Sentenza n. 5314/2026 - Napoli, Sezione 9
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: richiesta della ASL di emettere una nota di credito di € 8.460,72 ai fini del pagamento dei saldi del quarto trimestre 2025 per la branca di dialisi, nonché gli atti presupposti relativi alla compensazione tra sforamenti e sottoutilizzi
Esito
La controversia
La società, struttura privata accreditata per l'erogazione di prestazioni di dialisi, ha impugnato la nota della ASL del 30 aprile 2026 che, ai fini del pagamento dei saldi del quarto trimestre 2025, le chiedeva una nota di credito di € 8.460,72. Ha contestato anche la deliberazione aziendale n. 612 del 28 aprile 2026, richiamata per relationem ma non comunicata e non più disponibile nell'albo pretorio, gli atti connessi e presupposti, inclusi i dati preconsuntivi trasmessi alla Regione e, ove lesiva, la deliberazione regionale n. 755 del 4 novembre 2025. Il testo non espone i singoli vizi di legittimità dedotti. Con memoria del 17 settembre 2026 la ricorrente ha riconosciuto la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e ha chiesto la condanna della ASL alle spese secondo la soccombenza virtuale. La ASL aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, preso atto della dichiarazione della ricorrente e ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Non ha deciso nel merito la controversia né l'eccezione di difetto di giurisdizione: ha rilevato seri dubbi sulla giurisdizione amministrativa, considerato che tra gli atti impugnati figurava una richiesta di nota di credito, richiamando Cass., Sezioni Unite, n. 32265 del 21 novembre 2023. Ha ritenuto tali dubbi sufficienti a giustificare la compensazione integrale delle spese, anziché la condanna della ASL richiesta dalla ricorrente.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Visto l’art. 34, co. 5, c.p.a e ritenuto di dover dichiarare cessata la materia del contendere;
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, viene meno la controversia, come riconosciuto dalla ricorrente nel caso concreto.
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente riconosce che è sopravvenuta la cessazione della materia del contendere, il giudice può dichiararla ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza pronunciarsi sul merito della domanda di annullamento.
- La presenza di seri dubbi sulla giurisdizione amministrativa, in una controversia concernente anche una richiesta di emissione di nota di credito, può costituire ragione sufficiente per compensare le spese di causa.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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