Parere n. 122/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da -OMISSIS-, contro Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Dir. Gen. Ufficio 5 della Motorizzazione Civile di -OMISSIS-, avverso decreto n. 61 del 24 marzo 2025 concernente diniego revisione patente di guida;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto n. 61 del 24 marzo 2025, di rigetto del ricorso gerarchico avverso il provvedimento di revisione della patente di guida ai sensi dell'art. 128 del Codice della strada.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui è stata disposta la revisione della patente di guida, sostenendo: la violazione dell'art. 128 del Codice della strada, per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione; l'erronea valutazione della propria idoneità tecnica, in particolare perché il provvedimento avrebbe riportato soltanto la dinamica del sinistro senza spiegare le ragioni dei dubbi sulla persistenza dei requisiti; la mancata considerazione dell'assenza di precedenti e delle osservazioni presentate nel procedimento; la violazione della buona fede e del legittimo affidamento per il tempo trascorso tra l'avvio del procedimento e l'adozione dell'atto; l'irrilevanza della contestazione dello stato di ebbrezza, anche in ragione dell'inutilizzabilità del test alcolemico per omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore. Il sinistro, avvenuto in ore notturne, aveva comportato la perdita di controllo del veicolo, l'urto contro una parete rocciosa, il ribaltamento e lesioni al conducente e a una passeggera. Il ricorrente ha altresì chiesto la sospensione cautelare degli atti, deducendo la necessità della patente per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso l'avviso che debba essere respinto, con assorbimento dell'istanza cautelare. La revisione della patente ai sensi dell'art. 128 del Codice della strada ha natura preventiva e cautelare, non punitiva, ed è ampiamente discrezionale. È sufficiente che una condotta faccia sorgere un ragionevole dubbio sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica o psicofisica, senza che occorrano né l'accertamento definitivo di una violazione né la certezza del venir meno dei requisiti; il dubbio può derivare anche da un singolo episodio. Nel caso concreto, la guida in ore notturne su una curva, a velocità non adeguata, con perdita di controllo, ribaltamento del veicolo, lesioni e contestazione della guida in stato di ebbrezza integrava elementi oggettivamente idonei a giustificare la revisione. La motivazione era sufficiente anche mediante il richiamo per relationem al rapporto della Polizia stradale, accompagnato da autonome valutazioni dell'amministrazione. Le osservazioni del ricorrente risultavano esaminate, anche attraverso interlocuzioni con gli agenti accertatori e un supplemento istruttorio. L'annullamento giudiziale della sospensione prefettizia della patente, fondato sull'inutilizzabilità procedurale degli accertamenti alcolemici per omesso avviso difensivo, non incideva sulla revisione, trattandosi di procedimenti autonomi e aventi finalità diverse; inoltre, l'inutilizzabilità penale dell'accertamento non ne determinava automaticamente l'inutilizzabilità in sede amministrativa. Né il decorso di circa un anno, né l'assenza di ulteriori incidenti, né le esigenze lavorative erano idonei a escludere la natura preventiva del provvedimento o i dubbi sull'idoneità alla guida.
Osservazioni
Primo motivo - Presupposti e motivazione della revisione
La revisione ex art. 128 del Codice della strada è ampiamente discrezionale e può essere disposta quando una condotta determini un ragionevole dubbio sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica o psicofisica. La dinamica del sinistro, la velocità non adeguata, la guida in ore notturne, la perdita di controllo, il ribaltamento, le lesioni e la contestazione dello stato di ebbrezza costituivano elementi sufficienti. Il richiamo al rapporto della Polizia stradale, integrato dalle autonome valutazioni dell'amministrazione, configurava una motivazione per relationem adeguata.
Secondo motivo - Istruttoria e considerazione delle osservazioni
Non è stata ravvisata carenza istruttoria. Dal provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico risultava che l'amministrazione aveva esaminato le ragioni dedotte dal ricorrente, aveva approfondito la vicenda con gli agenti accertatori e aveva richiesto un supplemento di istruttoria.
Terzo motivo - Buona fede, affidamento e decorso del tempo
Il tempo trascorso tra il sinistro e l'adozione della revisione, né l'assenza di ulteriori incidenti, sono elementi univocamente indicativi del possesso dei requisiti di idoneità. La natura preventiva della revisione, diretta alla sicurezza stradale e alla pubblica incolumità, non viene meno per il decorso del tempo.
