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Sentenza

Sentenza n. 1538/2026 - Torino, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600450

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, limitatamente al pagamento delle ferie non godute, della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 493/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 493/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 24 febbraio 2025. La pronuncia civile aveva condannato il Ministero al pagamento, tra l’altro, di euro 2.907,84 per ferie non godute, oltre interessi di legge. L’Amministrazione aveva corrisposto la carta docente riconosciuta dalla sentenza, ma non aveva pagato la somma dovuta per le ferie non godute. La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’inottemperanza, l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la fissazione di una penalità di mora e la condanna alle spese. Il credito è stato documentato e non adeguatamente contestato dal Ministero. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni statali, era decorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero rispetto al giudicato civile, limitatamente alle somme dovute per ferie non godute. Ha ordinato all’Amministrazione di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza euro 2.907,84, oltre interessi di legge, ulteriori accessori maturati, oneri di registrazione e spese connesse al provvedimento, nei limiti in cui risultino dovuti. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito: l’importo richiesto dalla parte non vincola definitivamente l’Amministrazione, che deve verificare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi sulla base del titolo giudiziale e della legge, anche considerando eventuali pagamenti parziali. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e con termine di 120 giorni per l’esecuzione sostitutiva. Non è stata riconosciuta l’astreinte, poiché il credito pecuniario è già assistito dalla maturazione degli interessi legali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per le eventuali valutazioni di competenza, in ragione della reiterazione di inadempimenti analoghi.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di dichiarare l’inottemperanza, ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e regolare le ulteriori misure necessarie.

  • art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a.

    La penalità di mora può essere disposta come misura coercitiva, ma nel caso concreto non è stata ritenuta necessaria poiché il credito pecuniario era già adeguatamente tutelato dalla maturazione degli interessi legali.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Le amministrazioni statali dispongono di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giudiziari che impongono il pagamento di somme di denaro, prima dell’avvio del recupero coattivo.

  • artt. 1283 e ss. c.c.

    La misura e la decorrenza degli interessi devono essere determinate secondo il titolo giudiziale e i parametri legali applicabili; l’importo indicato dal creditore non è definitivamente vincolante nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiari antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Fondano, rispettivamente, la disciplina delle spese nel processo amministrativo e l’applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione il pagamento di somme di denaro, quando sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per le amministrazioni statali.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un credito pecuniario, il giudice deve ordinare il pagamento nei limiti risultanti dal titolo giudiziale e dalla legge; l’importo indicato dal creditore non è definitivamente vincolante, dovendo l’amministrazione verificare il capitale residuo, la misura e la decorrenza degli interessi e gli eventuali pagamenti parziali.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale di pagamento, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’attivazione all’istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
  • La penalità di mora non deve essere riconosciuta quando, avuto riguardo alla natura pecuniaria del credito, la tutela risulta già adeguatamente assicurata dalla maturazione degli interessi legali e dalle ulteriori misure esecutive previste dal giudizio di ottemperanza.
  • L’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di un giudicato comporta la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza quando l’inadempimento sussisteva al momento della proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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