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Circolare

Circolare numero 106 del 16-10-2026

Con la presente circolare si illustra la disciplina del Nuovo bonus mamme per l’anno 2026, prevista dall’articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, nel quadro delle disposizioni di cui al comma 206 del medesimo articolo e in continuità con la misura introdotta dall’articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118. In particolare, si illustrano i requisiti di accesso, la misura del beneficio, le modalità di presentazione e gestione delle domande, il regime fiscale e la non rilevanza dell’importo erogato ai fini dell’ISEE, nonché le disposizioni in materia di finanziamento e le relative istruzioni contabili.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’integrazione al reddito riconosciuta dall’INPS, su domanda, alle lavoratrici madri con almeno due figli per l’anno 2026. Il bonus è pari a 60 euro per ciascun mese o frazione di mese agevolabile, fino a 720 euro, ed è subordinato ai requisiti relativi a figli, attività lavorativa e reddito (massimo 40.000 euro). Sono disciplinati le incompatibilità per le madri con almeno tre figli titolari di rapporto a tempo indeterminato, la presentazione e l’istruttoria delle domande, il pagamento, il regime fiscale e il finanziamento pubblico.

Nuovo bonus mamme 2026: requisiti, importo e procedure di domanda.

Nuovo bonus mamme 2026

La circolare INPS illustra la disciplina del contributo previsto dall’articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, per le lavoratrici madri nell’anno 2026. La misura prosegue il beneficio del 2025, ma ne aumenta l’importo; opera in attesa dell’esonero contributivo parziale previsto dall’articolo 1, comma 219, della legge n. 207/2024, la cui decorrenza è stata rinviata al 2027.

Beneficiarie e requisiti familiari

Il contributo è destinato alle lavoratrici madri che possiedono congiuntamente i requisiti richiesti. Sono incluse le madri di due figli, compresi quelli adottati o in affidamento preadottivo, se il più piccolo non ha ancora compiuto dieci anni, e le madri di almeno tre figli, compresi quelli adottati o in affidamento preadottivo, se il più piccolo non ha ancora compiuto diciotto anni.

Il requisito relativo al numero dei figli deve sussistere al 1° gennaio 2026 oppure perfezionarsi entro il 31 dicembre 2026. Una volta maturato, dà titolo al beneficio per l’anno, salvo sospensione della responsabilità genitoriale e fino al compimento del limite di età applicabile: dieci anni per il secondo figlio o diciotto anni per il più piccolo nelle famiglie con almeno tre figli. Se il requisito matura successivamente al 1° gennaio, il bonus decorre dal mese in cui si perfeziona. In caso di nascita nel 2026, il requisito si cristallizza nel mese della nascita; il successivo decesso del bambino o l’affidamento esclusivo di uno o più figli al padre non comporta la perdita del diritto. Non sono considerati i figli per i quali è cessata la responsabilità genitoriale.

Attività lavorativa e incompatibilità

Possono accedere le lavoratrici dipendenti del settore pubblico o privato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e le lavoratrici autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le Casse professionali disciplinate dai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996 e la Gestione separata. Sono inclusi i rapporti intermittenti e quelli di somministrazione. Sono invece escluse le titolari di cariche sociali e le imprenditrici non iscritte all’AGO o alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative.

Il bonus è riconosciuto soltanto per i mesi o le frazioni di mese di effettiva vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività autonoma, escludendo i periodi di sospensione. Per le iscritte alle gestioni speciali autonome rilevano i periodi di iscrizione con obbligo contributivo connesso all’effettivo esercizio dell’attività; per le professioniste rilevano i mesi di iscrizione alla Cassa o al Fondo nel 2026; per le iscritte alla Gestione separata rilevano i periodi di attività lavorativa di competenza del 2026.

Per le madri con almeno tre figli il bonus non spetta nei mesi in cui sia vigente, anche solo per una parte del mese, un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Per tali lavoratrici può trovare applicazione, se ne ricorrono i presupposti, l’esonero del 100% dei contributi IVS a loro carico previsto dall’articolo 1, comma 180, della legge n. 213/2023, fino al 31 dicembre 2026. La trasformazione del rapporto da tempo determinato a indeterminato interrompe il bonus dal mese della trasformazione. Anche l’apprendistato è considerato contratto a tempo indeterminato, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015.

