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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33403/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la condanna per violazione degli obblighi inerenti a misura di prevenzione (art. 75 d.lgs. n.159/2011) sollevando due censure: (1) mancata rivalutazione della pericolosità sociale necessaria per il ripristino della misura dopo il periodo di sospensione (sostanzialmente tra la deliberazione del 25/05/2015 e il verbale notificato il 22/05/2018), con la conseguenza che la misura doveva ritenersi sospesa e le prescrizioni non efficaci; (2) errata applicazione delle regole sulla prescrizione, deducendo che per il fatto del 15/04/2019 doveva trovare applicazione la legge n.103/2017 e il reato sarebbe stato prescritto al 15/04/2024.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché "il fatto non sussiste". La Corte ha ritenuto decisiva la pronuncia della Corte costituzionale n.162/2024, che ha dichiarato l'illegittimità della limitazione normativa che subordinava la rivalutazione della pericolosità alla durata della detenzione (la locuzione "se esso si è protratto per almeno due anni"). Per effetto di tale pronuncia, il ripristino della misura sospesa richiede sempre una rivalutazione dell'attualità della pericolosità; in mancanza della rivalutazione la misura resta sospesa e le prescrizioni non producono effetti, impedendo la configurabilità del reato di cui all'art.75 d.lgs. n.159/2011. Il motivo relativo alla prescrizione è stato ritenuto assorbito. La Cassazione ha quindi annullato senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Norme richiamate

  • art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Norma che sanziona la violazione degli obblighi connessi alle misure di prevenzione. La Corte ha stabilito che il reato non si configura quando la misura è sospesa perché priva della condizione di efficacia rappresentata dalla rivalutazione aggiornata della pericolosità.

  • art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011

    "se esso si è protratto per almeno due anni"

    La Corte costituzionale (sent. n.162/2024) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questa limitazione. La Cassazione ne ricava che la necessità della rivalutazione della pericolosità per il ripristino della misura non può essere subordinata alla durata della detenzione.

  • legge n.161/2017

    Normativa che aveva introdotto regole sulla sospensione/efficacia delle misure in relazione a periodi di detenzione; la Corte ha osservato che, post sentenza costituzionale, la regola che escludeva la rivalutazione per periodi inferiori a due anni non è più operativa nella parte dichiarata illegittima.

  • legge n.103/2017 (cd. legge Orlando)

    Richiamata dalla difesa in relazione alla disciplina della prescrizione. La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo assorbito rispetto alla decisione principale sulla inefficacia della misura e ha annullato la sentenza per mancanza del fatto.

  • Sentenza Corte costituzionale n.162/2024

    Pronuncia caducatoria che ha inciso sulla disciplina del ripristino delle misure di prevenzione: ha eliminato il requisito della durata biennale della detenzione quale condizione per non dover rivalutare la pericolosità, imponendo invece sempre la rivalutazione per il ripristino.

  • Cass. Sez. 1, n. 14346 del 08/01/2025 (Pizzimenti)

    Precedente della Corte di Cassazione che ha già affermato il principio secondo cui, dopo la sentenza costituzionale n.162/2024, il ripristino della misura sospesa per detenzione richiede la rivalutazione della pericolosità anche se la detenzione è stata inferiore a due anni.

Massime di principio

  • Dopo la sentenza della Corte costituzionale n.162/2024, il ripristino di una misura di prevenzione sospesa a causa di detenzione richiede sempre una rivalutazione giudiziale dell'attualità della pericolosità, indipendentemente dalla durata della detenzione.
  • Fino a quando il giudice della prevenzione non effettua la rivalutazione e non conferma la misura, quest'ultima deve considerarsi sospesa e le prescrizioni ad essa collegate non producono effetti: la violazione di tali prescrizioni non integra il reato previsto dall'art.75 d.lgs. n.159/2011.
  • La Corte di Cassazione può rilevare d'ufficio la mancanza della condizione di efficacia della misura di prevenzione (ossia l'assenza della rivalutazione della pericolosità) e annullare la condanna quando ne derivi l'impossibilità di configurare il reato.
  • In presenza di questioni procedurali concorrenti (es. prescrizione), il giudice può dichiarare tali censure assorbite se la decisione sulla questione principale (es. inefficacia della misura) è decisiva per l'esito del processo.
  • Nelle situazioni pratiche, verificare sempre le date rilevanti (deliberazione della misura, periodi di sospensione, notifiche, data del fatto) e l'effetto di eventuali pronunce costituzionali o modifiche normative intervenute successivamente ai fatti e alle sentenze impugnate.

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