Cassazione Penale, Sentenza n. 10685/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 03/05/2022 che, in parziale riforma della pronuncia del GIP, ha rideterminato la pena a 1 anno e 2 mesi di reclusione e multa di 1.600 euro per il reato previsto dagli artt. 81, 110 c.p. e art. 73, commi 1 e 1-bis T.U. stupefacenti (fatto del 02/03/2012). Il ricorrente deduceva violazione di legge (artt. 99 e 133 c.p.) per mancanza di motivazione circa l'applicazione dell'aumento per recidiva: la Corte d'appello avrebbe applicato la recidiva senza motivare l'aumento né spiegare se sussistesse una maggiore pericolosità o aumento della capacità a delinquere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile (manifestamente infondato), rilevando che la questione della recidiva non era stata rimessa in discussione nel giudizio di rinvio: il precedente motivo in Cassazione era relativo alle circostanze attenuanti generiche (poi dichiarato inammissibile) e la sentenza era stata annullata solo in relazione alla determinazione della pena per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014. Di conseguenza la valutazione sulla recidiva era preclusa per giudicato e non poteva essere riesaminata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Richiamato come riferimento alla determinazione della pena in relazione alla partecipazione o concorso di persone; utilizzato nel capo di imputazione insieme all'art. 110 c.p.
art. 110 c.p.
Richiamato per il concorso di persone nel reato contestato; figura nel capo di imputazione ma non è centrale per il motivo di ricorso.
art. 73 T.U. stupefacenti, commi 1 e 1-bis
Norma che punisce il reato di detenzione e traffico di stupefacenti; indica il reato per cui è stata inflitta la pena.
art. 99 c.p.
Norma sulle circostanze attenuanti e aggravanti e sulla necessità di motivazione dell'eventuale aumento di pena; il ricorrente invocava la violazione di questa norma per la mancata motivazione sull'applicazione della recidiva.
art. 133 c.p.
Norma sulla determinazione della pena e sulla motivazione relativa alla quantificazione; citata nel motivo relativo alla presunta carenza di motivazione.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Richiamato per delimitare i motivi di ricorso in cassazione ai limiti necessari per la motivazione (principio sulla brevità e specificità delle doglianze).
Corte costituzionale, sent. n. 32 del 2014
Decisione che ha inciso sulla determinazione della pena e che ha motivato il rinvio al giudice di merito per rideterminazione della pena; la Cassazione ha richiamato che l'annullamento era avvenuto solo per la determinazione della pena in relazione a tale pronuncia.
Cass. n. 49659 del 2014 (sentenza di annullamento con rinvio)
Decisione di annullamento che aveva rimesso la questione al giudice di merito unicamente sulla determinazione della pena; perciò le questioni non oggetto del rinvio (es. recidiva) risultano precluse.
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina l'obbligo, in caso di dichiarazione di inammissibilità o rigetto del ricorso, del pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; applicata con condanna al pagamento di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Se la Corte di cassazione annulla e rinvia la sentenza soltanto per un aspetto limitato (per esempio la determinazione della pena), le questioni non comprese nel motivo di annullamento o nel rinvio restano precluse per giudicato e non possono essere riaperte in un successivo ricorso.
- L'applicazione di un aumento di pena per recidiva richiede motivazione: il giudice deve indicare i precedenti rilevanti e spiegare in che modo ricorra l'incremento; tuttavia, se la recidiva non è stata oggetto del giudizio di rinvio o è già definita da giudicato, la mancata motivazione può non costituire vizio riapribile in cassazione.
- In cassazione i motivi devono rispettare i limiti imposti dalle disposizioni procedurali (es. art. 173 disp. att. c.p.p.) e non possono travalicare le questioni effettivamente remesse al giudice di merito dal provvedimento di annullamento.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso può comportare, oltre al rigetto, l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle ammende e la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; quindi valutare con attenzione l'ammissibilità e la fondatezza formale dei motivi prima di proporre ricorso.
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