La circolare chiarisce inoltre che una lavoratrice con due figli e un rapporto a tempo indeterminato può ricevere il bonus; se nel corso dell’anno diventa madre del terzo figlio, il bonus cessa dal mese della nascita, ferma la possibile applicazione dell’esonero IVS. Una madre di almeno tre figli, con il più piccolo ancora minorenne, ma titolare di un rapporto a tempo indeterminato non ha diritto al bonus. Se il rapporto a tempo determinato viene trasformato a tempo indeterminato, il bonus spetta fino al mese precedente la trasformazione. Una lavoratrice con almeno tre figli tutti maggiorenni non ha diritto né al bonus né, sulla base delle indicazioni riportate, all’esonero IVS citato.

Requisito reddituale

La somma dei redditi da lavoro dipendente e autonomo rilevanti ai fini del calcolo delle imposte per il 2026 non deve superare 40.000 euro annui. Si considerano tutti i redditi da lavoro, inclusi quelli esenti o assoggettati a regimi di tassazione sostitutiva o agevolata, al lordo delle franchigie e delle riduzioni percentuali fiscali. Rientrano anche le somme equiparate o sostitutive della retribuzione percepite durante il rapporto di lavoro, quali indennità di maternità, malattia o congedo straordinario e trattamenti di integrazione salariale. Sono esclusi i trattamenti collegati alla cessazione del rapporto, tra cui NASpI e DIS-COLL, e i trattamenti pensionistici, comprese le pensioni ai superstiti.

Per le lavoratrici dipendenti, il reddito è considerato al netto dei contributi previdenziali obbligatori trattenuti dal datore di lavoro. Non si deducono i contributi facoltativi, compresi quelli versati per riscatti o ricongiunzioni.

Misura e pagamento

Il bonus è pari a 60 euro per ogni mese o frazione di mese agevolabile, fino a un massimo di dodici mensilità e di 720 euro complessivi. Le mensilità spettanti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 sono pagate in un’unica soluzione nel mese di dicembre 2026, contestualmente alla mensilità riferita allo stesso mese. Eventuali ulteriori tempistiche saranno comunicate dall’INPS con un successivo messaggio.

Presentazione e gestione delle domande

Il beneficio è riconosciuto dall’INPS su domanda, da presentare attraverso i servizi telematici dell’Istituto, direttamente o tramite patronato, oppure mediante Contact Center. Per l’accesso al portale occorre un’identità digitale: SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS. Il Contact Center è raggiungibile al numero 803.164 da rete fissa, gratuitamente, o al numero 06 164.164 da rete mobile, con costo secondo la tariffa applicata dal gestore. La data di apertura del servizio sarà comunicata con un successivo messaggio.

Se la beneficiaria è minorenne o incapace di agire, la domanda è presentata dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore o curatore, mentre i requisiti devono sussistere in capo alla titolare del beneficio. Il genitore può registrare online la delega per l’esercizio dei diritti della figlia minore, secondo il messaggio INPS n. 171 del 13 gennaio 2022.

La domanda deve contenere, sotto la responsabilità della richiedente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni sui requisiti familiari, lavorativi e reddituali, nonché sui mesi richiesti. Per ciascun figlio vanno indicati i dati anagrafici, la data di nascita oppure, per adozione o affidamento preadottivo, la data di ingresso nel nucleo, e il codice fiscale se attribuito. In mancanza del codice fiscale occorre allegare documentazione che dimostri la filiazione e l’esistenza in vita dei figli, secondo i criteri della circolare n. 139/2025: certificazione o documento pubblico dello Stato membro per le cittadine di Paesi UE, documento apostillato per i Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja e documento legalizzato per gli altri Paesi.

La richiedente indica anche la modalità di pagamento: accredito su un rapporto dotato di IBAN oppure bonifico domiciliato. Attraverso il Sistema Unico di Gestione IBAN (SUGI) è possibile selezionare un IBAN già registrato presso l’INPS o inserirne uno nuovo. Per l’accredito su IBAN dell’area SEPA non italiano va allegato, se non già presentato, il modulo MV70, “Identificazione finanziaria Area SEPA • Financial identification SEPA”, disponibile nella sezione Moduli del sito INPS.

