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Ordinanza

Ordinanza n. 19/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. n. 168910 del 27.11.2025 del Direttore del Servizio Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti con i Molisani nel mondo e marketing del territorio, con il quale è stata comunicata la non ricevibilità della candidatura presentata dalla ricorrente in relazione all’AVVISO PUBBLICO: INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE SOCIETA’ E DEGLI ENTI DI PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE – II EDIZIONE. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3677 DEL 25.06.2025; - della Determinazione dirigenziale – Area Seconda, Servizio politiche culturali, di promozioni turistica e sportiva – Rapporti con i Molisani nel mondo – Marketing del territorio n. 7195 del 28.11.2025, con la quale la Regione Molise ha approvato definitivamente la graduatoria delle domande e relativi allegati; - del preavviso di rigetto della domanda della ricorrente; - ove occorrer possa, della Determinazione dirigenziale – Area Seconda, Servizio politiche culturali, di promozioni turistica e sportiva – Rapporti con i Molisani nel mondo – Marketing del territorio n. 5141 del 04.09.2025, con la Regione Molise ha approvato con riserva l’elenco delle istanze non ricevibili, nonché dei relativi allegati; - di ogni ulteriore atto presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202600039

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: non ricevibilità della candidatura a un avviso pubblico regionale e approvazione definitiva della graduatoria delle domande

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore finanziato)

Prevale il privato

La controversia

L'associazione ha impugnato il provvedimento con cui la Regione ha dichiarato non ricevibile la candidatura presentata nell'ambito dell'avviso pubblico per il sostegno alle società e agli enti di promozione turistica e culturale, nonché la graduatoria definitiva, il preavviso di rigetto e gli atti presupposti. La censura esaminata in sede cautelare riguarda la violazione degli artt. 5, 7 e 8 dell'avviso pubblico. In particolare, la candidatura era stata dichiarata irricevibile perché prevedeva un finanziamento pari al 60%, ritenuto contrastante con la disciplina dell'art. 5 relativa agli eventi per i quali gli utenti pagano un onere economico. La ricorrente ha sostenuto che tale difformità non costituiva una causa di irricevibilità ai sensi dell'art. 8 dell'avviso, ma avrebbe dovuto essere valutata nella successiva fase di istruttoria concernente l'ammissibilità e la valutazione della domanda.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ravvisando un adeguato fumus boni iuris nella censura relativa alla qualificazione della difformità dell'importo richiesto come causa di irricevibilità. Nei limiti propri della fase cautelare, il Collegio ha rilevato che l'art. 8 dell'avviso non sembra includere tra le ipotesi di irricevibilità il fatto che la candidatura preveda un finanziamento del 60% in contrasto con la disciplina dell'art. 5. Tale profilo attiene invece, secondo il giudice, alla successiva istruttoria sull'ammissibilità e sulla valutazione delle domande, ai fini dell'eventuale concessione del finanziamento. Considerata anche la prevalenza dell'interesse della ricorrente e il periculum in mora, il TAR ha disposto che la Regione accantoni la massima somma eventualmente riconoscibile all'associazione, salvo documentazione puntuale e asseverata dell'integrale esaurimento dei fondi anteriormente alla comunicazione dell'ordinanza. Il giudice ha inoltre ordinato alla Regione di fornire alla ricorrente i nominativi e gli indirizzi PEC degli effettivi controinteressati e ha disposto l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49 c.p.a., autorizzando la notificazione via PEC. La ricorrente dovrà eseguire le notifiche entro trenta giorni e depositare la prova entro i successivi dieci giorni; la Regione dovrà adempiere agli incombenti informativi entro venti giorni. Il merito è stato fissato per il 15 luglio 2026. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda cautelare è stata esaminata valutando fumus boni iuris e periculum in mora.

  • art. 49 c.p.a.

    È stato applicato per ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti qualificati come controinteressati effettivi.

  • art. 5 dell'Avviso pubblico

    la candidatura prevede un finanziamento pari al 60% in contrasto con quanto previsto all’art. 5 per gli eventi che prevedono il pagamento di un onere economico

    La disposizione distingue l'importo del finanziamento in relazione al pagamento o meno di oneri economici da parte dei fruitori dell'evento; la relativa difformità non sembra costituire, di per sé, causa di irricevibilità, ma deve essere valutata nella fase di istruttoria sull'ammissibilità e sulla valutazione della domanda.

  • art. 7 dell'Avviso pubblico

    È richiamato tra le disposizioni dell'avviso la cui violazione è stata dedotta, senza ulteriore specificazione nel testo dell'ordinanza.

  • art. 8 dell'Avviso pubblico

    Le ipotesi di irricevibilità devono essere ricondotte a quelle previste dalla lex specialis; la previsione di un importo di finanziamento difforme dall'art. 5 non sembra rientrarvi.

Massime di principio

  • In una procedura di concessione di finanziamenti pubblici, la non conformità della domanda rispetto a un criterio relativo all'importo finanziabile non può essere qualificata come causa di irricevibilità se la lex specialis non la prevede espressamente tra le ipotesi di irricevibilità.
  • Quando una prescrizione dell'avviso incide sull'ammissibilità sostanziale o sulla valutazione economica della domanda, la relativa verifica deve essere svolta nella fase istruttoria e valutativa, non anticipata alla fase preliminare di ricevibilità, salvo espressa previsione contraria della lex specialis.
  • In sede cautelare, il giudice può disporre l'accantonamento delle risorse corrispondenti al massimo contributo potenzialmente riconoscibile, quale misura idonea a preservare l'utilità della decisione di merito, salvo prova dell'avvenuto esaurimento dei fondi prima della comunicazione del provvedimento cautelare.
  • Quando l'esito del giudizio può pregiudicare altri partecipanti alla procedura, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti e imporre all'amministrazione di fornire al ricorrente i nominativi e gli indirizzi PEC necessari per le notificazioni.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTermini del procedimento e silenzioTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblicaTutela del terzoOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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