restano precluse; di conseguenza è inammissibile il ricorso che riproponga censure sulla qualificazione giuridica del fatto, perché l’accordo comporta il passaggio in giudicato dei capi oggetto di rinuncia e non consente neppure il rilievo officioso di tali questioni, salvo l’ipotesi di pena illegale, qui non dedotta.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
proposta di concordato ex art. 599-bis cod.proc.pen.
Nel giudizio di appello con concordato, la rinuncia a tutti i motivi salvo quello sulla pena determina la preclusione a riproporre in cassazione le questioni oggetto di rinuncia, incluse quelle sulla qualificazione giuridica del fatto.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria quando emergano i presupposti della manifesta inammissibilità.
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna oggetto di rideterminazione della pena in appello.
art. 599, comma 4, c.p.p.
nella vigenza dell'articolo 599, comma 4, cod.proc.pen.
La giurisprudenza richiamata dalla Corte ritiene che la disciplina del concordato sul trattamento sanzionatorio precluda la deduzione dei motivi rinunciati anche nel successivo giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello definito con concordato sulla pena, la rinuncia a tutti i motivi salvo quello relativo al trattamento sanzionatorio comporta il passaggio in giudicato dei capi e dei punti non devoluti, con conseguente preclusione alla loro contestazione in cassazione.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che rechi censure coincidenti con motivi di appello espressamente rinunciati in sede di concordato, anche quando tali censure attengano a questioni rilevabili d’ufficio, salvo il limite della pena illegale.
- L’accordo delle parti sul concordato in appello opera come rinuncia implicita a ogni diversa doglianza sui punti oggetto di definizione, sicché la Corte di cassazione non può riesaminarli né rilevarli d’ufficio.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni riconducibili a colpa del ricorrente, è legittima la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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