Cassazione Penale, Sentenza n. 7861/2023 del 22/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la decisione che ha disposto la consegna in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso dalla Polonia per reati contro il patrimonio (fatti tra il 17 e il 19 maggio 2005). Denuncia violazione di legge e carenza di motivazione sotto profili di proporzionalità e diritti fondamentali (richiamando art. 5 TUE, artt. 6, 7, 52 CDFUE e artt. 5 e 8 CEDU), sostenendo che il MAE sembrerebbe finalizzato a esigenze investigative e non all'esercizio dell'azione penale, che il mandato non specifica le ragioni e gli atti per cui è richiesta la consegna, che il ricorrente è radicato in Italia dal 2008 con famiglia e lavoro, e che ha già risarcito le persone offese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata e rinviando ad altra sezione della Corte di Appello di Bari. Ha ritenuto che il mandato d'arresto europeo e la documentazione allegata non chiariscano se la consegna sia finalizzata all'esercizio dell'azione penale o a meri atti investigativi; ha disposto che la Corte di appello acquisisca informazioni integrative dall'autorità emittente ai sensi dell'art. 16 della legge n. 69/2005 per chiarire gli atti processuali/istruttori da compiere, la loro indispensabilità e l'impossibilità di utilizzare strumenti alternativi (es. ordine europeo d'indagine). In sostanza il ricorso è stato accolto solo per carenza di elementi sul fine del MAE e per esigenze di verifica, non per un definitivo rifiuto della consegna.
Norme richiamate
Decisione-quadro 2002/584/GAI (mandato d'arresto europeo)
"l'art. 1, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI ... definisce il mandato d'arresto europeo come «una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell'arresto e della consegna ... ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà»"
Il MAE deve essere finalizzato all'esercizio dell'azione penale o all'esecuzione di una pena/ misura e non può essere usato esclusivamente per scopi investigativi; la mancanza di indicazioni sul fine rende necessario chiedere chiarimenti all'autorità emittente.
Direttiva 2014/41/UE (ordine europeo di indagine)
"considerando n. 25" e "considerando n. 26"
La direttiva prevede strumenti alternativi (ordine europeo di indagine, videoconferenze, trasferimenti temporanei) per atti investigativi e invita a valutare se tali strumenti siano più proporzionati rispetto al MAE; questo elemento rafforza il divieto di usare il MAE per fini meramente investigativi.
Legge italiana di attuazione 22 aprile 2005, n. 69
"art. 16 della legge n. 69 del 2005"
Consente all'autorità giudiziaria chiamata a decidere sull'esecuzione del MAE di richiedere informazioni integrative all'autorità emittente per chiarire finalità, atti e condizioni della richiesta di consegna.
D.lgs. n. 10 del 2021
Richiamato in relazione alle modifiche normative che influenzano la verifica di elementi come la prescrizione; la Corte ha ritenuto che la mera indicazione dei reati nel MAE non esoneri dall'esaminare la questione della finalità e della motivazione della richiesta.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE)
"artt. 6, 7 e 52 della CDFUE"
Richiamata in ordine al principio di proporzionalità e alla tutela di diritti fondamentali (es. rispetto della vita privata e familiare e garanzie processuali) nella valutazione dell'esecuzione del MAE.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
Rilevanti per valutare l'impatto restrittivo della misura sulla libertà personale e sulla vita familiare del ricorrente nell'ambito del bilanciamento di proporzionalità.
Massime di principio
- Il mandato d'arresto europeo deve essere finalizzato all'esercizio dell'azione penale o all'esecuzione di una pena; non può essere impiegato esclusivamente per esigenze investigative che possono essere soddisfatte con strumenti alternativi (es. ordine europeo di indagine, videoconferenze).
- Se il MAE e la documentazione a corredo non chiariscono la finalità (processuale vs. investigativa) o gli specifici atti da compiere, l'autorità chiamata a decidere deve richiedere informazioni integrative all'autorità emittente (art. 16 legge n. 69/2005) prima di eseguire la consegna.
- La valutazione della proporzionalità deve tener conto dei legami personali e lavorativi del richiesto nello Stato di esecuzione, degli effetti sulla vita familiare e della possibilità che i danneggiati abbiano ottenuto riparazione; tali elementi possono rendere necessaria un'indagine più approfondita prima di autorizzare la consegna.
- La disponibilità di strumenti di cooperazione europei alternativi (direttiva 2014/41/UE) deve essere esaminata per evitare un uso sproporzionato del MAE quando sono sufficienti misure meno intrusive.
- L'acquisizione di informazioni supplementari non determina automaticamente il rifiuto della consegna, ma è un passaggio necessario per verificare la conformità del MAE al paradigma previsto dalla normativa UE e per rispettare le garanzie dei diritti fondamentali.
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