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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28837/2024 del 08/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasceva dalla trattenuta operata da una cassa previdenziale privatizzata sui ratei pensionistici di un iscritto, a titolo di contributo di solidarietà, a partire dal 2004. Il pensionato aveva chiesto di dichiarare illegittime tali trattenute e le decisioni di merito gli avevano dato ragione, ritenendo che la cassa non fosse legittimata da una norma di legge a imporre quel contributo, in ragione della riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., e disattendendo l’eccezione di prescrizione sollevata dall’ente. La cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione di varie norme di legge e costituzionali per avere la corte territoriale ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà, assumendo invece che esso fosse stato adottato legittimamente sulla base dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, come modificato e interpretato dalle leggi successive e dalle delibere interne; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda subordinata di applicazione di un contributo dell’1% per il biennio 2012-2013 ai sensi dell’art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011; 3) violazione delle norme sulla prescrizione per avere la corte escluso la prescrizione quinquennale delle somme trattenute, sostenendo invece che dovesse applicarsi tale termine e non quello decennale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché contrario a un orientamento giurisprudenziale consolidato: la cassa privatizzata non può istituire, con proprio regolamento, un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta soggetta a riserva di legge; le norme invocate non attribuiscono quel potere e si riferiscono a interventi diversi, finalizzati all’equilibrio finanziario a lungo termine e non a una trattenuta provvisoria e limitata nel tempo. Il secondo motivo è stato respinto perché non sussisteva omessa pronuncia: la corte d’appello aveva esaminato e rigettato anche le domande subordinate, trattandole congiuntamente al primo motivo; inoltre, la disciplina invocata presuppone un intervento ex ante dell’ente sul rapporto entrate/spesa, non una convalida di trattenute già applicate e poi dichiarate illegittime. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.: la prescrizione quinquennale opera solo quando il credito previdenziale sia liquido ed esigibile; se è contestato l’ammontare della pensione per l’applicazione o meno della trattenuta, il diritto alla riliquidazione è soggetto a prescrizione ordinaria decennale. Non sono state liquidate spese in favore dell’intimato, non avendo svolto difese, ma la ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende e sono stati dichiarati i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 12, l. 8 agosto 1995, n. 335

    L’autonomia regolamentare della cassa privatizzata opera solo nei limiti indicati dalla norma e riguarda variazioni delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e altri criteri di determinazione del trattamento pensionistico; non consente di introdurre un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate.

  • art. 1, comma 763, l. 27 dicembre 2006, n. 296

    La novella non attribuisce alla cassa il potere di istituire un contributo di solidarietà, perché essa resta incompatibile con il sistema del pro rata.

  • art. 1, comma 488, l. 27 dicembre 2013, n. 147

    Norma di interpretazione autentica rilevante solo per atti incisi sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico e finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario a lungo termine; non riguarda il contributo straordinario di solidarietà impugnato.

  • art. 24, comma 24, lett. b), d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214

    Si riferisce a interventi dell’ente finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario a lungo termine e presuppone un’inerzia ex ante dell’ente nel riequilibrio del rapporto entrate/spesa; non legittima la convalida di trattenute già applicate e poi dichiarate illegittime.

  • art. 23 Cost.

    Il contributo di solidarietà ha natura di prestazione patrimoniale imposta ed è quindi soggetto a riserva di legge.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento delle censure.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alle censure di legittimità e alla prescrizione, senza accoglimento delle censure.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando il giudice d’appello esamina congiuntamente anche le domande subordinate e le respinge implicitamente o esplicitamente.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo, ma non è stato accolto alcun vizio di violazione della norma.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro processuale dei motivi dedotti per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato il parametro processuale del motivo per omessa pronuncia.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nei motivi che contrastavano con un orientamento giurisprudenziale consolidato senza offrire argomenti per mutarlo.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    La prescrizione quinquennale richiede credito liquido ed esigibile; non si applica quando è contestato l’ammontare del trattamento pensionistico per l’applicazione di una trattenuta illegittima.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di prescrizione, ma non decisivo in senso favorevole alla ricorrente.

  • art. 2946 c.c.

    Si applica il termine ordinario decennale al diritto alla riliquidazione degli importi quando è contestato l’ammontare della pensione.

  • art. 47-bis d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639

    Riguarda la riliquidazione della pensione e non l’indebita trattenuta derivante da una misura patrimoniale illegittima.

  • art. 19, comma 3, l. 29 gennaio 1986, n. 21

    Presuppone anch’essa la liquidità ed esigibilità del credito; non giustifica la prescrizione quinquennale invocata.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    In caso di definizione conforme alla proposta non accettata, legittima la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione del giudizio in conformità alla proposta non accettata comporta l’applicazione della disciplina sanzionatoria prevista dall’ultimo comma richiamato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono, mediante regolamento interno, introdurre un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate se manca una specifica base legislativa: una tale trattenuta integra una prestazione patrimoniale imposta soggetta alla riserva di legge dell’art. 23 Cost.
  • Le norme che attribuiscono autonomia regolamentare alle casse privatizzate vanno interpretate restrittivamente: consentono interventi sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico o sull’equilibrio finanziario dell’ente, ma non la creazione di prelievi straordinari su prestazioni già maturate ed attribuite.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito, pur senza soffermarsi analiticamente su ogni domanda subordinata, le esamina e le rigetta congiuntamente alla questione principale.
  • La prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali presuppone che il credito sia liquido ed esigibile; se è contestata la stessa misura della pensione per effetto di una trattenuta illegittima, il diritto alla riliquidazione segue la prescrizione ordinaria decennale.
  • Le disposizioni che disciplinano la riliquidazione della pensione non si applicano automaticamente alle azioni volte a ottenere la restituzione di somme trattenute in base a una misura patrimoniale illegittima.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre una tesi già incompatibile con un orientamento consolidato della Corte senza offrire argomenti idonei a mutarlo.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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