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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/366

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/366 della Commissione, del 19 febbraio 2026, che dispone la registrazione delle importazioni di benzoato di sodio originario della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32026R0366

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione dispone la registrazione delle importazioni di benzoato di sodio originario della Repubblica popolare cinese nell’ambito di un procedimento antidumping già aperto. La misura serve a preservare la possibilità di applicare eventuali dazi antidumping con effetto retroattivo, se ne ricorreranno i presupposti alla conclusione dell’inchiesta. Il regolamento non fissa alcun dazio, ma si limita a imporre un obbligo di registrazione alle autorità doganali per nove mesi.

Registrazione per nove mesi delle importazioni nell’Unione di benzoato di sodio originario della Repubblica popolare cinese nell’ambito di un procedimento antidumping.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità doganali degli Stati membri, cui viene ordinato di registrare le importazioni nell’Unione del prodotto oggetto di inchiesta. Il prodotto è il benzoato di sodio, normalmente identificato con CUS 0023120-9 e CAS 532-32-1, attualmente classificato al codice NC ex 2916 31 00 e al codice TARIC 2916 31 00 91, purché originario della Repubblica popolare cinese. La registrazione decorre dall’entrata in vigore del regolamento e dura nove mesi; non disciplina l’istituzione di dazi definitivi, che resta rimessa alle risultanze dell’inchiesta antidumping.

Registrazione delle importazioni di benzoato di sodio originario della Repubblica popolare cinese

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/366 della Commissione dispone la registrazione, per nove mesi, delle importazioni nell’Unione di benzoato di sodio originario della Repubblica popolare cinese. La misura è adottata nell’ambito di un procedimento antidumping già avviato e mira a preservare la possibilità di una eventuale riscossione retroattiva di dazi antidumping, qualora l’inchiesta si concluda con l’istituzione di dazi definitivi e siano rispettate le condizioni previste dal diritto UE.

Contesto del procedimento antidumping

La Commissione richiama che il procedimento è stato aperto il 19 dicembre 2025 mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’apertura segue una denuncia presentata il 10 novembre 2025 da Lanxess Chemical B.V. per conto di produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di benzoato di sodio. Il regolamento non anticipa l’esito dell’inchiesta, ma solo una misura conservativa di registrazione.

Prodotto interessato e classificazione doganale

Il prodotto soggetto a registrazione è il benzoato di sodio, normalmente identificato con il numero CUS 0023120-9 e con il numero CAS 532-32-1. Ai fini doganali esso è attualmente classificato con il codice NC ex 2916 31 00 e con il codice TARIC 2916 31 00 91. La misura si applica esclusivamente al prodotto originario della Repubblica popolare cinese.

Obbligo di registrazione imposto alle autorità doganali

In applicazione dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione ordina alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni del prodotto in esame. La registrazione ha una funzione strumentale: consente, in presenza dei presupposti legali, la possibile applicazione retroattiva di futuri dazi antidumping alle importazioni registrate.

Possibile impatto sui futuri dazi antidumping

La Commissione richiama i calcoli indicati nella denuncia, secondo cui il margine di dumping sarebbe pari al 125 % e il livello di eliminazione del pregiudizio sarebbe compreso tra il 70 % e il 90 % nel periodo 1 aprile 2024 - 31 marzo 2025. In via generale, l’eventuale dazio definitivo sarebbe fissato al livello inferiore tra margine di dumping e margine di pregiudizio, conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. Se nel corso dell’inchiesta emergessero distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, il dazio potrebbe essere determinato al livello del margine di dumping secondo l’articolo 7, paragrafo 2 ter, ove un dazio inferiore non fosse sufficiente a eliminare il pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione chiarisce tuttavia che, in questa fase, non è ancora possibile stimare l’importo di eventuali dazi futuri.

Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel contesto della registrazione devono essere trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725, richiamato espressamente nel testo.

Entrata in vigore e durata della misura

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La registrazione delle importazioni termina trascorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Apertura del procedimento antidumping e presupposto della registrazione

La registrazione si inserisce nel procedimento antidumping avviato il 19 dicembre 2025 a seguito di denuncia presentata il 10 novembre 2025 da Lanxess Chemical B.V. per conto di produttori dell’Unione rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di benzoato di sodio.

Prodotto oggetto di registrazione

Il prodotto interessato è il benzoato di sodio, solitamente identificato con numero CUS 0023120-9 e numero CAS 532-32-1, attualmente classificato con codice NC ex 2916 31 00 e codice TARIC 2916 31 00 91, originario della Repubblica popolare cinese.

Obbligo di registrazione delle importazioni

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le autorità doganali devono adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione del prodotto in esame.

Finalità della registrazione e possibile retroattività

La registrazione è disposta per consentire, qualora l’inchiesta porti all’istituzione di dazi antidumping e siano soddisfatte le condizioni giuridiche applicabili, la riscossione retroattiva dei dazi sulle importazioni registrate. La Commissione rinvia alla valutazione di tali condizioni nel regolamento istitutivo di eventuali dazi definitivi.

Durata della registrazione

La registrazione termina dopo nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Indicazioni sul possibile livello dei futuri dazi

La Commissione richiama i calcoli contenuti nella denuncia, che stimano un margine di dumping del 125 % e un livello di eliminazione del pregiudizio compreso tra il 70 % e il 90 % per il periodo 1 aprile 2024 - 31 marzo 2025. Ricorda che, di norma, un eventuale dazio si collocherebbe al livello inferiore tra margine di dumping e margine di pregiudizio, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base; qualora emergano distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, il dazio potrebbe essere fissato al livello del margine di dumping secondo l’articolo 7, paragrafo 2 ter, se un dazio inferiore non fosse sufficiente a eliminare il pregiudizio. Tuttavia, la Commissione precisa di non poter stimare in questa fase l’importo di eventuali dazi futuri.

Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel contesto della registrazione devono essere trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialeantidumpingdoganeimportazioni

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