Sentenza n. 204/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - degli atti e delle operazioni concernenti la procedura indetta dal Consorzio di Bonifica della Gallura per l’affidamento dell’appalto “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE DEPURATE PROVENIENTI DAL DEPURATORE DI OLBIA E INTERCONNESSIONE CON IL DISTRETTO IRRIGUO DI OLBIA NORD. OPERE DI COMPLETAMENTO - LOTTO 2”. CUP: G96H19001370005 - CIG: B5C259A2F0”, nelle parti in cui a mezzo degli stessi si è disposta l’aggiudicazione della procedura alla società Luppu s.r.l. ed il collocamento al secondo posto in graduatoria dell’odierna ricorrente, anziché aggiudicare a quest’ultima la procedura, previa esclusione della Luppu s.r.l., ed in particolare: - della determinazione n. 70 dell’11.7.2025, comunicata alla ricorrente in data 15.7.2025, a mezzo della quale il Consorzio di Bonifica della Gallura ha disposto l’aggiudicazione dell’appalto controverso alla Luppu s.r.l.; - della comunicazione di aggiudicazione del 15.7.2025; - della relazione del 4.7.2025 (nel provvedimento di aggiudicazione erroneamente indicata con la data dell’8.7.2025) e della proposta di aggiudicazione del RUP del 7.7.2025, citata nella determinazione di aggiudicazione n. 70 dell’11.7.2025, nelle parti in cui non è stata disposta l’esclusione della ditta Luppu s.r.l. dalla procedura ed anzi è stata proposta l’aggiudicazione in suo favore; - di tutti gli atti di gara allegati alla relazione del RUP del 4.7.2025 e costituiti dai verbali di gara relativi alle sedute pubbliche del 3.4.2025, del 7.4.2025, del 23.5.2025, nonché dai verbali delle sedute riservate, nella misura in cui non è stata disposta l’esclusione dalla gara della Luppu s.r.l.; - di tutti i verbali di gara in seduta pubblica e riservata, ed in particolare del verbale relativo all’ultima seduta pubblica del 23.5.2025, da cui risulta che la Commissione ha redatto la graduatoria delle offerte pervenute e dalla quale risulta prima graduata l’offerta della Luppu s.r.l., nelle parti in cui non è stata disposta l’esclusione della Luppu s.r.l. dalla procedura; - del procedimento di verifica di congruità economica e temporale dell’offerta, avviato dal RUP con nota prot. n. 1185/2025 del 26.5.2025, su proposta della Commissione di gara nella seduta del 23.5.2025, proseguito con nota prot. 1277/ 2025 del 5.6.2025, e culminato nella predetta relazione del 4.7.2025, nelle parti in cui è stata giudicata congrua l’offerta della Luppu s.r.l. e non si è viceversa disposta la sua esclusione; - delle note, dei provvedimenti e delle valutazioni che hanno condotto il RUP e la S.A. a giudicare congrua l’offerta della ditta Luppu s.r.l. anche attraverso i riscontri forniti dalla ditta con nota pec del 31.5.2025, acquisita con prot. n. 1243/2025 del 3.6.2025, con nota pec dell’11.6.2025, acquisita con prot. n. 1343/2025 del 12.6.2025 e con nota pec del 12.6.2025, acquisita con prot. n. 1354/2025 del 13.6.2025; - del bando, del disciplinare, del capitolato e di ogni ulteriore atto e/o documento di gara, ove interpretato nel senso fatto proprio dalla stazione appaltante, laddove lesivo degli interessi della ricorrente; - in particolare, per la declaratoria di nullità/illegittimità dei paragrafi 19, 20, 20.1, 20.2, 20.3 del disciplinare di gara, nelle sole parti in cui ammettono - ai fini dell’attribuzione del punteggio sull’offerta temporale – l’indiscriminata riduzione del tempo d’esecuzione dei lavori senza porre alcun vincolo e/o limite rispetto al termine di esecuzione delle prestazioni fissato dal progetto esecutivo della durata di 335 giorni naturali e consecutivi; - di ogni altro atto, operazione o valutazione adottati o posti in essere dall’Amministrazione in dipendenza ed in relazione ai provvedimenti sopra indicati; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguente ove lesivo degli interessi della ricorrente; CON RICHIESTA di subentro dell’odierna ricorrente nel contratto eventualmente stipulato con la controinteressata aggiudicataria, ove nelle more stipulato, previa dichiarazione di inefficacia del contratto stesso ex artt. 121 e/o 122 del c.p.a.; ovvero, in via subordinata, ove in corso di causa la