Sentenza del 18/01/2017 n. 1118 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la corretta base imponibile IRPEF applicabile alla pensione integrativa. Il contribuente chiedeva il rimborso delle ritenute applicate dall'INPS sull'intero importo della pensione per gli anni 1997-2006, sostenendo che la tassazione dovesse essere calcolata soltanto sull'87,50% dell'importo. L'Ufficio ha contestato l'applicazione dell'aliquota imponibile ridotta agli emolumenti successivi al 31 dicembre 2000, sostenendo che tali prestazioni dovessero essere tassate integralmente, al netto delle componenti già assoggettate a imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Ufficio, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha stabilito che il trattamento erogato dal Fondo di previdenza INPS, subentrato al Fondo A. Genova, è una forma di previdenza complementare. Per le prestazioni anteriori al 1° gennaio 2001 la tassazione può riguardare l'87,50% dell'importo; per quelle successive la prestazione è integralmente imponibile, salvo lo scomputo delle componenti già tassate e di quelle previste dalla legge, se determinabili. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 2
Disciplina il termine di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso delle ritenute; la questione era stata rilevante per gli anni dal 1997 al 2002.
D.Lgs. n. 124 del 1993, artt. 7, 7-bis, 13 e 14
Regola le forme di previdenza complementare. La Corte ha ritenuto che il trattamento erogato dal Fondo di previdenza dei dipendenti INPS rientrasse in tale disciplina.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48-bis, comma 1, lett. d), vigente ratione temporis, ora art. 52
Stabilisce il regime fiscale delle prestazioni pensionistiche complementari: per le erogazioni anteriori al 1° gennaio 2001 è imponibile l'87,50% dell'importo, mentre per quelle successive l'imponibilità è integrale, con le deduzioni previste per componenti già tassate o diversamente assoggettate a imposta.
D.L. n. 973 del 1986, art. 13, convertito nella L. n. 26 del 1987
Rileva per il subentro del Fondo di previdenza dei dipendenti INPS al precedente Fondo A. Genova.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Ha consentito alla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito.
Massime di principio
- Per determinare il regime fiscale di una pensione integrativa occorre qualificare previamente la natura del fondo: se si tratta di previdenza complementare, si applicano le relative regole fiscali anche se il fondo è stato istituito presso un ente previdenziale pubblico.
- La data di erogazione è decisiva: per le prestazioni anteriori al 1° gennaio 2001 può applicarsi la base imponibile ridotta all'87,50%, mentre per quelle successive non opera automaticamente tale riduzione.
- Per le prestazioni successive al 31 dicembre 2000 la tassazione è, in linea generale, integrale, ma devono essere escluse o dedotte le componenti già assoggettate a imposta e quelle espressamente previste dalla disciplina applicabile, se adeguatamente determinabili.
- Una richiesta di rimborso fiscale deve essere presentata entro i termini di decadenza previsti dalla legge; il mancato rispetto del termine può impedire il recupero delle somme anche se la pretesa fosse astrattamente fondata.
- In presenza di un orientamento consolidato della Corte di cassazione, una decisione di merito che applichi la base imponibile dell'87,50% anche alle erogazioni successive al 2000 è suscettibile di cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 gen 2017Sentenza del 18/01/2017 n. 18 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 18 gen 2017Sentenza del 18/01/2017 n. 23 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 18 gen 2017Sentenza del 18/01/2017 n. 35 - Comm. Trib. Prov. Cremona
- Sentenza · 18 gen 2017Sentenza del 18/01/2017 n. 38 - Comm. Trib. Prov. Cremona
- Sentenza · 18 gen 2017Sentenza del 18/01/2017 n. 52 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 18 gen 2017Sentenza del 18/01/2017 n. 53 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →