Sentenza del 21/05/2019 n. 3095 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
avviso di accertamento - studi di settore - presenza di regolare contabilità- obbligo del contraddittorio- inerzia del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato l'avviso di accertamento sostenendo, in particolare, che la propria contabilità fosse regolare e che tale regolarità impedisse o rendesse illegittima l'applicazione degli studi di settore. La questione riguardava inoltre l'obbligo dell'Amministrazione di instaurare il contraddittorio preventivo e gli effetti dell'inerzia del contribuente, che non aveva fornito elementi idonei a dimostrare condizioni incompatibili con l'applicazione degli standard.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta infondata. La regolare tenuta della contabilità, da sola, non impedisce l'applicazione degli studi di settore quando esiste uno scostamento significativo tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dagli standard. L'Amministrazione deve attivare il contraddittorio, ma il contribuente deve parteciparvi e fornire concrete giustificazioni o prove della propria situazione particolare. L'inerzia del contribuente e la mancata dimostrazione di circostanze idonee a escludere l'applicabilità degli studi consentono di confermare l'accertamento.
Norme richiamate
Legge n. 549/1995, art. 3, commi 181 e 187
La norma costituisce la base legislativa per l'elaborazione e l'utilizzo degli studi di settore come strumenti di ricostruzione presuntiva dei ricavi e compensi. La contabilità formalmente regolare non esclude automaticamente il ricorso agli standard, mentre il contribuente deve dimostrare l'esistenza di condizioni concrete che rendano inapplicabile lo studio al proprio caso.
Massime di principio
- La regolarità formale della contabilità non è sufficiente, da sola, a neutralizzare un accertamento fondato su uno scostamento dagli studi di settore.
- Lo studio di settore non determina automaticamente il reddito: l'Amministrazione deve instaurare un contraddittorio e motivare l'accertamento considerando la situazione concreta del contribuente.
- Nel contraddittorio il contribuente deve fornire elementi specifici, documentati e coerenti che spieghino lo scostamento o dimostrino l'inapplicabilità dello standard.
- La mancata partecipazione al contraddittorio o la mancata produzione di giustificazioni concrete può rafforzare la presunzione posta a base dell'accertamento.
- L'onere di provare circostanze eccezionali o incompatibili con l'applicazione dello studio di settore grava principalmente sul contribuente.
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