Regolamento (UE) 2026/425
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/425 della Commissione, del 19 febbraio 2026, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli elenchi di paesi terzi e zone autorizzati all’ingresso nell’Unione per specifiche categorie di pollame e prodotti avicoli, alla luce di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità negli Stati Uniti e dell’evoluzione favorevole della situazione epidemiologica in Canada e nel Regno Unito. Per gli Stati Uniti vengono sospese o limitate le autorizzazioni relative alle nuove zone infette; per Canada e Regno Unito vengono riattivate le autorizzazioni per le zone che non risultano più a rischio. Le modifiche sono introdotte con effetto urgente e si applicano mediante aggiornamento degli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404.
Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per aggiornare le autorizzazioni all’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da Canada, Regno Unito e Stati Uniti in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.
Ambito di applicazione
Si applica agli scambi verso l’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, provenienti da specifiche zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti elencate negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Incide sugli operatori e sulle autorità competenti coinvolti nei controlli sanitari all’importazione; non disciplina in via generale tutti i prodotti animali, ma solo le zone e le categorie interessate dai focolai di HPAI individuati. La modifica entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Modifica degli elenchi di importazione per pollame e prodotti avicoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/425 aggiorna gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contengono gli elenchi delle zone di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinate partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. La modifica interviene in un contesto di sanità animale legato alla diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e mira a proteggere lo stato sanitario degli animali nell’Unione, garantendo al contempo un assetto aggiornato e coerente dei flussi commerciali.
Quadro normativo di riferimento
Il regolamento si inserisce nel sistema delineato dal regolamento (UE) 2016/429, che subordina l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori all’inclusione degli stessi negli elenchi approvati. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce le prescrizioni sanitarie che le partite devono rispettare, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi operativi e le norme generali applicabili. In particolare, gli allegati V e XIV del regolamento 2021/404 riguardano rispettivamente il pollame e il materiale germinale di pollame, nonché le carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Situazione epidemiologica e valutazione della Commissione
La Commissione richiama nuovi focolai di HPAI negli Stati Uniti, con 11 episodi notificati e confermati tra il 3 febbraio 2026 e l’11 febbraio 2026 in diversi Stati federati, tra cui California, Kansas, Mississippi, New York, Pennsylvania e South Dakota. Le autorità statunitensi hanno istituito zone restrittive di almeno 10 km e applicato una politica di abbattimento totale. Sulla base di tali informazioni, la Commissione ritiene necessario sospendere l’ingresso nell’Unione dalle zone interessate, aggiornando di conseguenza gli allegati del regolamento 2021/404.
Per Canada e Regno Unito, invece, la Commissione valuta positivamente le informazioni aggiornate trasmesse dai rispettivi paesi sulla situazione sanitaria e sulle misure adottate. Entrambi i paesi hanno comunicato di aver applicato l’abbattimento totale e di aver completato le operazioni di pulizia e disinfezione negli stabilimenti infetti. La Commissione conclude che le zone precedentemente sospese non rappresentano più una minaccia per la sanità pubblica o animale nell’Unione e che l’ingresso debba essere nuovamente autorizzato per le corrispondenti zone canadesi e britanniche.
Modifiche agli allegati V e XIV
L’allegato tecnico del regolamento contiene le modifiche puntuali alle tabelle degli allegati V e XIV del regolamento 2021/404.
Per il Canada, le voci relative alle zone CA-2.282, CA-2.319, CA-2.323 e CA-2.324 vengono sostituite sia nell’allegato V sia nell’allegato XIV, con il ripristino dell’autorizzazione per le categorie interessate. Nel testo sono richiamate le date di conferma dei focolai e le date di cessazione delle restrizioni, che risultano rispettivamente 13.10.2025-13.2.2026, 2.12.2025-11.2.2026, 5.12.2025-14.2.2026 e 11.12.2025-7.2.2026.
