Sentenza n. 5085/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Prefettura di Roma, Sportello Unico per l’Immigrazione, di revoca del nulla osta precedentemente rilasciato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio di revoca del nulla osta precedentemente rilasciato. Dal testo della sentenza non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha comunicato di avere annullato in autotutela il provvedimento impugnato e di avere ripristinato l’istanza del ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato e il ripristino dell’istanza hanno eliminato l’attualità dell’interesse alla decisione, ferma restando la possibilità di un futuro esito del procedimento amministrativo. Il Collegio ha dato atto che la parte ricorrente non si è opposta alla declaratoria di improcedibilità. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione delle circostanze del caso, con particolare riferimento al deposito solo in giudizio del certificato di idoneità alloggiativa.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato e il ripristino della posizione procedimentale dell’interessato determinano, di regola, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e quindi l’improcedibilità del ricorso, quando non residui una concreta utilità derivante dalla pronuncia giudiziale.
- La valutazione della sopravvenuta carenza di interesse può essere compiuta anche alla luce della posizione processuale delle parti: l’assenza di opposizione del ricorrente alla declaratoria di improcedibilità conferma l’assenza di un interesse attuale alla prosecuzione del giudizio.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta per giustificati motivi desunti dalle circostanze concrete della controversia, inclusa la produzione soltanto in giudizio di documentazione rilevante per il procedimento amministrativo.
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