Ordinanza n. 109/2026 - Latina, Sezione 2
per l’annullamento - della deliberazione della Giunta Comunale di Formia del 16 maggio 2025, n. 131, recante “approvazione criteri per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e/o sportive e provvedimenti conseguenziali”; - di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta Comunale di Formia n. 131 del 16 maggio 2025, recante la proroga delle concessioni demaniali marittime turistico-ricreative e sportive fino al 30 settembre 2027 e la previsione dell'avvio delle gare al 30 giugno 2027
Esito
Favorevole al ricorrente (autorità indipendente)
La controversia
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha impugnato la deliberazione comunale con cui sono state prorogate le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive fino al 30 settembre 2027, prevedendo contestualmente l'inizio delle gare al 30 giugno 2027, chiedendone anche la sospensione cautelare. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a rilevare che le questioni sostanziali richiedono un approfondimento incompatibile con la fase cautelare. Il Tribunale ha inoltre rilevato un difetto di integrità del contraddittorio: tutti i titolari delle concessioni demaniali marittime attive nel territorio comunale sono controinteressati in senso stretto, perché titolari di un interesse alla conservazione della deliberazione, uguale e contrario a quello dell'Autorità ricorrente, e immediatamente individuabili nell'atto impugnato. Il ricorso era stato notificato a un solo controinteressato.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini della sollecita definizione del giudizio nel merito, senza sospendere espressamente l'efficacia della deliberazione impugnata. Ha ritenuto che le questioni dedotte necessitassero dell'appropriato approfondimento della fase di merito e che le esigenze cautelari fossero adeguatamente tutelabili mediante la fissazione ravvicinata dell'udienza pubblica, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Ha ordinato alla parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i titolari di concessioni demaniali marittime turistico-ricreative e sportive ancora attive alla data della deliberazione sul territorio del Comune di Formia. A tal fine ha autorizzato la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet comunale del ricorso introduttivo e della presente ordinanza, per quindici giorni. La ricorrente deve trasmettere telematicamente gli atti al Comune entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza e depositare la prova dell'adempimento entro ulteriori dieci giorni dal completamento della pubblicazione. L'udienza pubblica di merito è stata fissata al 6 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Consente al giudice, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante una sollecita definizione del giudizio nel merito, di fissare la trattazione del merito in tempi ravvicinati anziché adottare una misura cautelare tipica.
art. 49, comma 1, c.p.a.
quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri
Impone l'integrazione del contraddittorio quando il ricorso sia stato notificato soltanto ad alcuni dei controinteressati necessari.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, i titolari di concessioni demaniali marittime direttamente incisi da un eventuale annullamento dell'atto che ne disciplina la proroga sono controinteressati in senso stretto, quando abbiano un interesse alla conservazione dell'atto, contrario a quello del ricorrente, e siano immediatamente individuabili dall'atto stesso.
- Quando il ricorso è notificato soltanto a uno dei controinteressati necessari, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri ai sensi dell'art. 49, comma 1, c.p.a.
- In fase cautelare, se le questioni sostanziali richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria e le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante una decisione ravvicinata sul merito, il giudice può accogliere l'istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati, l'integrazione del contraddittorio può essere autorizzata mediante notificazione per pubblici proclami, con pubblicazione degli atti processuali sul sito internet dell'amministrazione interessata secondo termini e modalità stabiliti dal giudice.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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