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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25521/2021 del 21/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (subconcessionario)

La controversia

La controversia riguardava un fondo rustico di proprietà di un ente pubblico, in origine oggetto di un rapporto agrario tra l'ente proprietario e un concessionario. La ricorrente aveva stipulato con il resistente un contratto qualificato nel giudizio di merito come subaffitto/subconcessione e aveva chiesto la declaratoria di cessazione del rapporto, il rilascio del fondo e il risarcimento del danno per la protrazione dell'occupazione oltre la scadenza, nonché per altre inadempienze. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato. In Cassazione la ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) violazione dell'art. 21 L. n. 203/1982, sostenendo che, essendo già scaduto il rapporto principale con l'ente proprietario al momento del subaffitto, non vi fosse un rapporto principale ancora efficace e quindi non fosse applicabile la norma sul subingresso; 2) violazione dell'art. 21 L. n. 203/1982 e dell'art. 11, comma 2, L. n. 241/1990, sostenendo che la posizione giuridica in cui il resistente sarebbe subentrato non trovasse fonte in un contratto scritto; 3) violazione dell'art. 21 L. n. 203/1982 e vizio motivazionale, sostenendo che mancassero i presupposti per qualificare il rapporto tra le parti come subaffitto. Il resistente ha resistito con controricorso; l'ente proprietario è rimasto intimato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che l'art. 21 L. n. 203/1982 consente al subaffittuario di subentrare non solo nei diritti e obblighi del rapporto agrario in corso, ma anche nelle posizioni giuridiche che trovano fonte nel contratto principale cessato, compresa l'aspettativa al rinnovo, purché il contratto originario sia valido. Ha inoltre ritenuto infondato l'argomento sulla mancanza di una fonte scritta diversa dall'originario contratto di affitto/concessione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la qualificazione del rapporto come subaffitto era stata considerata pacifica e incontestata nei gradi di merito, sicché la censura non colpiva la ratio decidendi; in ogni caso, la Corte ha ribadito che la qualificazione del rapporto sulla base dell'interpretazione della volontà negoziale è accertamento di fatto non censurabile in cassazione se non nei limiti consentiti.

Norme richiamate

  • art. 21 L. n. 203/1982

    il subaffittuario subentra nella posizione giuridica dell'affittuario o concessionario; il subingresso può riguardare anche posizioni soggettive sorte dalla cessazione del rapporto principale, come l'aspettativa al rinnovo, se il contratto originario è valido

  • art. 11, comma 2, L. n. 241/1990

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di una fonte scritta della posizione giuridica, ma la censura è stata respinta perché la fonte era individuata nel contratto originario

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma invocata per i motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    norma invocata per il dedotto vizio motivazionale, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiamato in relazione al difetto di specificità del ricorso per mancata indicazione degli atti processuali rilevanti

  • artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.

    richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

Massime di principio

  • In tema di subaffitto agrario, il subaffittuario può subentrare non solo nella posizione dell'affittuario in corso, ma anche nelle situazioni giuridiche che derivano dal contratto principale cessato, inclusa l'aspettativa al rinnovo, quando tale aspettativa trovi fondamento nel rapporto originario valido.
  • La qualificazione di un rapporto come subaffitto, quando dipende dall'interpretazione della volontà negoziale e dall'assetto concreto del rapporto, è questione di fatto; in sede di legittimità non può essere rivista se il giudice di merito non ha compiuto un nuovo accertamento ma ha ritenuto la qualificazione pacifica tra le parti, salvo specifica e autosufficiente contestazione.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e non indica con precisione gli atti e le deduzioni di merito da cui desumere la non novità della questione.
  • L'art. 21 della L. n. 203/1982 deve essere letto in funzione della ratio di impedire elusioni della disciplina agraria attraverso il subaffitto, con conseguente ampiezza del subingresso nelle posizioni giuridiche connesse al rapporto principale.

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