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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13450/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. I motivi dedotti riguardavano, da un lato, la penale responsabilità, contestata in modo ritenuto dal giudice di legittimità del tutto aspecifico e meramente tautologico rispetto alla motivazione della sentenza d'appello; dall'altro, la concreta dosimetria della pena, censurata senza confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale. La Cassazione ha rilevato che la doglianza sulla pena mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio, operazione preclusa in sede di legittimità, essendo la determinazione della pena rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p., e che la Corte d'appello aveva motivato correttamente anche valorizzando i precedenti penali dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e il secondo non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata e comunque volto a sollecitare una rivalutazione della pena non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice in relazione alla quale l'imputato era stato condannato in appello; il ricorso non ne ha scalfito la ricostruzione di responsabilità.

  • art. 132 c.p.

    richiamato come criterio di esercizio della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p. quale parametro per la graduazione della pena da parte del giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione il motivo di ricorso che contesti la motivazione sulla responsabilità in modo generico, apodittico o tautologico, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La censura sulla dosimetria della pena è inammissibile quando non si confronta con la motivazione del giudice di merito e si risolve nella richiesta di una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio.
  • La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e deve essere esercitata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.; in sede di legittimità è sindacabile solo in presenza di vizi logici o giuridici specifici.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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