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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/361

Regolamento (UE) 2026/361 della Commissione, del 19 febbraio 2026, che modifica il regolamento (UE) n. 582/2011 per quanto riguarda l’omologazione in relazione alle emissioni dei veicoli pesanti dotati di dispositivi di monitoraggio a bordo del consumo di carburante e di energia

Normativa europea32026R0361

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro Euro VI per i veicoli pesanti, collegando in modo espresso l’omologazione alle prescrizioni tecniche sui dispositivi OBFCM e OBMM introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161. Vengono introdotti nuovi requisiti di conformità, nuovi caratteri di omologazione, obblighi di prova su strada e obblighi di messa a disposizione dei dati OBFCM. Sono inoltre fissate date progressive di applicazione e di decadenza dei certificati di conformità per i veicoli non conformi.

Modifica il regolamento (UE) n. 582/2011 per integrare nel sistema di omologazione Euro VI i dispositivi OBFCM e OBMM dei veicoli pesanti e per adeguare prove, dichiarazioni di conformità e codici di omologazione.

Ambito di applicazione

Si applica all’omologazione UE dei veicoli pesanti, dei sistemi motore e delle famiglie di motori disciplinati dal regolamento (UE) n. 582/2011, con particolare riguardo ai veicoli e motori dotati di dispositivi di monitoraggio a bordo del consumo di carburante e di energia (OBFCM) e, ove pertinente, del monitoraggio della massa a bordo (OBMM). Riguarda fabbricanti, autorità di omologazione e autorità nazionali degli Stati membri; produce effetti anche sui veicoli nuovi già immessi nel circuito di conformità e sulle date di validità dei certificati di conformità. Le nuove presunzioni/dispense collegate alle dichiarazioni di conformità operano solo se il fabbricante dichiara che i nuovi veicoli o motori del tipo da omologare non saranno immatricolati, immessi sul mercato o messi in circolazione nell’Unione alla data di riferimento dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161 o successivamente.

Modifica del regolamento (UE) n. 582/2011 per l’integrazione degli OBFCM nei veicoli pesanti

Il regolamento della Commissione (UE) 2026/361 interviene sul quadro di attuazione Euro VI per i veicoli pesanti, modificando il regolamento (UE) n. 582/2011. La finalità è rendere organico il collegamento tra omologazione in relazione alle emissioni e requisiti tecnici dei dispositivi di monitoraggio a bordo del consumo di carburante e di energia (OBFCM), nonché del monitoraggio della massa a bordo (OBMM), introdotti dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161.

Il provvedimento risponde all’esigenza di integrare nel sistema di omologazione i dati di utilizzo reale dei veicoli pesanti, anche alla luce dei dati ottenuti da prove su strada e da sistemi portatili di misura delle emissioni (PEMS), per verificare l’accuratezza dei dispositivi e la coerenza tra valori regolamentari e consumi/emissioni reali.

Ambito applicativo

Le modifiche riguardano l’omologazione UE di veicoli pesanti, sistemi motore e famiglie di motori disciplinati dal regolamento (UE) n. 582/2011. L’impatto è diretto per i fabbricanti, per le autorità di omologazione e per le autorità nazionali chiamate a verificare la validità dei certificati di conformità e a vietare la commercializzazione o l’immatricolazione dei veicoli non conformi.

Le nuove regole operano in particolare per i veicoli e motori ricompresi nell’ambito del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161. In via transitoria, il fabbricante può evitare la dichiarazione di conformità relativa agli OBFCM solo se dichiara che i nuovi veicoli o motori del tipo da omologare non saranno immatricolati, immessi sul mercato o messi in circolazione nell’Unione alla data rilevante della tabella 1 dell’allegato I di tale regolamento o successivamente.

Requisiti di omologazione e dichiarazioni di conformità

L’articolo 3 del regolamento (UE) n. 582/2011 viene completato con due nuovi paragrafi. Il nuovo paragrafo 15 disciplina l’omologazione UE del veicolo con sistema motore già omologato in relazione alle emissioni, oppure del veicolo in relazione alle emissioni; il paragrafo 16 riguarda invece l’omologazione di sistemi motore o famiglie di motori come unità tecnica distinta.

In entrambi i casi, il fabbricante deve garantire il rispetto dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161. La norma introduce però una deroga documentale: se, nella dichiarazione di conformità richiamata dal regolamento di esecuzione, il fabbricante indica che i nuovi veicoli o motori del tipo da omologare non saranno immatricolati, immessi sul mercato o messi in circolazione nell’Unione alla data di riferimento della tabella 1 o dopo tale data, non è tenuto a dichiarare l’avvenuto adempimento delle prescrizioni OBFCM.

Analoghi rinvii e condizioni sono inseriti negli articoli 6, 8 e 10, che costituiscono i principali punti di raccordo procedurale per l’omologazione dei motori, dei veicoli e delle famiglie di motori.

Prove, verifiche e misure correttive

L’articolo 13, paragrafo 1, è riscritto per estendere l’area delle verifiche che possono dar luogo a un piano di misure correttive. Il fabbricante deve presentarlo entro 60 giorni lavorativi dalla notifica dell’autorità di omologazione, non solo dopo le prove in servizio previste dall’articolo 12, ma anche dopo le prove di verifica OBFCM o OBMM eseguite ai sensi dell’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161.

È espressamente ammessa una proroga qualora il fabbricante dimostri che occorre più tempo per individuare la causa della non conformità e predisporre le misure correttive.

Validità dei certificati di conformità e divieti nazionali

L’articolo 17 bis introduce un regime graduale di perdita di validità dei certificati di conformità ai fini dell’articolo 48 del regolamento (UE) 2018/858, con conseguenti divieti nazionali di immatricolazione, messa a disposizione sul mercato ed entrata in circolazione per motivi attinenti alle emissioni.

A decorrere dal 1° luglio 2027, i certificati di conformità dei veicoli nuovi rientranti nell’ambito del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161 e non conformi alle nuove prescrizioni sono considerati non più validi. Dal 29 maggio 2029 il regime si estende, in via generale, ai veicoli e motori nuovi, salvo eccezioni per motori di ricambio e motori per veicoli prodotti da costruttori di piccole serie, come previsto dal regolamento (UE) 2024/1257.

Sono previste ulteriori scadenze differenziate:

  • dal 29 novembre 2027 per i veicoli nuovi delle categorie M1 e N1 rientranti nell’ambito del regolamento (UE) 595/2009;
  • dal 1° luglio 2030 per i veicoli nuovi M1 e N1 costruiti da costruttori di piccole serie;
  • dal 1° luglio 2031 per i veicoli nuovi M2, M3, N2 e N3 costruiti da costruttori di piccole serie.

Nuovi caratteri di omologazione e aggiornamento degli allegati

L’allegato I, appendice 9, viene aggiornato per adeguare il numero di omologazione CE. La sezione 3 del numero di omologazione deve includere il numero dell’atto normativo di attuazione o dell’ultimo atto di modifica applicabile, seguito dalla lettera corrispondente alle prescrizioni OBD e SCR, oppure da una lettera e un carattere tipografico corrispondenti anche alle prescrizioni OBFCM.

La tabella 1 è aggiornata con un nuovo carattere di omologazione 'E+' per i veicoli ricompresi nell’ambito del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161, applicabile dal 1° luglio 2027; è mantenuto anche il carattere 'E', con i relativi riferimenti temporali aggiornati. Una nota specifica collega espressamente il nuovo carattere ai veicoli interessati dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161.

Dati di prova e informazioni OBFCM

L’allegato II viene modificato in modo dettagliato per includere nuovi dati da registrare durante le prove. Tra i nuovi elementi figurano:

  • la lettura del contachilometri alla fine della prova;
  • la massa effettiva del veicolo per la prova PEMS con carico utile;
  • i dati OBFCM misurati in tempo reale;
  • i valori OBFCM medi e integrati.

Sono richieste informazioni su carburante totale consumato, distanza totale percorsa, portata di carburante del motore, portata di carburante del veicolo e massa totale del veicolo, sia in versione istantanea sia cumulativa/di ciclo di vita.

L’appendice 1 chiarisce inoltre che i dati originali non trattati ottenuti dal dispositivo OBFCM o dall’ECU devono essere messi a disposizione dell’autorità di omologazione e, su richiesta, della Commissione. Se un motore della famiglia è installato su un veicolo dotato di dispositivo OBFCM conforme al regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161, il motore di prova deve essere equipaggiato con tale dispositivo.

La registrazione dei parametri OBFCM deve iniziare all’inizio della prova, proseguire durante il normale funzionamento in condizioni d’uso del motore e terminare alla fine della prova, con registrazione della lettura del contachilometri.

Aggiornamento dell’allegato VI

L’allegato VI, appendice 1, punto 5.1, viene integrato con una lettera k) che impone l’inserimento di informazioni sui valori OBFCM misurati in tempo reale e sui valori OBFCM medi e integrati, in coerenza con le nuove voci inserite nell’allegato II.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Integrazione OBFCM/OBMM nel sistema di omologazione

L’articolo 3 del regolamento (UE) n. 582/2011 è integrato con i paragrafi 15 e 16: per ottenere l’omologazione UE di un veicolo con sistema motore già omologato in relazione alle emissioni, oppure di un veicolo in relazione alle emissioni, il fabbricante deve garantire il rispetto dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161; lo stesso vale per l’omologazione UE di un sistema motore o di una famiglia di motori come unità tecnica distinta. È prevista un’esenzione dalla dichiarazione di conformità se il fabbricante indica, nella dichiarazione richiamata, che i nuovi veicoli o motori del tipo da omologare non saranno immatricolati, immessi sul mercato o messi in circolazione nell’Unione alla data dell’allegato I, tabella 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161 o successivamente.

