Cassazione Civile, Ordinanza n. 01704/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria ha impugnato una decisione della commissione tributaria regionale che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008. Secondo l'Ufficio, la società aveva individuato sopravvenienze attive derivanti da rettifiche di costi di anni precedenti, ma non le aveva assoggettate a tassazione qualificandole come sopravvenienze straordinarie non imponibili. Il ricorso per cassazione deduceva la violazione degli artt. 88 e 109 TUIR, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente anticipato il momento di rilevanza fiscale della sopravvenienza e che, per il principio di competenza, il componente positivo doveva essere tassato nell'esercizio in cui si era verificata la certezza dell'insussistenza della passività pregressa. La società resistente ha proposto controricorso e ricorso incidentale condizionato con due motivi, ma il testo non ne specifica il contenuto, indicando soltanto che la parte era risultata vittoriosa nel merito in entrambi i gradi di merito.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate, ritenendo fondata la censura sulla corretta imputazione temporale delle sopravvenienze attive/passive in base al principio di competenza. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il ricorso incidentale della contribuente è stato dichiarato inammissibile perché proposto da parte integralmente vittoriosa nel merito; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 88 TUIR
richiamato insieme all'art. 109 TUIR per affermare il regime fiscale delle sopravvenienze e la loro rilevanza ai fini della determinazione del reddito imponibile
art. 109 TUIR
i componenti negativi del reddito devono essere imputati all'esercizio di competenza; la Corte valorizza il principio di competenza per la corretta collocazione temporale delle sopravvenienze
art. 101, comma 4, TUIR
richiamato per affermare che la sopravvenienza passiva può essere computata nell'anno in cui si manifesta temporalmente l'insussistenza della passività
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso incidentale inammissibile
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma di modifica richiamata in relazione all'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In materia di imposte sui redditi, le sopravvenienze attive o passive vanno imputate all'esercizio in cui si verifica, con certezza e determinabilità, l'evento che ne segna la rilevanza fiscale, secondo il principio di competenza.
- Non è corretto anticipare o posticipare la tassazione di una sopravvenienza sulla base di una ricostruzione che non rispetti il momento in cui l'insussistenza della passività o l'emersione del componente positivo diviene fiscalmente apprezzabile.
- Il ricorso incidentale proposto dalla parte integralmente vittoriosa nel merito è inammissibile, salvo che la relativa esame sia eventualmente devoluto al giudice del rinvio.
- Quando il ricorso principale viene accolto e la sentenza è cassata con rinvio, il giudice del rinvio deve provvedere anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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