pretesa al conseguimento di tale bene della vita dovesse risultare impossibile per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell’odierna ricorrente, con richiesta di condanna dell’Ente intimato al risarcimento per equivalente del pregiudizio patito; II) per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dalla società LUPPU S.r.l. il 9.9.2025, PER L’ANNULLAMENTO di tutti gli atti della procedura di gara sopra individuata nella parte in cui hanno ammesso, classificandola al secondo posto, la società Semplice s.r.l., che doveva invece essere esclusa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione di un appalto di lavori all'impresa prima classificata, con collocamento della ricorrente al secondo posto
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione dell'appalto per la realizzazione e l'interconnessione di una rete di adduzione e distribuzione di acque depurate, chiedendo l'esclusione dell'aggiudicataria, il proprio subentro nel contratto o, in subordine, il risarcimento del danno. Il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 170 del d.lgs. 36/2023, dell'art. 85 della direttiva 2014/25/UE e dei principi di par condicio e concorrenza, sostenendo che oltre il 50% del valore dei prodotti incorporati nell'offerta dell'aggiudicataria provenisse da Paesi terzi e che la stazione appaltante non avesse motivato la mancata esclusione né trasmesso la relazione all'ANAC. Il secondo motivo contestava la congruità e realizzabilità dell'offerta temporale dell'aggiudicataria, che prevedeva l'esecuzione in 84 giorni anziché nei 335 giorni progettuali, con una riduzione del 74,925%; si deduceva l'insufficienza e l'apparenza della verifica di anomalia e, in subordine, l'illegittimità della lex specialis per non avere fissato un limite massimo alla riduzione dei tempi. Il terzo motivo sosteneva che l'aggiudicataria dovesse essere esclusa per non avere assicurato la distinta presenza delle figure professionali minime richieste per la struttura BIM, avendo indicato il medesimo soggetto come BIM Manager, BIM Coordinator e CDE Manager. L'aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale, deducendo l'illegittima ammissione della ricorrente principale per contraddizioni nella dichiarazione relativa alla SOA OG6, nullità o genericità del contratto di avvalimento, perdita della classifica SOA richiesta durante la gara, commistione tra offerta tecnica e offerta tempo e carenza della struttura BIM.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale, compresa la domanda risarcitoria. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'art. 170 del d.lgs. 36/2023 disciplina gli appalti nei settori speciali e riguarda appalti di forniture o misti, mentre la gara concerneva un appalto di lavori nei settori ordinari, di categoria OG6. Ha respinto il secondo motivo ritenendo che la verifica di congruità dell'offerta temporale costituisca esercizio di discrezionalità tecnica sindacabile solo per travisamento, illogicità o errori macroscopici, non ravvisabili nel caso concreto. Le giustificazioni dell'aggiudicataria, le dichiarazioni dei fornitori e i cronoprogrammi prodotti erano stati ritenuti idonei a corroborare la fattibilità della riduzione temporale; le contestazioni della ricorrente sono state considerate ipotetiche e non provate. Il giudice ha inoltre rilevato che il disciplinare non poneva un limite massimo alla riduzione dei tempi e prevedeva penali per il ritardo in fase esecutiva, senza che fosse dimostrata l'irrealizzabilità dell'offerta; per tale ragione ha escluso anche l'interesse all'impugnazione della lex specialis sotto tale profilo. Ha respinto il terzo motivo perché la disciplina di gara non vietava la sovrapposizione delle figure professionali nella struttura BIM, sicché l'individuazione del medesimo soggetto per tre ruoli non comportava automaticamente l'esclusione. Il ricorso incidentale dell'aggiudicataria è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il rigetto del ricorso principale le consentiva di conservare l'aggiudicazione. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Individuato come fondamento della procedura aperta utilizzata per l'affidamento.
