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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2046/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della libertà del 23/09/2024 che aveva annullato la custodia cautelare agli arresti domiciliari disposta dal GIP per reati connessi al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (artt. 291-bis, 291-ter, DPR 43/1973) e per detenzione di beni contraffatti (art. 474 c.p.). Il Procuratore contestava l'esclusione, da parte del giudice, dell'aggravante prevista dall'art. 291-ter, comma 2, lett. c) DPR 43/1973 (concorso con reato contro la fede pubblica) sostenendo che la falsificazione o omissione del codice identificativo univoco applicato alle confezioni di sigarette costituisce "sintomo" della contraffazione del marchio e pertanto fonda la gravità indiziaria necessaria per la misura cautelare; il PM richiamava la normativa europea sul Tracking and Tracing e sosteneva il rischio di reiterazione, richiedendo la riforma dell'ordinanza

La decisione

Il ricorso del Procuratore è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che, pur condividendo la valenza sintomatica della falsificazione o omissione del codice identificativo univoco ai fini della possibile falsità del marchio, detta circostanza non è da sola sufficiente a raggiungere il livello di gravità indiziaria richiesto per l'applicazione di una misura cautelare personale. Il Tribunale ha motivato che il codice IU è uno strumento di tracciamento introdotto per il mercato UE e che confezioni autentiche prive di IU possono legittimamente circolare in mercati extra-UE o in paesi non soggetti allo stesso regime; pertanto l'assenza o la falsità del codice può essere spiegata dal contrabbando di prodotti originali e non implica necessariamente la contraffazione del marchio. La Corte ha inoltre condiviso l'esigenza di accertamenti tecnici (o testimonianze qualificate) sul singolo pacchetto per dimostrare concretamente la contraffazione del marchio, prima di ritenere sussistente l'aggravante e le condizioni per la custodia cautelare

Norme richiamate

  • D.P.R. 43/1973, art. 291-bis

    Disciplina il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri; contestato quale reato principale nei confronti dell'imputato

  • D.P.R. 43/1973, art. 291-ter comma 2 lett. c)

    Prevede un'aggravante quando i fatti di contrabbando sono in concorso con reati contro la fede pubblica (es. contraffazione di marchi); il punto controverso era se la falsità/omissione del codice IU integrasse questa aggravante

  • Codice Penale, art. 474

    Sanziona la detenzione e messa in commercio di beni con segni distintivi falsi; la Corte ha ritenuto che la sola falsità o omissione del codice identificativo non prova automaticamente la contraffazione del marchio

  • Codice Penale, art. 648

    Ricondotto tra i reati contestati (ricettazione); richiamato nel quadro delle contestazioni collegate al contrabbando

  • Direttiva 2014/40/UE

    Istituisce il sistema europeo di Tracking and Tracing per i prodotti del tabacco; la Corte ha richiamato che l'ID univoco è previsto per la circolazione nell'UE e non necessariamente per mercati extra-UE

  • Regolamento di Esecuzione (UE) n. 574/2018

    Stabilisce le specifiche tecniche per gli identificativi univoci; utile per comprendere la natura e la finalità dell'IU come strumento di tracciamento

  • D.M. 23 maggio 2019

    Atto nazionale che designa l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli come emittente degli identificativi e disciplina l'applicazione in Italia

  • Codice di Procedura Penale, art. 273

    Regola la gravità indiziaria come requisito per le misure cautelari personali; la Corte ha chiarito che, pur non richiedendo i criteri del giudizio di merito, la gravità indiziaria non può fondarsi su indizi insufficienti e merita valutazione complessiva

  • Codice di Procedura Penale, art. 280

    Indica le condizioni di applicabilità delle misure cautelari; richiamato nella parte in cui si valuta la sussistenza delle condizioni per la misura

  • Codice di Procedura Penale, art. 192

    Richiamato implicitamente nei profili comparativi sui criteri di valutazione degli indizi tra fase cautelare e giudizio di merito

  • Codice di Procedura Penale, art. 611

    Norma procedurale richiamata per le conclusioni scritte delle parti in Cassazione

  • Disp. att. cod. proc. pen., art. 173, co. 1

    Consente la delimitazione delle censure in Cassazione; citata per la formulazione del motivo unico del ricorso

Massime di principio

  • La falsificazione o omissione del codice identificativo univoco (IU) sulle confezioni di tabacco è un "sintomo" rilevante ma non di per sé sufficiente a provare la contraffazione del marchio; occorrono elementi tecnici o testimoniali specifici per accertare l'imitazione del prodotto
  • Il codice IU è uno strumento di tracciamento concepito per il mercato UE: l'assenza di tale codice può essere spiegata dall'origine extra-UE del prodotto legittimamente non dotato di IU e quindi non prova automaticamente la falsità del marchio
  • Per l'applicazione di misure cautelari personali rimane necessario il livello di gravità indiziaria; se gli indizi esistenti sono meramente rappresentativi o indiziari occorre integrare con accertamenti tecnici, perizie o dichiarazioni testimoniali qualificate
  • Nel settore del contrabbando di tabacchi è noto che circolano prodotti originali sottratti al regime fiscale: la presenza di confezioni integre senza codice non consente automaticamente di invertire l'onere della prova a carico dell'indagato
  • La Procura, in situazioni analoghe, dovrebbe puntare a raccogliere prove tecniche (perizie chimiche/tecniche sul prodotto, analisi comparativa dei materiali, certificazioni di produttori) e testimonianze qualificate che colleghino il bene al reato di contraffazione, oltre a elementi indiziari sulla filiera
  • In fase cautelare il giudice deve bilanciare la rilevanza indiziaria degli elementi raccolti; indizi forti e convergenti possono giustificare misure personali, mentre indizi isolati o meramente sintomatici richiedono integrazioni probatorie

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