Regolamento (UE) 2026/420
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/420 del Consiglio, del 19 febbraio 2026, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2026/420 del Consiglio aggiorna l’elenco UE delle persone, gruppi ed entità soggetti alle misure restrittive del regolamento (CE) n. 2580/2001. In particolare, aggiunge il Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) nella sezione dedicata ai gruppi ed entità dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1578. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Aggiornamento dell’elenco UE di persone, gruppi ed entità soggetti a misure restrittive antiterrorismo, con l’inclusione dell’IRGC.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e riguarda l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità soggetti alle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001. L’intervento è circoscritto all’aggiornamento dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1578, mediante l’aggiunta di una specifica entità nella sezione "II. Gruppi ed entità". Non introduce un regime generale nuovo, ma modifica in via puntuale l’elenco vigente ai fini dell’applicazione delle misure antiterrorismo.
Aggiornamento dell’elenco UE antiterrorismo
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/420 del Consiglio interviene nell’ambito del regime di misure restrittive specifiche istituito dal regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo alla lotta al terrorismo. L’atto, fondato sull’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento del 2001, aggiorna l’elenco delle persone, gruppi ed entità soggetti alle misure restrittive dell’Unione.
Contesto e base normativa
Nei considerando si ricorda che il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1578 conteneva già un elenco aggiornato dei soggetti colpiti dalle misure. Il Consiglio afferma inoltre che le autorità competenti, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC, hanno adottato decisioni nei confronti di un’entità coinvolta in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della medesima posizione comune. Da ciò deriva la necessità di assoggettare tale entità alle misure previste dagli articoli 2 e 3 della posizione comune.
Modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1578
La disposizione sostanziale è essenziale e puntuale: l’articolo 1 dispone che l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1578 sia modificato secondo quanto indicato nell’allegato del nuovo regolamento. L’allegato aggiunge nella sezione "II. Gruppi ed entità" la voce n. 23 relativa al "Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (Islamic Revolution Guards Corps – IRGC)".
Effetti giuridici e decorrenza
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per gli operatori, ciò comporta che l’aggiornamento dell’elenco produce effetti immediati sul piano dell’applicazione delle misure restrittive previste dal regime antiterrorismo dell’Unione.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco soggetti a misure restrittive
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1578 conformemente all’allegato del nuovo regolamento. La modifica consiste nell’inserimento, nella sezione "II. Gruppi ed entità", del "Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (Islamic Revolution Guards Corps – IRGC)" come nuova voce n. 23.
Base giuridica e presupposto sostanziale
Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001. I considerando precisano che le autorità competenti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC hanno adottato decisioni nei confronti di un’entità coinvolta in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della stessa posizione comune, rendendo opportuno applicarle le misure previste dagli articoli 2 e 3.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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