Cassazione Civile, Ordinanza n. 07020/2025 del 16/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia trae origine dalla dichiarazione di fallimento di una società in accomandita semplice e, in estensione, del socio accomandante, ritenuto ingerenze nella gestione della società ai sensi della disciplina fallimentare allora vigente. L'interessato propose opposizione, poi respinta dal tribunale. In appello, la Corte territoriale dichiarò l'impugnazione inammissibile perché, dopo avere disposto la rinnovazione della notificazione del gravame nei confronti di alcuni litisconsorti necessari, rilevò che non era stata ulteriormente rinnovata la notificazione nei confronti di una delle eredi di un litisconsorte deceduto nelle more. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 153, 291, 325, 331 e 327 c.p.c., oltre a travisamento dei fatti e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto concedere un ulteriore termine per completare la notificazione e che egli si era già attivato tempestivamente per rinnovare il contraddittorio nei confronti degli eredi del litisconsorte defunto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte d'appello non aveva imputato inerzia al ricorrente nella prima fase di riattivazione del contraddittorio dopo la morte del litisconsorte, ma nella mancata tempestiva ripresa del procedimento notificatorio dopo l'esito negativo della successiva notificazione nei confronti di una delle eredi. La Corte ha inoltre osservato che la doglianza tentava di prospettare una diversa ricostruzione cronologica dei fatti senza dedurre un errore di percezione delle risultanze processuali, ipotesi eventualmente rilevante sul piano revocatorio e non in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese per mancanza di difese degli intimati; disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 147, comma 1, legge fall.
richiamato come base della dichiarazione di fallimento in estensione del socio accomandante che si sarebbe ingerito nella gestione sociale.
art. 230, comma 1, c.c.
richiamato unitamente alla disciplina fallimentare per affermare la responsabilità del socio accomandante ingeritosi nell'amministrazione.
art. 153 c.p.c.
invocato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate in tema di termini e rinnovazione della notificazione.
art. 291 c.p.c.
richiamato per la rinnovazione della notificazione e per il termine perentorio assegnato dal giudice d'appello.
art. 325 c.p.c.
utilizzato come parametro temporale di riferimento per valutare immediatezza e tempestività della riattivazione del procedimento notificatorio.
art. 331 c.p.c.
invocato dal ricorrente in relazione all'integrazione del contraddittorio nelle impugnazioni con litisconsorti necessari.
art. 327 c.p.c.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate quanto ai termini di impugnazione e di prosecuzione del giudizio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
indicato quale base della trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in conseguenza dell'esito del ricorso.
Massime di principio
- Quando la notificazione dell'impugnazione non va a buon fine per causa non imputabile alla parte, la conservazione degli effetti della richiesta originaria richiede una riattivazione immediata e tempestiva del procedimento notificatorio; il requisito di tempestività è in linea di massima escluso se è superata metà del termine di cui all'art. 325 c.p.c., salvo casi eccezionali provati rigorosamente.
- In cassazione è inammissibile la censura che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a contrapporre una diversa lettura dei fatti senza colpire il fondamento logico-giuridico della decisione.
- L'eventuale errore nella ricostruzione del fatto processuale, se consiste in una erronea percezione delle risultanze degli atti, non può essere fatto valere come vizio di legittimità se non nei limiti e nelle forme del rimedio revocatorio.
- Nelle cause in cui il contraddittorio va integrato, l'inerzia rilevante ai fini dell'inammissibilità può consistere anche nella mancata ripresa della notificazione dopo il primo esito negativo della rinnovazione, non solo nella iniziale attivazione per reperire e notificare alle parti necessarie.
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