Ordinanza n. 177/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento fasc. n. -OMISSIS-, emesso dalla Prefettura de L’Aquila in data 20 aprile 2026 e notificato in data 27 aprile 2026, avente ad oggetto il divieto per il ricorrente di detenzione di armi e munizioni ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S.; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi comprese: 1) la nota della Stazione Carabinieri di Civitella Roveto del 30 settembre 2025; 2) la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. -OMISSIS- del 7 ottobre 2025; 3) la nota del Comando Provinciale Carabinieri dell’Aquila n. -OMISSIS- del 1° aprile 2026; 4) ogni ulteriore atto istruttorio richiamato nel provvedimento impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S., adottato a seguito di una lite con vicini culminata in una denuncia per minaccia di morte
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, nonché degli atti istruttori e procedimentali presupposti. Dalla motivazione dell'ordinanza emergono censure relative all'insufficienza della motivazione, all'irrilevanza attribuita all'assenza di precedenti utilizzi impropri delle armi e alla violazione delle garanzie procedimentali per mancato puntuale esame delle memorie presentate nel procedimento. Il ricorrente ha inoltre dedotto l'assenza di un pregiudizio concreto derivante dal proprio comportamento in materia di armi, sostenendo la totale assenza di qualsiasi utilizzo improprio delle stesse.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha respinto la domanda di sospensione. Ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, giudicando sufficientemente e adeguatamente motivato il divieto mediante il richiamo alla lite con i vicini culminata in una denuncia per minaccia di morte, circostanza reputata idonea, per la sua gravità, a sorreggere il provvedimento. Ha escluso la rilevanza dell'assenza di un precedente abuso delle armi, poiché il divieto non presuppone un abuso già verificatosi, ma un giudizio prognostico sull'affidabilità del destinatario e sulla garanzia di non abuso futuro. Ha inoltre escluso la violazione delle garanzie procedimentali, poiché le memorie del ricorrente risultavano esaminate e richiamate nel provvedimento, senza che l'amministrazione fosse tenuta a confutare puntualmente ogni argomentazione difensiva. Il TAR ha ravvisato anche l'assenza del periculum in mora, non essendo stato allegato alcun pregiudizio grave e irreparabile nelle more del giudizio di merito. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge, se dovuti, in favore del Ministero dell'Interno.
Norme richiamate
art. 39 T.U.L.P.S.
divieto per il ricorrente di detenzione di armi e munizioni
Il divieto può essere fondato su una valutazione prognostica di inaffidabilità circa il non abuso delle armi; non è necessario che il destinatario abbia già abusato delle armi.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale base normativa della domanda e della valutazione cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato a fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi può essere adottato sulla base di un giudizio prognostico di inaffidabilità del destinatario circa il futuro non abuso delle armi; non è necessario che sia già intervenuto un concreto abuso nell'utilizzo delle stesse.
- Una lite con vicini culminata in una denuncia per minaccia di morte costituisce, in ragione della sua gravità, elemento astrattamente sufficiente a motivare il divieto prefettizio di detenzione di armi.
- Nel procedimento relativo al divieto di detenzione di armi, l'amministrazione deve esaminare le memorie procedimentali del destinatario, ma non è tenuta a confutare puntualmente ogni singola argomentazione difensiva, purché dia conto dell'esame complessivo delle deduzioni nel provvedimento finale.
- La concessione della tutela cautelare richiede sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora; l'assenza di allegazione di un pregiudizio grave e irreparabile comporta il rigetto della domanda cautelare anche indipendentemente dalla valutazione sulla legittimità dell'atto.
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