Cassazione Civile, Ordinanza n. 29015/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionaria del credito)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso su ricorso di una società cessionaria del credito per il pagamento del saldo passivo di un contratto di apertura di credito per sconto fatture, richiesto nei confronti della società debitrice principale e di due fideiussori. Uno dei fideiussori ha proposto opposizione, deducendo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore di quello di Velletri sulla base di una clausola contrattuale che prevedeva il foro della sede della banca. Il Tribunale ha accolto l'eccezione, ritenendo opponibile al cessionario la clausola di foro e dichiarando la competenza di Velletri, con revoca del decreto ingiuntivo. La cessionaria ha proposto regolamento necessario di competenza sostenendo: che la clausola non prevedeva un foro esclusivo ma solo concorrente; che Roma era competente per la sede della debitrice principale; che l'opponente non aveva contestato compiutamente tutti i criteri di collegamento territoriali, soprattutto quelli connessi al cumulo soggettivo. Il resistente ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto, sostenendo la tesi dell'esclusività del foro convenzionale e aggiungendo, in memoria, anche un profilo di incompetenza per materia legato alla pretesa necessità di accertamento concorsuale del credito.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha respinto le eccezioni di inammissibilità sollevate dal resistente, affermando che il regolamento investe la Corte del potere di individuare definitivamente il giudice competente e che, in tale sede, possono essere esaminate anche questioni non trattate nella sentenza impugnata. Nel merito ha stabilito che la clausola contrattuale richiamata non attribuiva al foro indicato una competenza territoriale esclusiva, mancando un'espressa e univoca previsione in tal senso. Ha quindi ritenuto che, per eccepire utilmente l'incompetenza territoriale, il fideiussore avrebbe dovuto contestare tutti i criteri di collegamento astrattamente rilevanti, inclusi quelli relativi al cumulo soggettivo e alla connessione tra le domande. Poiché ciò non era avvenuto, l'eccezione di incompetenza è stata dichiarata inammissibile. La Corte ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Roma, davanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto, e ha rimesso le spese al giudice di merito.
Norme richiamate
art. 29 c.p.c.
La competenza territoriale convenzionale è esclusiva solo se le parti abbiano espresso in modo chiaro e univoco la volontà di escludere la concorrenza degli altri fori previsti dalla legge; in mancanza, il foro pattizio si aggiunge e non sostituisce i fori concorrenti.
art. 18 c.p.c.
Rileva, insieme agli altri criteri territoriali, tra i fori astrattamente contestabili quando si eccepisce l'incompetenza territoriale.
art. 19 c.p.c.
Consente di radicare la competenza nel luogo di sede del convenuto principale persona giuridica; nel caso concreto ha fondato la competenza del Tribunale di Roma.
art. 20 c.p.c.
Rientra tra i criteri territoriali che il convenuto deve contestare quando deduce l'incompetenza territoriale.
art. 31 c.p.c.
Il rapporto di fideiussione, per il suo stretto legame con l'obbligazione principale, può seguire il foro individuato per la causa principale.
art. 33 c.p.c.
In caso di cumulo soggettivo passivo, l'attore può convenire le parti davanti al giudice competente per la causa proposta contro uno dei convenuti; tale criterio può prevalere sui fori convenzionali non espressamente esclusivi e deve essere considerato nell'eccezione di incompetenza.
artt. 31-36 c.p.c.
Le modificazioni legali della competenza per ragioni di connessione operano anche in presenza di una convenzione derogatoria della competenza territoriale, che resta una competenza derogata e non inderogabile.
artt. 39 e 40 c.p.c.
Sono richiamati come norme che disciplinano le modificazioni legali della competenza e la connessione tra cause.
art. 167 c.p.c.
La contestazione dei fatti costitutivi dell'eccezione di incompetenza territoriale è qualificata come mera difesa e non come eccezione soggetta alle preclusioni di cui a tale norma.
art. 360 bis c.p.c.
Richiamato dall'eccezione di inammissibilità del resistente, ma la Corte ne esclude la rilevanza ostativa nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La Corte dà atto dell'insussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell'accoglimento del ricorso.
Massime di principio
- La clausola di foro convenzionale è esclusiva solo se contiene una pattuizione espressa, chiara e univoca; in difetto, il foro pattuito è solo concorrente con quelli legali.
- Chi eccepisce l'incompetenza territoriale fondata su una clausola derogatoria deve contestare tutti i criteri di collegamento astrattamente applicabili alla controversia, compresi quelli derivanti da connessione e cumulo soggettivo, quando siano rilevanti nel caso concreto.
- La deroga convenzionale alla competenza territoriale introduce una competenza semplicemente derogata e non inderogabile; restano quindi operative le modificazioni legali di competenza previste per ragioni di connessione.
- Nel giudizio promosso contro più convenuti con domande connesse, l'attore può avvalersi del criterio di collegamento previsto dall'art. 33 c.p.c. per radicare la competenza davanti al giudice del foro di uno dei convenuti, salvo che tutti i convenuti siano vincolati da un valido foro esclusivo pattuito.
- Nel regolamento di competenza la Corte di cassazione può esaminare tutti gli elementi utili già acquisiti al processo, anche se non trattati nella decisione impugnata.
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