Accertamento alcolemico e autonomia dei procedimenti
L'annullamento della sospensione prefettizia della patente per inutilizzabilità degli accertamenti alcolemici dovuta all'omesso avviso della facoltà di nominare un difensore non escludeva i presupposti della revisione. I procedimenti amministrativi e penali o sanzionatori sono autonomi e il provvedimento di revisione poteva fondarsi anche sulla condotta di guida gravemente imprudente e sulla contestazione della violazione dell'art. 141, commi 3 e 8, del Codice della strada.
Norme richiamate
art. 128 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)
qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica
La revisione della patente ha natura cautelare e preventiva, non punitiva, ed è ampiamente discrezionale; è sufficiente un ragionevole dubbio sulla persistenza dei requisiti, anche derivante da un singolo episodio.
art. 80, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
È richiamato nel provvedimento amministrativo in relazione alla revisione straordinaria collegata ai gravi danni riportati dal veicolo nel sinistro.
art. 141, commi 3 e 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
La violazione relativa alla velocità non adeguata alle condizioni della strada e alla condotta di guida è stata considerata, unitamente alla dinamica del sinistro, elemento idoneo a far sorgere dubbi sull'idoneità tecnica.
art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
La contestazione della guida in stato di ebbrezza è stata considerata nel quadro complessivo degli elementi posti a fondamento della revisione, pur senza necessità di un definitivo accertamento della violazione.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Il Consiglio di Stato ha ritenuto adeguata la motivazione del provvedimento, anche mediante motivazione per relationem al rapporto della Polizia stradale e autonome valutazioni dell'amministrazione.
art. 1, comma 2-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241
I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede.
Il richiamo alla buona fede non impedisce l'adozione della revisione dopo il decorso del tempo, quando permangano ragioni preventive di sicurezza stradale e non si sia formato un affidamento univoco sull'archiviazione.
artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p.
L'omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore ha determinato l'inutilizzabilità degli accertamenti alcolemici nel procedimento considerato dal giudice civile, ma tale effetto non ha comportato l'automatica inutilizzabilità nella sede amministrativa della revisione.
art. 223 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
È richiamato quale base della sospensione prefettizia della patente, distinta e autonoma rispetto al procedimento di revisione.
art. 11 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
È richiamato quale disposizione che consente la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La revisione della patente di guida prevista dall'art. 128 del Codice della strada ha natura cautelare e preventiva, non punitiva, e può essere disposta quando una condotta faccia sorgere un ragionevole dubbio sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica o psicofisica.
- Per disporre la revisione della patente non è necessario l'accertamento definitivo di una violazione stradale, penale o civile, né la prova certa del venir meno dei requisiti di idoneità; è sufficiente che le circostanze concrete rendano ragionevole il dubbio dell'amministrazione, anche in presenza di un singolo episodio.
- La motivazione del provvedimento di revisione può essere resa per relationem mediante il richiamo agli accertamenti dell'organo di polizia, purché il provvedimento manifesti l'adesione ai relativi contenuti e contenga, ove necessario, autonome valutazioni sulle circostanze rilevanti.
- La revisione della patente e la sospensione prefettizia sono procedimenti autonomi, sicché l'annullamento della sospensione per inutilizzabilità procedurale di un accertamento alcolemico non elimina necessariamente i presupposti della revisione, che può fondarsi anche sulla dinamica del sinistro e sulla condotta di guida.
- Il mero decorso del tempo tra il fatto e il provvedimento, così come l'assenza di ulteriori incidenti, non esclude la legittimità della revisione quando permangano ragioni preventive connesse alla sicurezza stradale e alla pubblica incolumità.
Revisione della patente di guida dopo un sinistro stradale
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un conducente contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e contro il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico relativo alla revisione della patente di guida disposta ai sensi dell'art. 128 del Codice della strada. Il ricorrente aveva chiesto anche la sospensione cautelare degli atti.
Fatti e provvedimenti impugnati
A seguito di un incidente verificatosi in ore notturne, il conducente era stato sottoposto a contestazione per guida in stato di ebbrezza e per velocità non adeguata alle condizioni della strada. Il veicolo aveva urtato una parete rocciosa, si era ribaltato e l'incidente aveva causato lesioni al conducente e a una passeggera.
L'amministrazione aveva quindi avviato il procedimento di revisione della patente. Il provvedimento era stato fondato sulla dinamica del sinistro, sui gravi danni riportati dal veicolo, sulla velocità non prudenziale, sulla perdita di controllo e sulla condotta di guida in presenza di sostanze alcoliche. Il ricorso gerarchico contro la revisione era stato respinto con il decreto n. 61 del 24 marzo 2025.
