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Sentenza

Sentenza n. 2273/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.1793/2023 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202505082

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1793/2023 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, notificata all'Amministrazione e munita dell'attestazione del passaggio in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero a corrispondere, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, la somma complessiva di euro 2.500,00 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023. Poiché il Ministero non aveva adempiuto, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza contrastare adeguatamente la pretesa. Il giudice ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche prima dell'avvio del recupero coattivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di eseguire la sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, pagando le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese di esame, copia e notificazione che trovino titolo nella sentenza, oltre agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito, la cui consistenza deriva dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali; pertanto, i conteggi della creditrice non vincolano l'Amministrazione quanto alla determinazione definitiva del capitale residuo e degli interessi, che devono essere verificati secondo il titolo e la legge, inclusi gli artt. 1282 e seguenti del codice civile. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e da eseguire entro i successivi sessanta giorni. Al commissario è stato attribuito il compito di determinare definitivamente l'importo dovuto e adottare gli atti contabili e finanziari necessari, senza compenso aggiuntivo, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza al giudicato e di ordinare all'amministrazione l'esecuzione, anche mediante nomina di un commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, utilizzata come modalità di soddisfacimento del credito riconosciuto dal giudicato.

  • art. 14 decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere a obbligazioni pecuniarie prima dell'avvio del recupero coattivo.

  • artt. 1282 e 1283 e seguenti del codice civile

    Costituiscono i parametri legali per la verifica della misura e della decorrenza degli interessi dovuti sul credito oggetto di ottemperanza.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Rilevano per la disciplina delle spese processuali e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Rileva per l'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di somme, il giudice deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare all'amministrazione il pagamento entro un termine assegnato, quando il titolo è passato in giudicato, è stato notificato e l'obbligazione non è stata adempiuta.
  • Il giudizio di ottemperanza non costituisce ex novo il diritto di credito, ma è funzionale al soddisfacimento del diritto risultante dal titolo giudiziale; la quantificazione definitiva del capitale residuo e degli interessi deve essere effettuata alla luce del titolo, delle norme applicabili e degli eventuali pagamenti parziali.
  • I conteggi prodotti dal creditore non vincolano definitivamente l'amministrazione nel giudizio di ottemperanza quanto alla misura del capitale residuo e degli interessi, che devono essere verificati secondo i criteri stabiliti dal titolo e dalla legge.
  • Decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento pecuniario delle amministrazioni pubbliche dalla notificazione del titolo esecutivo, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa oggetto dell'ordine di esecuzione; quando l'attività commissariale rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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