Per il Regno Unito, sono aggiornate le voci delle zone GB-2.412, GB-2.420, GB-2.428, GB-2.431, GB-2.435 e GB-2.453, con effetti analoghi di riapertura all’importazione per le categorie rilevanti. Anche qui le date riportate nelle tabelle riflettono i periodi di riferimento dei focolai e delle misure sanitarie adottate.
Per gli Stati Uniti, invece, vengono inserite nuove zone soggette a restrizione: US-2.1256 fino a US-2.1266. Nell’allegato V tali zone sono descritte come aree circolari di 10 km di raggio, individuate con precisione mediante coordinate GPS e riferite a specifici county; nell’allegato XIV le stesse zone sono richiamate per le categorie di carni fresche interessate. Le nuove restrizioni riguardano focolai localizzati in Pennsylvania, Kansas, South Dakota, Mississippi, New York e California.
Finalità pratica per gli operatori
Per gli operatori del commercio internazionale di prodotti avicoli, il regolamento impone un controllo aggiornato delle origine ammesse: alcune zone canadesi e britanniche tornano eleggibili, mentre nuove aree statunitensi vengono escluse temporaneamente dall’export verso l’Unione per le categorie disciplinate. In termini pratici, la verifica dell’idoneità all’importazione deve essere effettuata non solo per paese di origine, ma anche per zona specifica e per data di riferimento del focolaio e delle misure restrittive.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione precisa inoltre che l’atto è stato adottato previa consultazione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli elenchi di paesi e zone autorizzati
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo l’allegato del regolamento. Si tratta degli elenchi delle zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame (allegato V) e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna (allegato XIV).
Canada: ripristino dell’autorizzazione per specifiche zone
Nell’allegato V e nell’allegato XIV sono aggiornate le voci relative alle zone CA-2.282, CA-2.319, CA-2.323 e CA-2.324. Le date rilevanti indicate nelle tabelle sono, rispettivamente, 13.10.2025-13.2.2026, 2.12.2025-11.2.2026, 5.12.2025-14.2.2026 e 11.12.2025-7.2.2026. Le modifiche riflettono la valutazione favorevole della Commissione sulla situazione sanitaria e sulle misure adottate dal Canada.
Regno Unito: ripristino dell’autorizzazione per specifiche zone
Sono sostituite le voci relative alle zone GB-2.412, GB-2.420, GB-2.428, GB-2.431, GB-2.435 e GB-2.453 negli allegati V e XIV. Le tabelle riportano le date di riferimento dei focolai e delle misure restrittive, con intervalli che vanno dal 5.11.2025 al 12.2.2026, dal 9.11.2025 al 9.2.2026, dal 19.11.2025 al 5.2.2026, dal 24.11.2025 al 9.2.2026, dal 29.11.2025 al 10.2.2026 e dal 27.12.2025 al 9.2.2026.
Stati Uniti: nuove zone soggette a sospensione
Negli allegati V e XIV sono aggiunte le zone US-2.1256 a US-2.1266, corrispondenti a nuove aree soggette a restrizioni negli Stati di Pennsylvania, Kansas, South Dakota, Mississippi, New York e California. Per ciascuna zona sono indicati i territori/county interessati e, per l’allegato V, zone circolari di raggio 10 km con coordinate GPS precise; per l’allegato XIV le stesse zone sono richiamate per le categorie di carni fresche interessate. Le date di conferma dei focolai richiamate nel testo vanno dal 3.2.2026 all’11.2.2026.
Motivazione epidemiologica e urgenza
La Commissione fonda il provvedimento sulla comparsa di 11 nuovi focolai di HPAI negli Stati Uniti e sulle informazioni aggiornate fornite da Canada e Regno Unito. Per gli Stati Uniti si ritiene necessario sospendere l’ingresso dalle zone colpite; per Canada e Regno Unito si ritiene cessata la minaccia sanitaria nelle zone precedentemente sospese. Il regolamento sottolinea che le modifiche devono produrre effetti con urgenza per evitare inutili perturbazioni degli scambi.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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