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Sentenza

Sentenza n. 1164/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202502129

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza del 15 aprile 2025 diretta alla predisposizione di un progetto individualizzato ai sensi dell’art. 14 l. 328/2000

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (genitore del beneficiario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, quale genitore ed esercente la potestà sul figlio minorenne, ha impugnato il silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Palermo e dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo sull’istanza con cui aveva chiesto la predisposizione, nell’interesse del figlio, di un progetto individualizzato ai sensi dell’art. 14 della legge n. 328/2000. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato, con memoria del 20 febbraio 2026, l’intervenuta cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, conformemente alla dichiarazione resa dal ricorrente, ritenendo quindi venuto meno l’interesse alla decisione sulla domanda avverso il silenzio. Le amministrazioni resistenti, non costituitesi in giudizio, sono state condannate al pagamento delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, liquidate in complessivi 1.500 euro, oltre IVA, CPA e accessori di legge, con metà a carico di ciascuna amministrazione e con rifusione del contributo unificato se versato. Le spese sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi e di quelli idonei a rivelare lo stato di salute delle persone interessate.

Norme richiamate

  • art. 14 l. 328/2000

    Costituisce la base normativa dell’istanza diretta alla predisposizione di un progetto individualizzato nell’interesse della persona minorenne.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento processuale della declaratoria di cessazione della materia del contendere.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione all’oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base normativa per l’omissione delle generalità e l’oscuramento dei dati identificativi.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato in materia di trattamento e diffusione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio promosso contro il silenzio-inadempimento, viene meno l’interesse del ricorrente alla decisione sulla domanda, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, le spese di lite possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso in assenza dell’evento sopravvenuto.
  • Nei provvedimenti giudiziari contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la diffusione deve avvenire con oscuramento delle generalità e degli ulteriori elementi identificativi delle persone interessate, nei limiti previsti dalla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Come è indicizzato

MaterieServizi sociali ed educativiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseSilenzio della pubblica amministrazione

Testo integrale

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