Condizioni di omologazione e deroghe legate alle date di commercializzazione

Negli articoli 6, paragrafo 1 bis, 8, paragrafo 1 bis, e 10, paragrafo 1 bis, è inserito un ulteriore requisito: le prescrizioni dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161 devono risultare adempiute, salvo che il fabbricante dichiari che i nuovi motori o veicoli del tipo da omologare non saranno immatricolati, venduti o messi in circolazione nell’Unione alla data di riferimento dell’allegato I, tabella 1, del medesimo regolamento di esecuzione o dopo tale data.

Piano di misure correttive e verifiche OBFCM/OBMM

L’articolo 13, paragrafo 1, è sostituito: su richiesta dell’autorità di omologazione, e dopo le prove in servizio ai sensi dell’articolo 12 del regolamento o dopo le prove di verifica OBFCM/OBMM ai sensi dell’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161, il fabbricante deve presentare un piano di misure correttive entro 60 giorni lavorativi dalla notifica. È possibile una proroga se il fabbricante dimostra la necessità di più tempo per individuare la causa della non conformità e predisporre il piano.

Decadenza dei certificati di conformità e divieti nazionali

All’articolo 17 bis sono aggiunti i paragrafi 5 e 6. Dal 1° luglio 2027 le autorità nazionali considerano non più validi, ai fini dell’articolo 48 del regolamento (UE) 2018/858, i certificati di conformità dei veicoli nuovi rientranti nell’ambito del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161 che non rispettano le nuove prescrizioni, e vietano per motivi attinenti alle emissioni immatricolazione, messa a disposizione sul mercato ed entrata in circolazione. Dal 29 maggio 2029 la medesima regola si applica, in via generale, ai veicoli e motori nuovi, con eccezione dei motori di ricambio per veicoli in servizio e dei motori per veicoli prodotti da costruttori di piccole serie, come previsto dal regolamento (UE) 2024/1257. Sono previste ulteriori deroghe: dal 29 novembre 2027 per i veicoli nuovi M1 e N1; dal 1° luglio 2030 per i veicoli nuovi M1 e N1 dei costruttori di piccole serie; dal 1° luglio 2031 per i veicoli nuovi M2, M3, N2 e N3 dei costruttori di piccole serie.

Aggiornamento dei caratteri di omologazione e dei riferimenti tecnici

L’allegato I, appendice 9, è modificato per includere nei numeri di omologazione un’ulteriore indicazione collegata ai requisiti OBFCM, con introduzione del nuovo carattere di omologazione 'E+' per i veicoli rientranti nell’ambito del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161, applicabile dal 1° luglio 2027, mentre resta il carattere 'E' con riferimenti aggiornati. È inoltre inserita una nota che collega 'E+' ai veicoli interessati dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161.

Dati e parametri da registrare nelle prove

L’allegato II è integrato con nuovi punti relativi a lettura del contachilometri a fine prova, massa effettiva del veicolo per la prova PEMS con carico utile, dati OBFCM misurati in tempo reale e valori OBFCM medi e integrati. Sono richiesti, tra l’altro, carburante totale consumato, distanza totale percorsa, portata di carburante del motore e del veicolo, massa totale del veicolo, sia in forma istantanea sia cumulativa/di ciclo di vita.

Disponibilità dei dati e obbligo di equipaggiamento del motore di prova

Nell’appendice 1 dell’allegato II, i dati originali non trattati ottenuti dal dispositivo OBFCM o dall’ECU devono essere messi a disposizione dell’autorità di omologazione e, su richiesta, della Commissione. Se un motore della famiglia è installato su un veicolo dotato di dispositivo OBFCM conforme al regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161, anche il motore di prova deve essere dotato di tale dispositivo. La registrazione dei parametri OBFCM deve iniziare all’inizio della prova, proseguire durante il normale funzionamento in condizioni d’uso e terminare alla fine della prova, con registrazione della lettura del contachilometri.

Aggiornamento dell’allegato VI

Nell’allegato VI, appendice 1, punto 5.1, è aggiunta una nuova lettera k) che richiede informazioni sui valori OBFCM misurati in tempo reale e sui valori OBFCM medi e integrati, richiamando i nuovi punti dell’allegato II.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

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