Cassazione Civile, Ordinanza n. 00434/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relativo al periodo d’imposta 2011, con cui l’Ufficio contestava: (i) la competenza temporale di una fattura per provvigioni emessa da una società della Repubblica Ceca, ritenendo che il costo dovesse essere imputato al 2010, in base alla data di sottoscrizione del contratto e non del pagamento; (ii) l’adeguatezza delle provvigioni corrisposte e la presenza di anomalie documentali, recuperando la differenza tra le provvigioni effettivamente pagate e quelle ritenute economicamente congrue. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, escludendo che l’antieconomicità del costo per provvigioni fosse così manifesta da far venir meno la detrazione e negando un difetto di inerenza in senso qualitativo. L’Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 19 e dell’art. 54 d.P.R. n. 633/1972, nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che il giudice d’appello avesse erroneamente qualificato la questione in termini di oggettiva inesistenza dell’operazione, mentre si verteva in tema di difetto di inerenza del costo all’attività d’impresa, e avesse mal valutato gli indizi che non consentivano di identificare le prestazioni sottostanti alle fatture.
La decisione
La Corte ha preso atto che la società controricorrente aveva aderito alla definizione agevolata prevista dalla l. n. 197/2022, aveva depositato la documentazione di adesione e il pagamento della prima rata, e che la controversia rientrava tra quelle incluse nell’elenco delle definizioni agevolate ai sensi dell’art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023, conv. in l. n. 41/2023. Di conseguenza ha dichiarato l’estinzione del giudizio; le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione o falsa applicazione di legge.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
invocato dalla ricorrente in tema di detrazione IVA e inerenza del costo.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
invocato dalla ricorrente a sostegno della contestazione sull’accertamento IVA.
artt. 2697, 2727, 2729 c.c.
richiamati per censurare la valutazione della prova indiziaria e la ripartizione dell’onere probatorio.
l. 29 dicembre 2022, n. 197
richiamata come base della definizione agevolata della controversia.
art. 40, comma 3, d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, conv. dalla l. 21 aprile 2023, n. 41
richiamato per affermare che la controversia rientrava tra quelle oggetto di definizione e per dichiarare l’estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando la parte interessata aderisce a una definizione agevolata della lite fiscale e documenta l’adesione unitamente al versamento richiesto, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio, prescindendo dall’esame del merito del ricorso.
- L’estinzione del giudizio per definizione agevolata comporta la chiusura del processo senza decisione sui motivi di ricorso, con regolazione delle spese secondo quanto previsto dal regime applicabile.
- Le censure in materia di detrazione IVA fondate su inerenza del costo, antieconomicità e valutazione degli indizi attengono al merito della pretesa tributaria, ma restano assorbite se sopravviene una definizione agevolata rituale della controversia.
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