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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15233/2025 del 07/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia trae origine da un procedimento esecutivo presso terzi avviato da un creditore dopo aver ottenuto decreto ingiuntivo e sentenza di rigetto dell’opposizione a tale decreto. Il pignoramento era stato eseguito presso un istituto di credito nei confronti del credito del debitore verso la banca. In sede di esecuzione vi era stata una sospensione parziale dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, ma il giudice dell’esecuzione aveva interpretato in modo non coerente l’ordinanza di sospensione e aveva assegnato al creditore somme che, secondo il debitore, avrebbero dovuto restare sospese. Il debitore aveva quindi proposto opposizione agli atti esecutivi, che il Tribunale aveva accolto dichiarando nulla l’ordinanza di assegnazione limitatamente al credito eccedente una certa somma, con compensazione integrale delle spese. In cassazione il ricorrente ha dedotto un unico motivo di violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., censurando la regolazione delle spese. La Corte, però, ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso per mancanza di prova rituale della notificazione del ricorso per cassazione al difensore dell’intimato, non essendo sufficiente la sola attestazione di iscrizione a ruolo priva di riscontro dell’effettivo recapito del messaggio PEC.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che nel fascicolo telematico non vi fosse prova della rituale notifica del ricorso al difensore della parte intimata, né alcun documento cartaceo o digitale idoneo a dimostrarne l’effettivo ricevimento entro il termine lungo. È stata richiamata la regola per cui, nei procedimenti introdotti dopo il 1 gennaio 2023, la costituzione dell’intimato mediante controricorso avviene con il solo deposito e che, in ambiente telematico, la prova dell’avvenuta notifica del ricorso deve risultare dagli atti entro l’inizio dell’adunanza camerale o dell’udienza. Conseguentemente, nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione dell’intimato, ed è stato dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Il ricorrente lo invoca come parametro per censurare la regolazione delle spese processuali.

  • art. 92 c.p.c.

    Il ricorrente lo invoca come parametro per censurare la compensazione integrale delle spese disposta dal giudice di merito.

  • art. 370 c.p.c.

    Nel rito applicabile ai giudizi introdotti dopo il 1 gennaio 2023, la costituzione dell’intimato con controricorso avviene mediante mero deposito dell’atto, senza necessità di notificazione.

  • art. 3, comma 27, d.lgs. n. 149 del 2022

    È richiamato come norma che ha modificato l’art. 370 c.p.c. nel senso della costituzione per deposito del controricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È il parametro di riferimento per determinare l’ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione proposto in forma telematica, la prova della notifica dell’atto di impugnazione deve emergere dagli atti mediante deposito del messaggio PEC e della documentazione idonea a dimostrare l’avvenuto inoltro e ricevimento; la sola dichiarazione di parte o l’iscrizione a ruolo non bastano.
  • La mancata prova rituale della notificazione del ricorso al difensore della parte intimata determina l’inammissibilità del ricorso, trattandosi di un controllo preliminare che precede l’esame del merito.
  • Nei giudizi di cassazione instaurati dopo il 1 gennaio 2023, la parte intimata si costituisce con il solo deposito del controricorso, senza necessità di notificazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e l’intimato non si è costituito, non vi è luogo a provvedere sulle spese; resta ferma l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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