Cassazione Penale, Sentenza n. 33403/2025 del 08/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per violazione degli obblighi inerenti a misura di prevenzione (art. 75 d.lgs. n.159/2011) sollevando due censure: (1) mancata rivalutazione della pericolosità sociale necessaria per il ripristino della misura dopo il periodo di sospensione (sostanzialmente tra la deliberazione del 25/05/2015 e il verbale notificato il 22/05/2018), con la conseguenza che la misura doveva ritenersi sospesa e le prescrizioni non efficaci; (2) errata applicazione delle regole sulla prescrizione, deducendo che per il fatto del 15/04/2019 doveva trovare applicazione la legge n.103/2017 e il reato sarebbe stato prescritto al 15/04/2024.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché "il fatto non sussiste". La Corte ha ritenuto decisiva la pronuncia della Corte costituzionale n.162/2024, che ha dichiarato l'illegittimità della limitazione normativa che subordinava la rivalutazione della pericolosità alla durata della detenzione (la locuzione "se esso si è protratto per almeno due anni"). Per effetto di tale pronuncia, il ripristino della misura sospesa richiede sempre una rivalutazione dell'attualità della pericolosità; in mancanza della rivalutazione la misura resta sospesa e le prescrizioni non producono effetti, impedendo la configurabilità del reato di cui all'art.75 d.lgs. n.159/2011. Il motivo relativo alla prescrizione è stato ritenuto assorbito. La Cassazione ha quindi annullato senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Norma che sanziona la violazione degli obblighi connessi alle misure di prevenzione. La Corte ha stabilito che il reato non si configura quando la misura è sospesa perché priva della condizione di efficacia rappresentata dalla rivalutazione aggiornata della pericolosità.
art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011
"se esso si è protratto per almeno due anni"
La Corte costituzionale (sent. n.162/2024) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questa limitazione. La Cassazione ne ricava che la necessità della rivalutazione della pericolosità per il ripristino della misura non può essere subordinata alla durata della detenzione.
legge n.161/2017
Normativa che aveva introdotto regole sulla sospensione/efficacia delle misure in relazione a periodi di detenzione; la Corte ha osservato che, post sentenza costituzionale, la regola che escludeva la rivalutazione per periodi inferiori a due anni non è più operativa nella parte dichiarata illegittima.
legge n.103/2017 (cd. legge Orlando)
Richiamata dalla difesa in relazione alla disciplina della prescrizione. La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo assorbito rispetto alla decisione principale sulla inefficacia della misura e ha annullato la sentenza per mancanza del fatto.
Sentenza Corte costituzionale n.162/2024
Pronuncia caducatoria che ha inciso sulla disciplina del ripristino delle misure di prevenzione: ha eliminato il requisito della durata biennale della detenzione quale condizione per non dover rivalutare la pericolosità, imponendo invece sempre la rivalutazione per il ripristino.
Cass. Sez. 1, n. 14346 del 08/01/2025 (Pizzimenti)
Precedente della Corte di Cassazione che ha già affermato il principio secondo cui, dopo la sentenza costituzionale n.162/2024, il ripristino della misura sospesa per detenzione richiede la rivalutazione della pericolosità anche se la detenzione è stata inferiore a due anni.
Massime di principio
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n.162/2024, il ripristino di una misura di prevenzione sospesa a causa di detenzione richiede sempre una rivalutazione giudiziale dell'attualità della pericolosità, indipendentemente dalla durata della detenzione.
- Fino a quando il giudice della prevenzione non effettua la rivalutazione e non conferma la misura, quest'ultima deve considerarsi sospesa e le prescrizioni ad essa collegate non producono effetti: la violazione di tali prescrizioni non integra il reato previsto dall'art.75 d.lgs. n.159/2011.
- La Corte di Cassazione può rilevare d'ufficio la mancanza della condizione di efficacia della misura di prevenzione (ossia l'assenza della rivalutazione della pericolosità) e annullare la condanna quando ne derivi l'impossibilità di configurare il reato.
- In presenza di questioni procedurali concorrenti (es. prescrizione), il giudice può dichiarare tali censure assorbite se la decisione sulla questione principale (es. inefficacia della misura) è decisiva per l'esito del processo.
- Nelle situazioni pratiche, verificare sempre le date rilevanti (deliberazione della misura, periodi di sospensione, notifiche, data del fatto) e l'effetto di eventuali pronunce costituzionali o modifiche normative intervenute successivamente ai fatti e alle sentenze impugnate.
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