Sentenza n. 154/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (di seguito, anche “MASE”) e, se del caso, dal concertante Ministero della cultura a fronte dell’istanza trasmessa ai sensi dell’art. 23 del codice dell’ambiente in data 30 luglio 2024;- per la condanna, delle Amministrazioni resistenti alla sollecita definizione del suddetto procedimento di valutazione d’impatto ambientale, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento; - per l’accertamento del diritto della ricorrente a ottenere il rimborso della metà degli oneri istruttori corrisposti per l’istanza in questione e conseguentemente per la condanna del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica al rimborso della somma di € 13330,46.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla procedura di VIA relativa a un impianto eolico; mancato rimborso della metà degli oneri istruttori
Esito
Favorevole al ricorrente (proponente VIA)
Prevale il privato
La controversia
La società ha riproposto l’azione avverso il silenzio delle amministrazioni sulla domanda di VIA relativa a un impianto eolico di otto aerogeneratori, per complessivi 48 MW, da realizzare in due comuni della Basilicata. Un precedente ricorso era stato respinto perché, alla data della sua proposizione, non risultava ancora maturata un’inerzia giuridicamente rilevante. Nel nuovo ricorso la società ha dedotto la violazione delle disposizioni del d.lgs. n. 152/2006 sui termini speciali applicabili ai progetti compresi nel PNRR e l’eccesso di potere, chiedendo l’ordine di provvedere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e il rimborso della metà degli oneri istruttori. Il Ministero della cultura ha dichiarato di essere in attesa del parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e dello schema di provvedimento predisposto dal MASE, sostenendo che il proprio concerto non potesse essere espresso prima di tali adempimenti. Il MASE non ha fornito specifiche giustificazioni sull’inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha qualificato il progetto come rientrante tra quelli compresi nel PNRR e ha applicato la scansione temporale speciale prevista dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 152/2006: quindici giorni per la seconda fase di consultazione pubblica, centotrenta giorni per la predisposizione dello schema da parte della commissione tecnica e trenta giorni per l’adozione del provvedimento di VIA da parte del MASE, previa acquisizione del concerto del Ministero della cultura entro venti giorni. Poiché la seconda fase di consultazione si era conclusa il 25 febbraio 2025, il termine complessivo di centosettantacinque giorni era scaduto il 20 agosto 2025. Il ricorso, notificato il 20 gennaio 2026, è stato quindi ritenuto tempestivo ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.p.a. Il TAR ha rilevato che il MASE, nonostante il precedente giudizio, non aveva provveduto né fornito adeguate difese. Ha pertanto ordinato al MASE di concludere espressamente il procedimento entro centoventi giorni dalla comunicazione della sentenza. Ha inoltre riconosciuto il diritto della società al rimborso del cinquanta per cento degli oneri istruttori, ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, d.lgs. n. 152/2006, ritenendo irrilevanti sia l’imputabilità colposa del ritardo sia l’effettiva spettanza del bene della vita, in ragione del carattere automatico del rimborso previsto dalla norma. Il MASE è stato condannato alle spese di lite per euro 2.000, oltre accessori; le spese relative al Ministero della cultura sono state compensate. La sentenza deve essere trasmessa alla Procura generale della Corte dei conti dopo il passaggio in giudicato.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. 152/2006
Individua la fase di presentazione dell’istanza di VIA e la comunicazione rilevante ai fini della scansione procedimentale.
art. 24, comma 3, d.lgs. 152/2006
Prevede il termine per la pubblicazione dell’avviso al pubblico, la presentazione delle osservazioni e l’acquisizione dei pareri.
art. 24, comma 5, d.lgs. 152/2006
Prevede la seconda fase di consultazione pubblica, della durata di quindici giorni, dalla quale il TAR fa decorrere il termine procedimentale rilevante.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Disciplina, per i progetti PNRR, i termini per la predisposizione dello schema di provvedimento da parte della commissione tecnica e per l’adozione del provvedimento di VIA da parte del MASE, previa acquisizione del concerto del Ministero della cultura.
art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006
nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è automaticamente rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all’articolo 33
Il mancato rispetto dei termini per la conclusione della VIA comporta automaticamente il rimborso al proponente del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria; non occorre dimostrare la colpa dell’amministrazione né l’effettiva spettanza del bene della vita.
art. 25, comma 2-quater, d.lgs. 152/2006
Prevede il potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte della commissione.
art. 33 d.lgs. 152/2006
Individua i diritti di istruttoria dei quali deve essere rimborsata la metà quando non siano rispettati i termini di conclusione della VIA.
artt. 31, commi 1, 2 e 3, c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio e il termine per proporla; il TAR considera tempestivo il ricorso proposto mentre permane l’inerzia amministrativa.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito relativo all’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione.
art. 2, comma 8, l. 241/1990
Impone la trasmissione della decisione alla Corte dei conti, Procura generale, quando il giudice accerta la violazione del termine di conclusione del procedimento.
Massime di principio
- Per i progetti di VIA compresi nel PNRR, il termine per la conclusione del procedimento deve essere calcolato applicando la scansione speciale prevista dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 152/2006, comprensiva del termine per la seconda fase di consultazione pubblica, di quello per la predisposizione dello schema da parte della commissione tecnica e di quello per l’adozione del provvedimento finale da parte del MASE.
- L’inerzia dell’amministrazione nella conclusione del procedimento integra un illecito permanente che perdura sino alla proposizione dell’azione avverso il silenzio; le modifiche normative sopravvenute durante la permanenza dell’inerzia possono quindi trovare applicazione alla fattispecie.
- Il mancato rispetto dei termini speciali per la conclusione della VIA relativa a progetti PNRR consente al proponente di agire contro il silenzio e impone al giudice di ordinare all’amministrazione procedente di provvedere espressamente entro un termine assegnato.
- Il rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria previsto dall’art. 25, comma 2-ter, d.lgs. n. 152/2006 opera automaticamente quando siano superati i termini procedimentali: non è necessario dimostrare la colpa dell’amministrazione né l’effettiva spettanza del bene della vita perseguito con la VIA.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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