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Sentenza

Sentenza n. 1775/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 674/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 7 febbraio 2024.

Giustizia amministrativa202504546

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva ordinato l’attribuzione della Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo l’inerzia del Ministero nell’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che aveva condannato l’Amministrazione a mettere a sua disposizione la Carta docente per complessivi euro 1.500,00. Ha chiesto l’esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero ha chiesto il rigetto. Il Collegio ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti. La procura, redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e poi notificata e depositata in copia informatica, indicava soltanto il conferimento del mandato per un giudizio di ottemperanza contro il Ministero innanzi al Tribunale amministrativo regionale, senza specificare il TAR competente né gli estremi della sentenza del giudice ordinario da eseguire. La ricorrente non poteva beneficiare né della sanatoria del vizio mediante rinnovazione della procura né dell’errore scusabile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di procura speciale ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. La procura separata e generica non soddisfa il requisito di specialità, poiché deve contenere elementi idonei a individuare l’oggetto della controversia, le parti, l’autorità giudiziaria e gli ulteriori dati rilevanti. L’eccezione prevista per la procura apposta in calce o a margine del ricorso non è applicabile alla mera allegazione telematica di una copia informatica di una procura cartacea separata da un ricorso nativo digitale: il deposito congiunto non garantisce né la consapevolezza della parte circa il contenuto dell’atto rappresentativo né la preesistenza o coevità della procura rispetto alla redazione del ricorso. Il Collegio ha inoltre escluso la sanabilità del vizio ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., ritenendo che la procura speciale costituisca requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. È stata esclusa anche la concessione dell’errore scusabile ex art. 37 c.p.a., poiché la sentenza dell’Adunanza plenaria n. 11/2025 non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti, cui la parte avrebbe potuto attenersi prudenzialmente. Le spese sono state compensate per le peculiarità e l’andamento della controversia.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.

    Il difensore che sottoscrive il ricorso deve essere munito di una procura speciale, idonea a individuare l’oggetto della controversia, le parti, l’autorità giudiziaria e gli altri elementi utili a identificare il giudizio.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La disposizione disciplina l’equiparazione formale della procura separata alla procura apposta in calce, ma non elimina la necessità che la procura contenga elementi sufficienti a individuare specificamente la controversia né dimostra, da sola, la preesistenza o coevità della procura rispetto alla redazione del ricorso.

  • artt. 22 e 23 c.p.a.

    Sono richiamati in relazione alla regola generale dell’obbligatorio patrocinio tecnico nel processo amministrativo.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Richiamato insieme all’art. 182, comma 2, c.p.c. per escludere la sanabilità successiva della carenza genetica della procura speciale.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Non consente di rinnovare o regolarizzare una procura speciale mancante quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo al momento della sua proposizione.

  • art. 37 c.p.a.

    L’errore scusabile richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, senza colpa della parte, ed è istituto eccezionale di stretta interpretazione; non ricorre quando esistevano indirizzi interpretativi alternativi e la parte abbia scelto l’opzione meno prudente.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione sostanziale relativa alla Carta elettronica del docente, oggetto della sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la procura speciale deve consentire l’individuazione concreta della controversia, indicando o rendendo determinabili l’oggetto del ricorso, le parti e l’autorità giudiziaria competente; una procura separata contenente un riferimento generico a un giudizio di ottemperanza non è sufficiente.
  • La procura redatta su supporto cartaceo separato e allegata telematicamente, anche se depositata insieme a un ricorso nativo digitale e autenticata dal difensore, non è automaticamente equiparabile a una procura speciale apposta in calce al ricorso quando il suo testo non individua adeguatamente la controversia.
  • La procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, alla redazione del ricorso; non è sufficiente che essa risulti formata prima della notificazione o del deposito dell’atto.
  • La carenza genetica della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione o regolarizzazione successiva ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.
  • L’errore scusabile non può essere riconosciuto quando la disciplina applicabile era oggetto di indirizzi interpretativi plurimi ma la parte abbia scelto l’opzione meno cautelativa, essendo possibile adottare una procura conforme all’orientamento più rigoroso.
  • Per i ricorsi notificati dopo la pubblicazione della sentenza dell’Adunanza plenaria che abbia chiarito il requisito della procura speciale, non è normalmente concedibile l’errore scusabile sul presupposto che tale pronuncia abbia innovato il quadro normativo, se essa si limita a confermare uno degli orientamenti interpretativi già esistenti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazionePrincipio di diritto dell'Adunanza plenaria

Testo integrale

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