Cassazione Penale, Sentenza n. 40799/2022 del 27/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato giudicato colpevole, in giudizio abbreviato, del reato di detenzione ai fini di spendita di sei banconote da 100 euro palesemente false relative a due episodi del 2 e 11 luglio 2013: cinque banconote usate per ricaricare una carta Postepay e una banconota usata per pagare una consumazione al bar. Tutte le banconote riportavano lo stesso numero seriale. In Cassazione il difensore ha proposto quattro motivi: (1) insufficienza e vizio logico della motivazione e valutazione indiziaria (art. 533 e art.192 c.p.p.); (2) violazione dell'art.125 c.p.p. per presunta praesumptio de praesumpto; (3) violazione dell'art.495 c.p.p. per mancata acquisizione di una prova decisiva (documentazione sul prelievo ATM che avrebbe corrisposto all'importo versato); (4) violazione dell'art.168 c.p. in relazione all'art.597 co.3 c.p.p. per presunta revoca della sospensione condizionale della pena con divieto di reformatio in pejus.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi ricostruissero in modo alternativo i fatti e non censurassero adeguatamente la valutazione di merito, la quale aveva fondato la condanna su una pluralità di elementi convergenti (dichiarazioni del denunciante e del titolare del locale, immagini di videosorveglianza, titolarità della Postepay rinvenuta in possesso dell'imputato, medesimo modus operandi e coincidenza dei numeri seriali). Il terzo motivo è stato ritenuto non decisivo: l'accertamento richiesto non avrebbe dimostrato che le banconote usate fossero quelle erogate dal bancomat (e, peraltro, gli sportelli non erogano banconote da 100 euro in quel contesto). Il quarto motivo è stato considerato manifestamente infondato perché la parte dispositiva della sentenza impugnata confermava la sospensione condizionale disposta in primo grado. Per legge il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (art.616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa per censurare la motivazione e l'uso degli indizi; la Cassazione ha ritenuto che non vi sia violazione poiché la valutazione di merito ha accolto una pluralità di elementi.
art. 192 c.p.p., comma 3
Principio della valutazione unitaria della prova: la Corte ha ritenuto rispettato il criterio della valutazione complessiva e concorde degli elementi indiziari.
art. 125 cod. proc. pen.
Citato dalla difesa relativamente a una presunta praesumptio; la Cassazione non ha ritenuto sussistente alcuna inferenza illegittima basata su presunzioni indebite.
art. 495, comma 2, cod. proc. pen.
Richiesta della difesa per acquisire una prova ritenuta decisiva; la Corte ha giudicato tale prova non decisiva e non determinante per scagionare l'imputato.
art. 168 cod. pen. in relazione all'art. 597 co. 3 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione al divieto di reformatio in pejus e alla sospensione condizionale; la Cassazione ha rilevato che la parte dispositiva confermava la sospensione, rendendo infondata la censura.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna alle spese e all'obbligo di versamento alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità per profili di colpa: la Corte ha applicato la sanzione pecuniaria di euro 3.000.
Massime di principio
- La valutazione degli indizi deve essere unitaria: singoli elementi, se conciliabili in un quadro convergente, possono fondare la condanna; è necessario che gli indizi siano concordanti, precisi e gravi.
- La mancata acquisizione di una prova è rilevante solo se decisiva per l'esito del processo; se l'accertamento richiesto non sarebbe in grado di dimostrare inequivocabilmente l'innocenza, la sua omissione non inficia la decisione.
- Le doglianze prevalentemente fattuali e basate su una diversa rilettura delle prove di merito sono spesso inammissibili in Cassazione se la motivazione di merito è logica e non viziata da illogicità manifesta.
- Il principio del divieto di reformatio in pejus tutela l'imputato dalle peggioramenti decisi dal giudice di grado superiore, ma la censura è priva di rilievo se la parte dispositiva conferma la misura favorevole disposta in primo grado.
- In presenza di elementi probatori come immagini, dichiarazioni attendibili, possesso della carta utilizzata e coincidenze operative (stesso numero seriale), il quadro indiziario risulta fortemente rafforzato.
- Ricorsi in Cassazione che evidenzino colpe di negligenza o argomentazioni poco fondate possono comportare non solo il rigetto ma anche sanzioni pecuniarie (versamento alla cassa delle ammende).
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