Cassazione Civile, Ordinanza n. 37770/2022 del 23/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento Irpef per l’anno 2006, fondato su accertamento sintetico (redditometro), con il quale l’Amministrazione finanziaria ha attribuito al contribuente un reddito di euro 400.000,00 ritenendo che la somma, prelevata dai conti della società di cui egli era socio unico e amministratore unico, costituisse utile occulto distribuito al socio ed esportato all’estero. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ma in appello la decisione è stata riformata e la pretesa fiscale confermata. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) motivazione apparente della sentenza di appello, per non avere esaminato gli elementi di fatto allegati a sostegno della tesi del mandato fiduciario e dell’investimento estero eseguito per conto della società; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 47 TUIR, sostenendo che l’ufficio avrebbe fondato la pretesa su una doppia presunzione e che l’onere della prova circa la provenienza delle somme gravasse sul Fisco; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l’assenza di utili distribuibili in capo alla società partecipata, incompatibile con la ripresa a tassazione in capo al socio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza impugnata, pur sintetica, era logicamente coerente ed esaustiva: la C.T.R. aveva indicato gli indizi posti a base dell’accertamento e aveva rilevato che il contribuente non aveva fornito prova contraria. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che l’accertamento era sorretto da un quadro presuntivo grave, preciso e concordante, composto da esportazione di ingenti capitali, redditi dichiarati esigui, sproporzione tra reddito e disponibilità finanziarie, qualità di socio unico e perdite della società negli esercizi rilevanti; a fronte di tali elementi, l’onere di dimostrare l’irrilevanza fiscale delle somme gravava sul contribuente. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., mirava in realtà a contestare l’apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla mancata prova del mandato fiduciario e della diversa destinazione delle somme. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
È richiamato come parametro della dedotta nullità per motivazione apparente, ma la Corte esclude il vizio perché la sentenza impugnata contiene una motivazione sintetica ma sufficiente.
art. 132, comma 2, c.p.c.
È invocato insieme all’art. 36 d.lgs. 546/1992 per denunciare la motivazione apparente; la Corte ritiene non sussistente l’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro del motivo con cui si denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 2697 c.c.
La Corte ribadisce che, una volta fondato l’accertamento su un robusto quadro presuntivo, incombe al contribuente fornire la prova contraria sull’irrilevanza fiscale delle somme.
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
È richiamato nel motivo di ricorso come norma dell’accertamento; la Corte non ravvisa violazione, valorizzando il compendio presuntivo posto a base della ripresa.
art. 47 TUIR
È evocato per contestare la qualificazione delle somme come utili distribuiti; la Corte conferma la lettura dell’ufficio e del giudice di merito circa la rilevanza fiscale dell’utilità occultamente distribuita.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte esclude l’ammissibilità del motivo perché diretto, in realtà, a sollecitare una nuova valutazione del fatto già compiuta in appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura di motivazione è ammissibile solo quando la motivazione sia radicalmente mancante, apparente, perplessa o affetta da contrasto irriducibile; non è invece deducibile il semplice difetto di sufficienza o di persuasività della motivazione.
- In tema di accertamento tributario fondato su presunzioni, l’Ufficio può sorreggere la pretesa con un quadro indiziario grave, preciso e concordante; una volta raggiunta tale soglia, spetta al contribuente offrire la prova contraria sulla diversa provenienza o sull’irrilevanza fiscale delle somme contestate.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito o per contestare l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice territoriale.
- La qualificazione di somme prelevate o trasferite come utili occulti distribuiti al socio può essere desunta da elementi presuntivi quali sproporzione tra redditi dichiarati e disponibilità finanziarie, movimentazioni estere, partecipazione totalitaria alla società e condizioni economiche della società stessa.
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