Cassazione Civile, Ordinanza n. 34177/2021 del 15/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva presentato un interpello ai sensi dell'art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973 per ottenere la disapplicazione dell'art. 30 l. n. 724/1994 in materia di società di comodo. Il Direttore regionale aveva emesso un diniego parziale; la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio dichiarando inammissibile il ricorso della società, sul presupposto che il diniego non fosse un atto autonomamente impugnabile perché privo di contenuto autoritativo e di una pretesa erariale compiuta e definita. La ricorrente ha censurato tale decisione per violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 100 c.p.c., deducendo che il rigetto dell'interpello disapplicativo è invece impugnabile, in quanto atto idoneo a incidere immediatamente sulla sfera giuridica del contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha ribadito l'orientamento secondo cui il diniego definitivo di disapplicazione reso all'esito di interpello disapplicativo è autonomamente impugnabile, pur non essendo espressamente compreso nell'elenco dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, perché porta a conoscenza del contribuente un determinato convincimento dell'Amministrazione su un rapporto tributario e incide immediatamente sulla sua sfera giuridica. Per questo ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla CTR della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973
consente l'istanza di interpello disapplicativo per ottenere la disapplicazione di norme antielusive; il diniego definitivo reso dall'Amministrazione può essere oggetto di impugnazione
art. 30, l. n. 724/1994
norma antielusiva in materia di società di comodo oggetto della richiesta di disapplicazione
art. 19 d.lgs. n. 546/1992
elencazione tassativa degli atti impugnabili
l'elenco è tassativo ma va interpretato estensivamente e costituzionalmente orientato; non esclude l'impugnazione del diniego definitivo di interpello disapplicativo
art. 100 c.p.c.
sussiste l'interesse ad agire del contribuente a ottenere il controllo giurisdizionale sul diniego che incide immediatamente sulla sua sfera giuridica
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno dell'interpretazione estensiva delle norme sull'impugnabilità degli atti tributari
art. 53 Cost.
richiamato a sostegno della tutela del contribuente nel processo tributario
art. 97 Cost.
richiamato a sostegno dell'interpretazione costituzionalmente orientata e del buon andamento dell'amministrazione
art. 375 c.p.c.
norma processuale relativa alla trattazione in camera di consiglio
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma processuale sulla definizione in camera di consiglio del ricorso in cassazione
d.l. n. 168/2016
richiamato come fonte di modifica processuale
L. n. 197/2016
legge di conversione del d.l. n. 168/2016
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 ha natura tassativa ma non impedisce l'impugnazione di atti non nominati quando essi portino a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria o un definitivo diniego che incida immediatamente sulla sua sfera giuridica.
- Il diniego definitivo di disapplicazione reso dall'Amministrazione all'esito di interpello disapplicativo è autonomamente impugnabile, poiché integra un atto lesivo e attuale, non meramente consultivo o interlocutorio.
- Per l'impugnabilità di un atto tributario rileva non solo la sua formale collocazione nell'elenco dell'art. 19, ma anche la sua idoneità sostanziale a incidere sulla posizione del contribuente e l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
- L'interpretazione delle norme sul contenzioso tributario deve essere estensiva e costituzionalmente orientata, in funzione della tutela giurisdizionale del contribuente e del controllo sulla legittimità dell'azione amministrativa.
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