Cassazione Penale, Sentenza n. 02676/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la condanna per falsità in atti (artt. 110 e 483 c.p.) denunciando: (1) la mancata valutazione della "innocuità" del falso contestato, sostenendo che la dichiarazione sul reddito da un fittizio contratto non avrebbe inciso sull'esito della domanda di cittadinanza; (2) la errata esclusione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (esiguità del fatto), per aver ritenuto la condotta abituale sulla base di elementi non giudizialmente accertati e per non aver considerato la fattispecie nella sua concretezza e nella scarsa offensività.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo al falso innocuo, richiamando la giurisprudenza sul concetto di "falso innocuo" e sottolineando che la falsa attestazione resa nella domanda di cittadinanza (ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, artt. 46 e 76) era destinata a provare fatti davanti a un pubblico ufficiale e quindi idonea a ledere la pubblica fede. Quanto all'art. 131-bis, la Corte ha affermato che la valutazione dell'esiguità del fatto richiede un esame complessivo della condotta, del disvalore, della non abitualità e del grado di colpevolezza; nel caso concreto la Corte territoriale ha legittimamente preso in considerazione la gravità della condotta e gli elementi concreti ritenuti probatori per escludere la causa di esclusione. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Codice penale, art. 110
norma sulla concorrenza di persone nel reato; utilizzata per attribuire responsabilità in concorso nella commissione del reato di falsità
Codice penale, art. 483
falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico; la condotta della ricorrente è stata qualificata alla luce di questa disposizione
D.P.R. n. 445/2000, art. 46
art. 46 d.P.R. n. 445/2000
riconosce valore attestativo alle dichiarazioni sostitutive di certificazione; la dichiarazione sul reddito è vista come atto destinato a provare fatti davanti all'amministrazione
D.P.R. n. 445/2000, art. 76
art. 76, comma 3, d.P.R. n. 445/2000
sanzione penale per le dichiarazioni mendaci rese nelle autodichiarazioni amministrative; rilevanza per qualificare la dichiarazione come resa a pubblico ufficiale
Codice penale, art. 49
richiamato nella distinzione dottrinaria/giurisprudenziale tra falso "grossolano", "inutile" e la nozione di innocuità; aiuta a definire i confini del falso innocuo
Codice penale, art. 131-bis
prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; interpretato come rimessa a una valutazione complessiva della fattispecie (disvalore, condotta, abitualità, colpevolezza), non limitata al solo esito formale o all'entità del danno
Massime di principio
- Una falsa dichiarazione resa in una procedura amministrativa è sanzionabile quando incide sulla funzione attestativa dell'atto, anche se l'evento finale (es. concessione di un beneficio) non è stato determinato esclusivamente da quella dichiarazione
- La nozione di "falso innocuo" è stretta: rileva l'effetto della falsità sulla funzione documentale dell'atto, non eventuali ricadute pratiche subordinate ad altri fattori
- L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. richiede una valutazione globale e concreta del fatto, comprensiva di condotta, disvalore sociale, abitualità e grado di colpevolezza; non è sufficiente addurre elementi non accertati giudizialmente per ottenere l'esclusione della punibilità
- Per contestare la rilevanza penale di una dichiarazione mendace è utile dimostrare, con elementi processuali, che la menzogna era del tutto priva di efficacia attestativa nell'ambito dell'atto
- Il giudice non può fondare il diniego di art. 131-bis esclusivamente su emergenze istruttorie o denunce non valutate in sede di accertamento: l'abitualità o la ripetitività di condotte rilevanti devono risultare da elementi processuali concreti e valutati nel giudizio
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