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Sentenza

Sentenza del 14/01/2022 n. 1001 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Avviso di accertamento ICI anno 2009 per area ritenuta edificabile da Roma Capitale; la società contestava l'imposizione sostenendo che, a seguito dell'inserimento dell'area nel Parco regionale dell'Appia Antica e per l'avvio di una procedura di compensazione edificatoria non ancora completata, era venuta meno la titolarità dello ius aedificandi (solo mera aspettativa edificatoria). Le Commissioni tributarie di primo e secondo grado avevano accolto il ricorso della contribuente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi delle norme sulla definizione agevolata (D.L. n.119/2018, art.6). La contribuente aveva infatti presentato tempestiva istanza di definizione agevolata e versato la prima rata nei termini di legge; non risultando notificato alcun diniego entro i termini previsti, la definizione si è perfezionata e rende inutile ogni pronuncia successiva. Spese del giudizio estinto a carico di chi le ha anticipate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2

    Invocato da Roma Capitale per la definizione del presupposto impositivo ICI; tuttavia la Corte non ha esaminato il merito della questione tributaria perché ha dichiarato estinto il processo per perfezionamento della definizione agevolata.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5

    Richiamato nella doglianza di Roma Capitale sul presupposto impositivo; non oggetto di valutazione definitiva in Cassazione a causa dell'estinzione del giudizio.

  • D.L. 30 settembre 2005, art. 11-quatordecies, comma 16

    art. 11-quatordecies, comma 16

    Richiamato nel ricorso per sostenere l'imponibilità, ma non esaminato nel merito dalla Corte per effetto dell'estinzione del processo.

  • D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2

    Citate dalle parti in relazione al regime ICI; la Cassazione non si è pronunciata sul contenuto sostanziale della norma per effetto della definizione agevolata.

  • L. n. 1150 del 1942, art. 23

    Riferimento normativo urbanistico utilizzato da Roma Capitale per sostenere la sussistenza dello ius aedificandi; non è stato però oggetto di decisione della Corte per estinzione del giudizio.

  • Art. 3 Norme tecniche attuative al PRG del Comune di Roma, comma 21

    Richiamata per dimostrare l'edificabilità attribuita dal PRG; non valutata nel merito dalla Corte a causa dell'estinzione del procedimento.

  • Art. 360 c.p.c., n. 3

    Vizio invocato nel motivo di cassazione (erronea valutazione delle prove e violazione di norme) ma non valutato dalla Corte perché il processo è stato dichiarato estinto per effetto della definizione agevolata.

  • D.L. n. 119 del 2018, art. 6 (conv. L. n. 136 del 2018)

    art. 6, commi rilevanti (6, 9, 10, 12)

    La Corte interpreta e applica questa norma: la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro i termini (31 maggio 2019); la presentazione dell'istanza sospende il processo e, se la documentazione e il pagamento sono depositati in giudizio nei termini, il processo resta sospeso fino a specifiche scadenze; in mancanza di diniego notificato nei termini, la definizione si considera perfezionata e i suoi effetti prevalgono sulle pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente all'entrata in vigore del decreto, con conseguente estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • La presentazione tempestiva dell'istanza di definizione agevolata e il pagamento della prima rata nei termini sospendono il processo e, se la definizione si perfeziona (assenza di diniego nei termini), il giudizio pendente viene estinto senza necessità di pronunciamento sul merito.
  • Per ottenere l'estinzione è essenziale conservare e depositare in giudizio la documentazione della domanda e la prova del pagamento nei termini previsti dalla norma (termine di perfezionamento e termini di sospensione).
  • Se la definizione agevolata si perfeziona, i suoi effetti prevalgono su pronunce non definitive antecedenti all'entrata in vigore del decreto: gli atti impugnati possono restare privi di conseguenza giudiziale definitiva.
  • La mancata notifica di un eventuale diniego entro il termine previsto fa presumere il perfezionamento della definizione; l'ente pubblico che intenda evitare l'estinzione deve procedere con la tempestiva comunicazione del diniego secondo le modalità e i termini previsti.
  • L'estinzione del giudizio non comporta valutazione sul merito della controversia; le questioni sostanziali (es. edificabilità, presupposto impositivo) possono rimanere irrisolte
  • Le spese del giudizio estinto sono a carico di chi le ha anticipate; si consiglia attenzione a chi anticipa costi processuali.
  • Prima di intraprendere o proseguire un'azione giudiziaria contro atti tributari, valutare la possibilità e i termini della definizione agevolata, che può essere più rapida e comportare l'estinzione della controversia se perfezionata.

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