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Sentenza

Sentenza del 16/07/2020 n. 15159 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di una cartella di pagamento per contributo di bonifica (€765,88, anno 2015) relativa a un terreno del quale la societa' contribuente e' proprietaria, sul quale insiste una caserma dei Vigili del Fuoco. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso della societa' ritenendo insussistente il presupposto impositivo (zona di espansione urbana). La CTR, in appello, confermava l'inclusione del terreno nel comprensorio ma escludeva l'obbligazione consortile ritenendo applicabile un'esenzione per immobili urbani soggetti al pagamento della tariffa per il servizio di pubblica fognatura (richiamando L. n.36/1994 art.14 e LR Lazio n.53/1998 art.36). Il Consorzio ricorreva in Cassazione denunciando (i) errori sulla delimitazione del perimetro di contribuenza e omissione di valutazione di documenti (inammissibile perché non coerente con la ratio della sentenza impugnata); (ii) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e applicazione di un'esenzione non prospettata dalle parti e senza verifica delle convenzioni richieste dalle norme; (iii) vizio di motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo: la CTR ha introdotto nella decisione una questione e norme non dedotte dalle parti (applicando l'esenzione fondata sul pagamento della tariffa fognaria) e, inoltre, non ha accertato l'esistenza delle convenzioni previste dalle normative regionali che rendono operativa l'esenzione. Per tali ragioni la sentenza e' stata cassata e la causa rinviata per ulteriore esame. Il ricorso incidentale della societa' (eccezione di giudicato esterno per precedenti sentenze su annualita' diverse) e' stato invece rigettato perché il giudicato tributario su annualita' diverse vincola solo con riguardo a elementi stabili e non rispetto a qualificazioni urbanistiche potenzialmente variabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo motivo (violazione del principio della corrispondenza e applicazione di un'esenzione non dedotta e non provata) e ha rigettato il terzo motivo. Ha rigettato altresi' il ricorso incidentale della societa'. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa per nuovo esame a diversa sezione della CTR del Lazio, demandando anche la valutazione sulle spese del giudizio. Ha altresi' rilevato l'obbligo, ai sensi delle norme sul contributo unificato, per la ricorrente incidentale di versare l'ulteriore importo previsto, se dovuto.

Norme richiamate

  • Legge n.36 del 1994, articolo 14

    La Corte ha ritenuto che l'assoggettamento al pagamento della tariffa fognaria, di per se', non legittima l'esenzione dalla contribuzione di bonifica se non e' dimostrata l'esistenza delle convenzioni previste; la norma non puo' essere applicata d'ufficio dal giudice quando non dedotta dalle parti e senza le prove delle convenzioni.

  • Legge Regionale Lazio n.53 del 1998, articolo 36 (commi rilevanti)

    L'esenzione prevista per i fondi urbani soggetti a tariffa fognaria opera soltanto ove sussistano apposite convenzioni tra Consorzi e Autorita' d'Ambito; la mera prova del pagamento della tariffa e' irrilevante in mancanza della convenzione.

  • Legge Regionale n.4 del 1984, articoli 2 e 3

    Richiamata dal ricorrente per questioni di perimetrazione; la Corte ha ritenuto che tali censure non erano coerenti con la ratio effettiva della sentenza impugnata e il motivo e' stato dichiarato inammissibile.

  • Codice di Procedura Civile, articolo 115

    Richiamato nei motivi di cassazione per lamentare error in procedendo (valutazione delle prove e motivazione); la Corte ha valutato la sufficienza della motivazione del giudice di merito e ha respinto il motivo relativo alla motivazione apparente.

  • Codice di Procedura Civile, articolo 360 (comma 1, nn. 3 e 4)

    Fondamento formale dei motivi di cassazione (violazione di legge e error in procedendo) utilizzati per censurare l'applicazione di norme non invocate e l'omessa verifica di presupposti (convenzioni).

  • Decreto Legislativo n.546 del 1992, articolo 36

    Richiamato in relazione ai principi del processo tributario, alla verifica del contenuto della controversia e all'oggetto del giudizio tributario.

  • Codice Civile, articolo 2909

    Invocato nel ricorso incidentale relativo al principio del giudicato esterno; la Corte ha richiamato la disciplina sul giudicato e ne ha delimitato l'efficacia nei tributi periodici.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n.115 del 2002, articolo 13 (comma 1 quater e 1-bis)

    Richiamato in ordine al contributo unificato: la Corte ha dato atto che, essendo il processo instaurato dopo il 30/1/2013, sussistono le condizioni per l'applicazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo da parte della ricorrente incidentale.

  • Legge n.228 del 2012, articolo 1, comma 17

    Richiamata come norma che ha modificato il DPR n.115/2002 in tema di contributo unificato e per giustificare l'applicazione dell'ulteriore versamento.

Massime di principio

  • Il giudice non puo' decidere sulla base di eccezioni o norme non dedotte dalle parti: l'applicazione di una nuova causa petendi o di un'esenzione non prospettata configura violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • L'esenzione dalla contribuzione di bonifica prevista per immobili urbani soggetti a tariffa fognaria richiede, ai sensi della normativa regionale, la prova dell'esistenza di convenzioni tra Consorzi e Autorita' d'Ambito; il pagamento della tariffa, da solo, non e' sufficiente.
  • In materia tributaria il giudicato esterno tra annualita' diverse vincola soltanto con riferimento ad elementi stabili o tendenzialmente permanenti; qualificazioni variabili (es. destinazione urbanistica) non determinano automaticamente preclusione per anni diversi.
  • Le censure in Cassazione devono essere coerenti con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: un motivo che non consideri le reali ragioni della decisione e' inammissibile.
  • In caso di rinvio per ulteriori accertamenti il corretto riparto dell'onere della prova e' fondamentale: la parte che sostiene l'inesistenza del vantaggio derivante dall'opera consortile dovra' fornire le prove della insussistenza di un beneficio specifico.

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