Le dichiarazioni e i documenti possono essere sottoposti a controlli anche dopo il pagamento. Le dichiarazioni mendaci comportano le sanzioni amministrative e penali e la decadenza dal beneficio ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con recupero delle somme e segnalazione alla Procura della Repubblica e/o alle altre autorità giudiziarie competenti.

Istruttoria e riesame

L’INPS svolge verifiche automatizzate sui dati disponibili per accertare la genitorialità, il numero dei figli e la presenza, per ciascun mese richiesto, di un rapporto di lavoro o di un’attività autonoma utile. L’esito può consistere nell’accoglimento, nell’accoglimento limitato ad alcune mensilità o nel rigetto. Contro il rigetto o l’accoglimento parziale la lavoratrice può presentare richiesta di riesame esclusivamente online, entro il termine indicato nel provvedimento.

Regime fiscale, ISEE e finanziamento

Ai sensi dell’articolo 1, comma 207, della legge n. 199/2025, il bonus non è imponibile ai fini fiscali e contributivi e non rileva per la determinazione dell’ISEE. L’onere è a carico dello Stato entro il limite di spesa di 630 milioni di euro per il 2026.

Contabilità

Per la rilevazione contabile del bonus 2026 sono confermati i conti già istituiti con la circolare INPS n. 139 del 28 ottobre 2025; la relativa denominazione è adeguata con il riferimento alla legge di Bilancio 2026. Le variazioni al piano dei conti sono riportate nell’allegato n. 1.

Punti principali

Importo e pagamento

Per il 2026 spettano 60 euro per ogni mese o frazione di mese di rapporto di lavoro o attività autonoma, fino a dodici mensilità e a 720 euro complessivi. Le mensilità del 2026 sono corrisposte in un’unica soluzione a dicembre 2026, insieme alla mensilità di dicembre.

Requisiti familiari e lavorativi

Occorre essere madre di due figli, con il più piccolo di età inferiore a dieci anni, oppure di almeno tre figli, con il più piccolo di età inferiore a diciotto anni. Sono ammesse lavoratrici dipendenti, escluso il lavoro domestico, e autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie, alle Casse professionali o alla Gestione separata. Il requisito relativo ai figli deve sussistere al 1° gennaio 2026 o maturare entro il 31 dicembre 2026.

Esclusione per alcune madri con almeno tre figli

Per i mesi in cui è vigente, anche solo in parte, un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, le madri con almeno tre figli non possono percepire il bonus. In tali casi può spettare, in presenza dei requisiti, l’esonero IVS previsto dall’articolo 1, comma 180, della legge n. 213/2023. La trasformazione a tempo indeterminato interrompe il bonus dal mese della trasformazione; sono inclusi i rapporti di apprendistato.

Limite reddituale

La somma dei redditi da lavoro rilevanti ai fini delle imposte per il 2026 deve essere pari o inferiore a 40.000 euro. Si considerano anche redditi esenti, soggetti a tassazione sostitutiva o agevolata e redditi sostitutivi della retribuzione; sono esclusi, tra gli altri, NASpI, DIS-COLL e trattamenti pensionistici. Per le dipendenti il reddito è considerato al netto dei contributi previdenziali obbligatori.

Domanda, controlli e riesame

La domanda va presentata all’INPS tramite il portale, Contact Center o patronato; la data di apertura del servizio sarà comunicata successivamente. La richiedente dichiara i requisiti e indica i dati dei figli e la modalità di pagamento. L’INPS verifica i dati e può accogliere la domanda, accoglierla per alcune mensilità o respingerla. Contro rigetto o accoglimento parziale è possibile chiedere il riesame esclusivamente online, entro il termine indicato nel provvedimento.

Regime, copertura e contabilità

Il bonus non è imponibile ai fini fiscali e contributivi e non rileva ai fini ISEE. La spesa è a carico dello Stato entro il limite di 630 milioni di euro per il 2026. Per la contabilizzazione sono confermati i conti istituiti con la circolare INPS n. 139 del 28 ottobre 2025, con denominazione aggiornata.

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