art. 108 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale fondamento del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nella contestazione della valutazione delle offerte.
art. 110 d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione alla verifica di anomalia dell'offerta; il giudice ha ricondotto la valutazione di congruità alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante.
art. 170 d.lgs. 36/2023
Qualsiasi offerta presentata per l’aggiudicazione di un appalto di forniture o di un appalto misto che contenga elementi di un appalto di fornitura può essere respinta se la parte dei prodotti originari di Paesi terzi ... supera il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l’offerta.
La disposizione, collocata nel Libro III del Codice, si applica agli appalti nei settori speciali e a forniture o appalti misti con elementi di fornitura, non a un appalto di lavori nei settori ordinari.
art. 85 direttiva 2014/25/UE
Qualsiasi offerta presentata per l’aggiudicazione di un appalto di forniture può essere respinta se la parte dei prodotti originari di paesi terzi ... supera il 50 % del valore totale dei prodotti che compongono l’offerta.
La norma europea, relativa ai settori speciali, conferma l'ambito limitato della disciplina sui prodotti originari di Paesi terzi.
art. 126 comma 1 d.lgs. 36/2023
Le penali dovute per il ritardato adempimento saranno calcolate in misura giornaliera pari allo 1,00 per mille dell’ammontare netto contrattuale ... e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.
Richiamato dal disciplinare quale disciplina delle penali per il ritardato adempimento; la previsione è stata valorizzata come presidio della fase esecutiva.
art. 100 d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione ai requisiti di partecipazione e alla struttura BIM, senza autonoma statuizione decisiva.
art. 66 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente con riferimento ai requisiti professionali, senza autonoma statuizione decisiva.
art. 104 d.lgs. 36/2023
Richiamato nel ricorso incidentale in relazione al contratto di avvalimento, non esaminato nel merito per l'improcedibilità del ricorso incidentale.
art. 121 c.p.a.
Richiamato nella domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto e di subentro, non accolta in conseguenza del rigetto del ricorso principale.
art. 122 c.p.a.
Richiamato nella domanda subordinata di subentro nel contratto, non accolta.
Massime di principio
- La disciplina dell'art. 170 del d.lgs. 36/2023, attuativa dell'art. 85 della direttiva 2014/25/UE, opera nell'ambito degli appalti nei settori speciali e riguarda appalti di forniture o appalti misti contenenti elementi di fornitura; non si applica a un appalto di lavori nei settori ordinari per il solo fatto che l'offerta comprenda prodotti originari di Paesi terzi.
- La valutazione sulla congruità e sostenibilità dell'offerta temporale costituisce esercizio di discrezionalità tecnica della stazione appaltante ed è sindacabile soltanto in presenza di travisamento, illogicità o errori macroscopici.
- La verifica di congruità dell'offerta temporale può fondarsi sulle giustificazioni dell'operatore economico, sui cronoprogrammi e sulla documentazione dei fornitori relativa alla disponibilità dei materiali e delle apparecchiature, quando tali elementi rendano non sicuramente irrealizzabile il termine offerto.
- La mancata previsione nella lex specialis di un limite massimo alla riduzione dei tempi di esecuzione non determina, di per sé, l'illegittimità della disciplina di gara quando non sia dimostrata l'irrealizzabilità dell'offerta e il disciplinare preveda penali per il ritardato adempimento.
- L'individuazione del medesimo soggetto per più ruoli della struttura BIM non comporta automaticamente l'esclusione dell'operatore economico se la lex specialis non vieta espressamente la sovrapposizione delle figure professionali.
- Quando il ricorso principale contro l'aggiudicazione è respinto e l'aggiudicatario conserva il bene della vita conseguito, il ricorso incidentale da questi proposto per contestare l'ammissione del ricorrente principale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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