Cassazione Penale, Sentenza n. 6854/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che aveva sostituito gli arresti domiciliari con divieti temporanei, deducendo violazione dell'art. 314 c.p.: contesta la sussistenza dei gravi indizi di peculato perché i fogli di carta filigranata sottratti erano destinati alla triturazione e quindi privi di valore economico; inoltre sostiene che non è stato dimostrato un programma criminoso di falsificazione o spendita di monete dopo l'impossessamento.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che non fosse contestato l'impossessamento dei fogli da parte del ricorrente e ha confermato che il delitto di peculato si verifica anche quando la cosa appropriata è destinata alla distruzione o ha valore economico minimo, perché rileva l'altruità del bene e l'interesse protetto del buon andamento della pubblica amministrazione. Inoltre la Corte ha sottolineato il pregio intrinseco della carta filigranata (elementi di sicurezza/anticontraffazione), rendendo irrilevante la destinazione alla triturazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 314 Codice Penale
Il reato di peculato si configura quando un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio si appropria di denaro o altra cosa mobile di cui abbia la disponibilità in ragione dell'ufficio; ai fini dell'integrazione del reato non è dirimente l'entità del valore della cosa appropriata.
Cass. pen., Sez. 6, n. 44522 del 25/05/2018
Conferma che il valore economico minimo o la scarsa utilità non escludono il peculato se sussiste l'appropriazione da parte dell'incaricato in ragione dell'ufficio.
Cass. pen., Sez. 6, n. 24373 del 10/06/2014 (Fronti)
Precisa che l'altruità della cosa e la disponibilità per ragione di ufficio sono elementi essenziali; il valore ridotto della cosa non esclude il reato.
Cass. pen., Sez. Unite, n. 38691 del 25/06/2009 (Caruso)
Sottolinea la natura plurioffensiva del peculato: oltre al danno patrimoniale, è tutelato il buon andamento della pubblica amministrazione, per cui l'assenza di danno non esclude il reato.
Cass. pen., Sez. 6, n. 23824 del 26/04/2019 (Bifolco)
Riafferma che la mancanza di effetto patrimoniale non pregiudica la fattispecie quando si configura appropriazione di beni altrui da parte dell'incaricato.
Massime di principio
- Il peculato può sussistere anche quando la cosa appropriata è destinata alla distruzione: la destinazione a triturazione non esclude il reato se l'agente se ne appropria nella qualità di incaricato di pubblico servizio.
- Non è necessario che la cosa abbia rilevante valore economico: è sufficiente anche un valore minimo o un'utilità per integrare il reato, salvo diversa valutazione per il peculato d'uso.
- La distinzione fondamentale è tra peculato per appropriazione e peculato d'uso: nel primo caso l'appropriazione del bene è sufficiente, mentre nel secondo rileva l'uso temporaneo e la diversa valutazione del danno e dell'illiceità.
- In giudizi cautelari la sussistenza di gravi indizi è valutata anche sulla base dell'altruità del bene e della disponibilità per ragione d'ufficio; argomenti difensivi basati solo sull'assenza di valore economico possono risultare insufficienti.
- Per la difesa è importante contestare elementi quali l'effettiva disponibilità in ragione dell'ufficio, l'esistenza di appropriazione e l'intento (dolo) di sottrarre il bene; l'assenza di prova di un programma criminoso (es. falsificazione) può essere rilevante ma non automaticamente decisiva.
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