Motivi dedotti dal ricorrente
Il ricorrente ha sostenuto che:
- l'art. 128 del Codice della strada richiederebbe una motivazione puntuale sulle ragioni dei dubbi relativi all'idoneità tecnica e psicofisica;
- l'amministrazione avrebbe descritto la dinamica del sinistro senza dimostrare l'incapacità tecnica di guidare;
- non sarebbero state adeguatamente considerate l'assenza di precedenti, le osservazioni presentate e il fatto che le lesioni non fossero gravi;
- il test alcolemico sarebbe stato eseguito senza l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore;
- il ritardo nell'adozione del provvedimento avrebbe determinato un affidamento nell'archiviazione del procedimento, in violazione dell'art. 1, comma 2-bis, della l. n. 241/1990;
- la restituzione della patente e l'assenza di ulteriori incidenti avrebbero dimostrato il possesso dei requisiti di idoneità tecnica.
Natura e presupposti della revisione
Il Consiglio di Stato ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la revisione ex art. 128 del Codice della strada è un provvedimento ampiamente discrezionale, con funzione cautelare e preventiva. Non costituisce una sanzione e non presuppone l'accertamento definitivo di una violazione del Codice della strada, di un reato o di un illecito civile.
È sufficiente che la condotta determini un ragionevole dubbio, cioè una situazione di parziale o totale incertezza sulla permanenza dei requisiti di idoneità tecnica o psicofisica. Tale dubbio può derivare anche da un singolo episodio.
Valutazione della dinamica del sinistro
La Sezione ha ritenuto non irragionevole la valutazione dell'amministrazione. Erano rilevanti, nel loro insieme:
- l'orario notturno;
- la conformazione del luogo e la presenza di una curva;
- la velocità non commisurata alle caratteristiche della strada;
- l'omesso controllo del veicolo;
- la condotta imprudente in relazione alle condizioni psicofisiche;
- l'urto contro la parete rocciosa e il successivo ribaltamento;
- le lesioni riportate dal conducente e dalla passeggera;
- la contestazione della guida in stato di ebbrezza.
Secondo il parere, tali circostanze erano oggettivamente idonee a far sorgere dubbi sulla capacità tecnica di condurre autoveicoli, indipendentemente dalla definitiva configurabilità delle violazioni contestate.
Motivazione e istruttoria
La motivazione è stata ritenuta sufficiente. Il richiamo agli accertamenti della Polizia stradale costituiva motivazione per relationem e non un recepimento acritico, poiché il provvedimento conteneva anche autonome argomentazioni sulla gravità del sinistro e sulla necessità della revisione.
Non è stata ravvisata neppure una carenza istruttoria. Dal rigetto del ricorso gerarchico risultava che l'amministrazione aveva considerato le ragioni espresse dal ricorrente, aveva interloquito con gli agenti accertatori e aveva richiesto un supplemento di istruttoria.
Accertamento alcolemico e autonomia dei procedimenti
Il giudice civile aveva annullato la sospensione prefettizia della patente ritenendo inutilizzabili gli accertamenti alcolemici per l'omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, ai sensi degli artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p.
La Sezione ha ritenuto che tale decisione non incidesse sulla revisione. La sospensione prefettizia e la revisione della patente sono procedimenti autonomi, con finalità e struttura differenti. Inoltre, l'eventuale inutilizzabilità dell'accertamento in sede penale o nel procedimento cui esso si riferiva non comporta automaticamente la sua inutilizzabilità in sede amministrativa.
In ogni caso, la revisione risultava giustificata anche dalla condotta di guida gravemente imprudente e dalla violazione dell'art. 141, commi 3 e 8, del Codice della strada, contestazione che il ricorrente aveva dichiarato essere stata regolarmente oblata.
Decorso del tempo e affidamento
La Sezione ha escluso che il tempo trascorso tra l'incidente e l'adozione della revisione, pari a circa un anno, determinasse l'illegittimità dell'atto o un affidamento tutelabile nell'archiviazione. Né il decorso del tempo né l'assenza di ulteriori incidenti dimostrano in modo univoco la permanenza dell'idoneità tecnica e psicofisica.
La finalità preventiva della revisione, volta alla sicurezza stradale e alla pubblica incolumità, permane anche quando il provvedimento sia adottato a distanza dall'evento che ha originato i dubbi.
Esito
Il Consiglio di Stato ha espresso l'avviso che il ricorso debba essere respinto. La richiesta cautelare è stata assorbita. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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